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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15838 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 33923 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 11.11.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso da Parte_1
sé stesso ex art. 86 c.p.c., nonché dall'Avv. Samuele
Antoniucci, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Roma, alla via Ulpiano, n. 29
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
, in
[...]
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è 2
domiciliata
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: contratto di prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. all'intestato Tribunale, depositato in data 3.7.2023, l'Avv. si rivolgeva Pt_1
“all'intestato Tribunale adito affinché: - valutata pregiudizialmente la trattabilità della domanda ex art.
281decies c.p.c. secondo lo speciale procedimento semplificato di cognizione;
- fissata l'udienza di comparizione personale delle parti con assegnazione dei prescritti termini legali di notifica a parte convenuta e di costituzione della medesima;
- accertati tutti i fatti allegati a dimostrazione sia della avvenuta esecuzione da parte del ricorrente della prestazione professionale oggetto del contratto d'opera professionale dedotto e sia dell'inerzia di parte intimata rispetto ai propri impegni;
- statuito, per un verso, l'esatto adempimento della prestazione professionale dedotta e, peraltro verso, la riconducibilità dell'inerzia di parte intimata al paradigma dell'inadempimento contrattuale;
- dichiarato per l'effetto il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento 3
del maturato liquidato alla Parte_2
stregua della richiamata successione di fonti normative primarie e secondarie (oltreché di espressioni consecutive di prassi amministrativa in relazione alle richiamate circolari del
Tribunale di Reggio Calabria); Voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare parte intimata: in via principale al pagamento in favore di parte ricorrente di una somma complessiva pari a 163.100,00 euro al netto dell'unico acconto versato (ossia, 173.100,00 euro, quale importo massimo ricavato applicando la tariffa prevista dal contratto di incarico a cui è stato detratto l'unico acconto di
10.000,00 euro), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del presente ricorso sino al saldo effettivo;
in via subordinata al pagamento in favore di parte ricorrente di una diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 85.100,00 euro al netto dell'unico acconto versato
(ossia 95.100,00 euro, quale importo minimo ricavato applicando la tariffa prevista dal contratto di incarico a cui è stato detratto l'unico acconto di 10.000,00 euro), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del presente ricorso sino al saldo effettivo;
” con rimborso delle spese di lite “liquidate ai minimi della tariffa vigente” ed applicazione della maggiorazione di cui art. 4, comma 1 bis,
D.M n. 55/2014, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge. 4
A fondamento delle succitate conclusioni, il ricorrente rappresentava quanto segue:
1. che, con decreto direttoriale del 5.4.2012,
l' in epigrafe gli conferiva l'incarico di CP_1
coadiutore nell'ambito della confisca dei beni disposta, ex art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992
(ratione temporis vigente), in danno di Per_1
ed altri, per effetto della sentenza n.
[...]
1762/2005 emessa il 22.7–21.10.2005 dal
Tribunale Ordinario di Napoli, XX Ufficio Sez.
G.I.P./G. divenuta definitiva previa CP_2
conferma parziale da parte della Corte d'Appello di Napoli a seguito di provvedimento della
Suprema Corte emesso in data 6.4.2011;
2. di aver svolto le funzioni demandategli fino alla cessazione dell'ufficio in questione, avvenuta con atto di rinuncia trasmesso all'amministrazione in data 22.6.2022 ed efficace dal 7.7.2022;
3. che l'opera prestata per conto dell' CP_1
sarebbe consistita in una pluralità di attività funzionali alla gestione finanziaria del patrimonio oggetto del provvedimento ablatorio, consistente in quattro immobili siti in Napoli (per un valore complessivo di € 400.500,00, in base alle quotazioni OMI), partecipazioni societarie (della 5
SINTEX S.a.s. e della Zinzi S.a.s. con patrimonio attivo al momento della confisca di, rispettivamente, € 1.050.739,92 e € 913.306,97)
e rapporti bancari (implicanti un flusso di entrate ed uscite quantificato, nell'esercizio finanziario
2012, in € 521.220,21, valore poi diminuito nel corso della procedura);
4. che la gestione non si sarebbe limitata alla mera rendicontazione e conservazione del compendio in custodia, giacché il coadiutore si sarebbe speso, nei limiti delle sue funzioni, per tutelare l'integrità del patrimonio pubblico, nonché i superiori interessi di giustizia;
in particolare, segnalando, in primis, all' ed in seguito CP_1
all'autorità inquirente la natura abnorme o, comunque, illegittima dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale con cui era disposto un anomalo ordine – rivolto all'amministratore giudiziario (i cui compiti erano venuti meno con la conferma in secondo grado del provvedimento ablatorio) anziché al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p. – di retrocessione di un contratto di leasing e delle partecipazioni al capitale azionario di un consorzio industriale al già condannato in via definitiva per Per_1 6
associazione camorristica;
5. che, dopo aver reso il conto della gestione finanziaria, avrebbe sollecitato l'amministrazione a procedere sia con il passaggio delle consegne che con la liquidazione e il pagamento del compenso finale, non ricevendo alcun riscontro;
6. che la disciplina di riferimento per la determinazione del compenso finale andrebbe individuata – per espresso rinvio del disciplinare d'incarico alle “circolari dell' richiamate CP_1
nell'atto di nomina”, le quali, a loro volta, si rifacevano alle tabelle elaborate dalla Sezione
Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio
Calabria nel 1999 (superate con circolare del
2008 della stessa autorità giudiziaria) – nei parametri da ultimo enucleati dal Tribunale di
Reggio Calabria con circolare del 28.11.2011;
7. che, in particolare, nella fattispecie troverebbero applicazioni gli scaglioni di valore della tabella B del suddetto documento, relativa agli emolumenti per l'attività gestionale di "beni costituiti in azienda", stante la natura mista del patrimonio oggetto di confisca;
8. di aver pertanto diritto, in considerazione della durata dell'incarico e delle variazioni di 7
consistenza del patrimonio gestito, ad un compenso variabile da un minimo di € 95.100,00 ad un massimo di € 173.100,00;
Da qui, la richiesta di condannare l'amministrazione resistente al pagamento di € 163.100,00, importo determinato al netto dell'unico acconto versato di €
10.000,00 (ovvero, in subordine, la minor somma comunque non inferiore ad € 85.100,00 euro), oltre accessori di legge ed interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo.
In replica alle allegazioni e alle doglianze della controparte, la difesa erariale eccepiva l'erroneo richiamo – quale disciplina applicabile alla liquidazione del compenso – alle citate Tabelle elaborate dal Tribunale di Reggio Calabria, specificando che i criteri per la determinazione delle spettanze relative all'ufficio in argomento andassero piuttosto individuati nel d.P.R. n. 177/2015, emanato in attuazione delle previsioni dell'art. 8 del d.lgs. n. 14/2010.
Ciò posto, l'amministrazione resistente rappresentava la volontà di procedere alla liquidazione del compenso finale alla stregua di quanto previsto dal citato d.P.R. e previa approvazione del rendiconto di gestione della procedura di confisca, subordinata all'acquisizione delle attestazioni di regolarità in corso di emissione.
A corollario di quanto esposto, l'Avvocatura chiedeva il 8
rigetto della domanda formulata dal legale e la condanna dello stesso alla refusione delle spese lite.
Tanto premesso, all'udienza del 11.11.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
In apertura di motivazione, deve anzitutto rilevarsi, alla luce delle inequivoche risultanze della documentazione in atti, l'avvenuta dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria da parte dell'odierno ricorrente. Risulta, infatti, pacifico tra la parti il conferimento dell'incarico di coadiutore in capo all'Avv. nell'ambito della confisca Pt_1
disposta in danno al ed altri (cfr. Persona_1
provvedimento dirigenziale prot. n. 6504 del 5.4.2012, all. 1 al ricorso), nonché lo svolgimento dell'ufficio in questione sino al 7.7.2022, avendo il ricorrente documentato analiticamente le attività svolte in relazione alla gestione del compendio oggetto del provvedimento ablatorio: né, tantomeno, l'amministrazione ha mosso contestazioni, puntuali e circostanziate, alla ricostruzione dei fatti compiuta dal legale (peraltro richiamando, nella comparsa di costituzione, un incarico differente da quello oggetto del presente giudizio, in quanto relativo ad un diverso procedimento di confisca) che, dunque, deve considerarsi non controversa. Risulta, altresì, incontestato che il ricorrente, pur avendo adempiuto i propri obblighi, non abbia 9
percepito fino al 2022, anno in cui ha dato le dimissioni dal predetto incarico, alcun compenso professionale ad eccezione della somma di € 10.000,00, al netto degli accessori fiscali e previdenziali, corrisposta a titolo di acconto in corrispondenza della presa delle funzioni (all. 45 al ricorso). Orbene, in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e di prova), incombe sulla controparte l'onere di contestare le altrui asserzioni nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi i fatti allegati pacifici e, di riflesso, esonerando il deducente dal relativo onere probatorio (ex aliis, Cass. n. 8647/2016). Segnatamente, l'equiparazione della non contestazione alla relevatio ab onere probandi è positivamente sancita dal primo comma dell'art. 115 c.p.c.,
a mente del quale “[s]alvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La regola iuris sopra descritta determina, in relazione ai fatti non contestati, un effetto vincolante per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati – acquisiti al materiale processuale – essendo vincolato a ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. Cass. n. 5429/2020). In definitiva, 10
il principio di non contestazione mira a sottrarre dall'esigenza di istruzione probatoria i fatti pacifici, con la conseguenza che il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., è tenuto sin dalla prima difesa a contrapporre una ricostruzione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta alla base della domanda avversaria.
Tanto premesso, non pare neppure condivisibile – nel contesto fattuale della vicenda uniformemente descritta dalle parti, nonché alla luce di quanto previsto dall'art. 5 del disciplinare d'incarico – la tesi prospettata dalla difesa erariale circa la subordinazione del diritto al compenso ad una non meglio precisata (nei tempi e nelle modalità) attestazione di regolarità del rendiconto di gestione. Sebbene la convenzione difettasse di una predeterminazione dei termini per il pagamento, l'inerzia di quasi un anno dell' nel procedere al passaggio delle consegne (cfr. CP_1
istanza di liquidazione del 4.5.2023, all. 34 al ricorso), ovvero ad effettuare le necessarie attività istruttorie e di contabilità per la liquidazione delle spettanze del coadiutore dimissionario, non può che costituire un'ipotesi di inadempimento contrattuale;
né il ritardo nelle operazioni di contabilizzazione pare trovare alcuna giustificazione nella complessità del procedimento amministrativo, considerando che il professionista ha fornito in costanza del rapporto – anche attraverso il sistema informatico “Open Re.G.I.O.” – i 11
dati utili all'Agenzia per addivenire, in tempi ragionevoli, ad una determinazione circa la qualità e la quantità dell'opera prestata.
Risultando accertata, in quanto pacifica, la titolarità del diritto al compenso azionato da parte ricorrente, ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio sia confinato al solo profilo della precisazione del quantum debeatur, essendo, invece, controversa tra le parti la disciplina applicabile alla liquidazione del compenso del coadiutore. Sul punto, l'art. 5 del richiamato disciplinare si limita a prevedere che “[i]l compenso per l'attività svolta dal Coadiutore sarà determinato tenendo conto delle disposizioni contenute nelle circolari dell' richiamate nell'atto di Controparte_3
nomina” (riferendosi alla circolare dell' Controparte_3
n. 23692 del 3.8.2006, integrata con nota n. 43970 del
25.3.2009) e che “[i]l pagamento del corrispettivo avrà luogo in un'unica soluzione al termine dell'incarico, dietro presentazione da parte del Coadiutore all' Controparte_1
di una nota dettagliata di richiesta di liquidazione del compenso”. Da qui, anche alla luce dell'ulteriore rinvio effettuato dalla circolare dell' n. 43970 Controparte_3
del 25.3.2009, la richiesta del ricorrente di disporre la liquidazione sulla base delle tabelle elaborate nel 1999 dalla
Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio
Calabria, come successivamente aggiornate nel 2011, che 12
dettano dei parametri di calcolo in relazione al valore del patrimonio amministrato e alla durata della gestione.
Tanto esposto, si osserva che, come evidenziato da entrambe le parti, l'art. 38, comma 3, del d.lgs n. 159/2011
– 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) – decreto parimenti richiamato nelle premesse dell'atto di nomina – nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede che
“dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all' Controparte_1
e la destinazione dei beni sequestrati e
[...]
confiscati alla criminalità organizzata, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario”. Proprio in tema di retribuzione della figura in questione, il successivo art. 42 prevede, nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, che il compenso sia determinato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del d.lgs n. 14/2010, che, a sua volta, demanda le modalità di calcolo e di liquidazione di tali compensi ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della
Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle
Finanze e dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare in conformità ai principi sanciti dal medesimo art. 8 13
quali: a) la previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) la previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
c) la previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) la previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
2) possibilità di usufruire di coadiutori;
3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;
e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di 14
risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura. L'attuazione della delega in esame si
è infine avuta con il d.P.R. n. 177/2015, entrato in vigore il
25.11.2015, recante le disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al menzionato d.lgs. n.
14/2010.
Orbene, atteso che l'attività svolta dal ricorrente si è esaurita nel vigore del predetto decreto presidenziale, ritiene questo Giudice che allo stesso debba farsi riferimento ai fini della liquidazione del compenso spettante all'Avv. Pt_1
Tale conclusione trova conforto nel consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si condivide e si richiama: “come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, sia pure con riferimento alle tariffe relative alle prestazioni professionali rese dagli avvocati, in caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte
a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase rilevante ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cass. n. 11482 del 2010; Cass. n. 5426 del 15
2005). Tale principio, in ragione dell'evidente analogia di materia, dev'essere applicato anche al caso in esame: anche la gestione di un bene da parte dell'amministratore giudiziario è configurabile come un'attività di carattere professionale che, ai fini della liquidazione del compenso, dev'essere considerata non atomisticamente ma in senso complessivo, non diversamente da quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell'avvocato (categoria professionale i cui appartenenti, non a caso, ben possono essere investiti della qualifica di amministratore giudiziario e dei relativi compiti). Anche per questo caso, pertanto, premessa la già acquisita necessità di riferirsi per la determinazione dei compensi alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata, deve concludersi nel senso che l'individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l'incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso
l'utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui
l'incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso. È, peraltro, evidente che nella determinazione dei compensi il giudice avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento” (così Cass. n. 21592/2019).
Ne deriva che il rinvio alle disposizioni delle circolari dell' e, a valle, ai criteri adottate dal Controparte_3 16
Tribunale di Reggio Calabria vada inteso come criterio di carattere sussidiario (in quanto unico parametro di riferimento disponibile al momento del conferimento), destinato ad operare in caso di mancata adozione, prima dell'esaurimento dell'incarico, delle disposizioni attuative prefigurate dal menzionato art. 42 del codice delle leggi antimafia. In definitiva, alla luce della successione di norme nel tempo e dei connotati pubblicistici dell'incarico de quo
(giacché la determinazione del corrispettivo non è lasciata alla negoziazione delle parti), le disposizioni dell'atto di nomina vanno interpretate nel senso che le modalità di calcolo e di liquidazione previste dalle circolari avrebbe trovato applicazione sino alla emanazione, con decreto presidenziale, dello specifico regolamento, così che, una volta adottato tale atto, a quest'ultimo avrebbe dovuto aversi riguardo.
Nondimeno, va evidenziato che il d.P.R. n. 177/2015 – diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall'art. 41 del
D.M. 140/2012 – non contiene una disciplina transitoria volta a delimitarne l'ambito di operatività nel tempo, dovendo pertanto escludersi la possibilità di applicare differenti regimi tariffari alle prestazioni rese nello svolgimento dell'incarico,
a seconda del momento in cui siano state compiute e cioè se in data anteriore o successiva all'entrata in vigore del predetto regolamento. D'altronde, gli stessi criteri di cui agli 17
artt. 3 e 4 del menzionato d.P.R. esprimono una chiara indicazione del legislatore per una valutazione complessiva dell'incarico espletato e, di riflesso, per la liquidazione del trattamento economico in un'unica soluzione al termine dello stesso, salvo eventuali versamenti a titolo di acconto. Ne consegue che una parcellizzazione delle singole prestazioni rese, ancorché su base temporale, risulterebbe in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina in questione, anche alla luce della lettura offertane dalla giurisprudenza di nomofilachia.
Nella vicenda che ci occupa, essendo l'incarico cessato nel luglio del 2022, è dunque fuor dubbio che trovino applicazione i criteri di cui al citato d.P.R. n. 177/2015. Alla stregua di quanto precede, deve pertanto rilevarsi che l'importo chiesto da parte ricorrente – calcolato sulla base delle citate tabelle elaborate dal Tribunale di Reggio Calabria
– vada rideterminato, giacché il regolamento vigente non prevede un compenso su base mensile, a differenza di quanto, invece, disponeva la disciplina tabellare previgente.
Invero, la marginalità del criterio temporale (che, come chiarito dalla Suprema Corte, può comunque essere valorizzato dal giudice ai fini della determinazione dell'onorario tra i valori minimi e quelli massimi delle percentuali), emerge anche dallo stesso disciplinare di incarico, il quale, nel dettare i parametri di valutazione 18
dell'opera prestata, nulla prevede in relazione alla durata dello stesso.
Passando quindi all'esame del quadro normativo di riferimento, si osserva che l'art. 3 del regolamento elenca criteri di liquidazione differenziati per:
a) i beni costituiti in azienda oggetto di diretta gestione;
b) i beni costituiti in azienda concessi in godimento a terzi;
c) i beni immobili;
d) i frutti tratti dai suindicati beni e per i beni diversi da quelli sopra indicati.
In particolare, è previsto un criterio di liquidazione del compenso strutturato per scaglioni con individuazione di un onorario compreso tra una misura minima e una misura massima, da determinare applicando le percentuali previste al valore dei beni da stabilirsi avuto riguardo: all'importo realizzato per i beni liquidati;
al valore stimato dal perito o, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;
ovvero ad ogni altra somma ricavata. Il comma 6 del predetto articolo infine stabilisce che: “nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma
1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più 19
onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa”.
Orbene, premesso che non vi è contestazione in ordine al valore dei beni immobili, come indicati in ricorso, determinato in base ai criteri OMI e pari a circa € 400.500,00,
o degli “altri beni mobili” ex art. 3, comma 1, lett. d) – ossia il denaro confiscato e confluito sui conti correnti della procedura – di € 521.220,21 (come risulta dagli estratti conto versati in atti e dallo stralcio della stima espressa dal coadiutore sulla base dei flussi finanziari), ovvero del complesso aziendale di € 1.964.046,89 – dato dalla somma dell'attivo patrimoniale della Sintex S.a.s. di € 1.050.739,92
e della Zinzi S.a.s. di € 913.306,97 – ritiene questo giudice di dover parametrare il compenso spettante in relazione al criterio della “gestione prevalente”, con riferimento alla gestione più onerosa: con la conseguenza che il compenso andrà calcolato secondo l'art. 3, comma 1, lett. a) in relazione al patrimonio aziendale confiscato con una ulteriore maggiorazione del 25%, in quanto l'incarico ricomprendeva la gestione di altre categorie di beni.
Atteso quanto innanzi, considerata la durata decennale dell'incarico, dell'assolvimento degli oneri periodici di rendicontazione, della complessiva attività prestata 20
(analiticamente documentata in atti), ritiene questo
Tribunale congrua la liquidazione di un onorario di €
70.159,93 in applicazione dei parametri massimi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n 177/2015, a cui applicare la maggiorazione del 25% di cui all'art. 3, comma 6, pari ad
€ 17.539,98. Al compenso così determinato, si ritiene sussistano i presupposti per riconoscere l'ulteriore maggiorazione di cui al successivo art. 4, comma 1, sia per l'opera complessivamente sia prestata sia, in particolare,
“con riferimento alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione” (lett.e), avendo il ricorrente fornito ampia prova di essersi adoperato con solerzia per salvaguardare l'integrità del compendio oggetto di confisca
(cfr. carteggio ed esposto al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, all. 6 e 7); maggiorazione che va riconosciuta nella misura di un ulteriore 20%, corrispondente ad un importo di € 17.539,98. Va infine riconosciuto il rimborso spese generali ex art. 3, comma 8, nella misura del
5% del compenso complessivo, pari ad € 10.523,99.
In definitiva, l' resistente va condannata al CP_1
pagamento della complessiva di € 105.763,88, già al netto dell'acconto di € 10.000,00, oltre oneri di legge fiscali e previdenziali ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nel limite 21
dei “valori minimi della tariffa professionale vigente” esplicitamente richiesti dal ricorrente, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro
260.000,00) e dell'istruttoria solo documentale. Sussistono i presupposti per il riconoscimento della maggiorazione sul compenso professionale ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/2014, per aver il ricorrente impiegato tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione, la ricerca e la navigazione all'interno dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 33923/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 105.763,88, oltre
IVA e CPA ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
• condanna parte resistente soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in €
7.227,60 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma l'11.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 33923 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 11.11.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso da Parte_1
sé stesso ex art. 86 c.p.c., nonché dall'Avv. Samuele
Antoniucci, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Roma, alla via Ulpiano, n. 29
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
, in
[...]
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è 2
domiciliata
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: contratto di prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. all'intestato Tribunale, depositato in data 3.7.2023, l'Avv. si rivolgeva Pt_1
“all'intestato Tribunale adito affinché: - valutata pregiudizialmente la trattabilità della domanda ex art.
281decies c.p.c. secondo lo speciale procedimento semplificato di cognizione;
- fissata l'udienza di comparizione personale delle parti con assegnazione dei prescritti termini legali di notifica a parte convenuta e di costituzione della medesima;
- accertati tutti i fatti allegati a dimostrazione sia della avvenuta esecuzione da parte del ricorrente della prestazione professionale oggetto del contratto d'opera professionale dedotto e sia dell'inerzia di parte intimata rispetto ai propri impegni;
- statuito, per un verso, l'esatto adempimento della prestazione professionale dedotta e, peraltro verso, la riconducibilità dell'inerzia di parte intimata al paradigma dell'inadempimento contrattuale;
- dichiarato per l'effetto il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento 3
del maturato liquidato alla Parte_2
stregua della richiamata successione di fonti normative primarie e secondarie (oltreché di espressioni consecutive di prassi amministrativa in relazione alle richiamate circolari del
Tribunale di Reggio Calabria); Voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare parte intimata: in via principale al pagamento in favore di parte ricorrente di una somma complessiva pari a 163.100,00 euro al netto dell'unico acconto versato (ossia, 173.100,00 euro, quale importo massimo ricavato applicando la tariffa prevista dal contratto di incarico a cui è stato detratto l'unico acconto di
10.000,00 euro), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del presente ricorso sino al saldo effettivo;
in via subordinata al pagamento in favore di parte ricorrente di una diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 85.100,00 euro al netto dell'unico acconto versato
(ossia 95.100,00 euro, quale importo minimo ricavato applicando la tariffa prevista dal contratto di incarico a cui è stato detratto l'unico acconto di 10.000,00 euro), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del presente ricorso sino al saldo effettivo;
” con rimborso delle spese di lite “liquidate ai minimi della tariffa vigente” ed applicazione della maggiorazione di cui art. 4, comma 1 bis,
D.M n. 55/2014, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge. 4
A fondamento delle succitate conclusioni, il ricorrente rappresentava quanto segue:
1. che, con decreto direttoriale del 5.4.2012,
l' in epigrafe gli conferiva l'incarico di CP_1
coadiutore nell'ambito della confisca dei beni disposta, ex art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992
(ratione temporis vigente), in danno di Per_1
ed altri, per effetto della sentenza n.
[...]
1762/2005 emessa il 22.7–21.10.2005 dal
Tribunale Ordinario di Napoli, XX Ufficio Sez.
G.I.P./G. divenuta definitiva previa CP_2
conferma parziale da parte della Corte d'Appello di Napoli a seguito di provvedimento della
Suprema Corte emesso in data 6.4.2011;
2. di aver svolto le funzioni demandategli fino alla cessazione dell'ufficio in questione, avvenuta con atto di rinuncia trasmesso all'amministrazione in data 22.6.2022 ed efficace dal 7.7.2022;
3. che l'opera prestata per conto dell' CP_1
sarebbe consistita in una pluralità di attività funzionali alla gestione finanziaria del patrimonio oggetto del provvedimento ablatorio, consistente in quattro immobili siti in Napoli (per un valore complessivo di € 400.500,00, in base alle quotazioni OMI), partecipazioni societarie (della 5
SINTEX S.a.s. e della Zinzi S.a.s. con patrimonio attivo al momento della confisca di, rispettivamente, € 1.050.739,92 e € 913.306,97)
e rapporti bancari (implicanti un flusso di entrate ed uscite quantificato, nell'esercizio finanziario
2012, in € 521.220,21, valore poi diminuito nel corso della procedura);
4. che la gestione non si sarebbe limitata alla mera rendicontazione e conservazione del compendio in custodia, giacché il coadiutore si sarebbe speso, nei limiti delle sue funzioni, per tutelare l'integrità del patrimonio pubblico, nonché i superiori interessi di giustizia;
in particolare, segnalando, in primis, all' ed in seguito CP_1
all'autorità inquirente la natura abnorme o, comunque, illegittima dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale con cui era disposto un anomalo ordine – rivolto all'amministratore giudiziario (i cui compiti erano venuti meno con la conferma in secondo grado del provvedimento ablatorio) anziché al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p. – di retrocessione di un contratto di leasing e delle partecipazioni al capitale azionario di un consorzio industriale al già condannato in via definitiva per Per_1 6
associazione camorristica;
5. che, dopo aver reso il conto della gestione finanziaria, avrebbe sollecitato l'amministrazione a procedere sia con il passaggio delle consegne che con la liquidazione e il pagamento del compenso finale, non ricevendo alcun riscontro;
6. che la disciplina di riferimento per la determinazione del compenso finale andrebbe individuata – per espresso rinvio del disciplinare d'incarico alle “circolari dell' richiamate CP_1
nell'atto di nomina”, le quali, a loro volta, si rifacevano alle tabelle elaborate dalla Sezione
Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio
Calabria nel 1999 (superate con circolare del
2008 della stessa autorità giudiziaria) – nei parametri da ultimo enucleati dal Tribunale di
Reggio Calabria con circolare del 28.11.2011;
7. che, in particolare, nella fattispecie troverebbero applicazioni gli scaglioni di valore della tabella B del suddetto documento, relativa agli emolumenti per l'attività gestionale di "beni costituiti in azienda", stante la natura mista del patrimonio oggetto di confisca;
8. di aver pertanto diritto, in considerazione della durata dell'incarico e delle variazioni di 7
consistenza del patrimonio gestito, ad un compenso variabile da un minimo di € 95.100,00 ad un massimo di € 173.100,00;
Da qui, la richiesta di condannare l'amministrazione resistente al pagamento di € 163.100,00, importo determinato al netto dell'unico acconto versato di €
10.000,00 (ovvero, in subordine, la minor somma comunque non inferiore ad € 85.100,00 euro), oltre accessori di legge ed interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo.
In replica alle allegazioni e alle doglianze della controparte, la difesa erariale eccepiva l'erroneo richiamo – quale disciplina applicabile alla liquidazione del compenso – alle citate Tabelle elaborate dal Tribunale di Reggio Calabria, specificando che i criteri per la determinazione delle spettanze relative all'ufficio in argomento andassero piuttosto individuati nel d.P.R. n. 177/2015, emanato in attuazione delle previsioni dell'art. 8 del d.lgs. n. 14/2010.
Ciò posto, l'amministrazione resistente rappresentava la volontà di procedere alla liquidazione del compenso finale alla stregua di quanto previsto dal citato d.P.R. e previa approvazione del rendiconto di gestione della procedura di confisca, subordinata all'acquisizione delle attestazioni di regolarità in corso di emissione.
A corollario di quanto esposto, l'Avvocatura chiedeva il 8
rigetto della domanda formulata dal legale e la condanna dello stesso alla refusione delle spese lite.
Tanto premesso, all'udienza del 11.11.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
In apertura di motivazione, deve anzitutto rilevarsi, alla luce delle inequivoche risultanze della documentazione in atti, l'avvenuta dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria da parte dell'odierno ricorrente. Risulta, infatti, pacifico tra la parti il conferimento dell'incarico di coadiutore in capo all'Avv. nell'ambito della confisca Pt_1
disposta in danno al ed altri (cfr. Persona_1
provvedimento dirigenziale prot. n. 6504 del 5.4.2012, all. 1 al ricorso), nonché lo svolgimento dell'ufficio in questione sino al 7.7.2022, avendo il ricorrente documentato analiticamente le attività svolte in relazione alla gestione del compendio oggetto del provvedimento ablatorio: né, tantomeno, l'amministrazione ha mosso contestazioni, puntuali e circostanziate, alla ricostruzione dei fatti compiuta dal legale (peraltro richiamando, nella comparsa di costituzione, un incarico differente da quello oggetto del presente giudizio, in quanto relativo ad un diverso procedimento di confisca) che, dunque, deve considerarsi non controversa. Risulta, altresì, incontestato che il ricorrente, pur avendo adempiuto i propri obblighi, non abbia 9
percepito fino al 2022, anno in cui ha dato le dimissioni dal predetto incarico, alcun compenso professionale ad eccezione della somma di € 10.000,00, al netto degli accessori fiscali e previdenziali, corrisposta a titolo di acconto in corrispondenza della presa delle funzioni (all. 45 al ricorso). Orbene, in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e di prova), incombe sulla controparte l'onere di contestare le altrui asserzioni nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi i fatti allegati pacifici e, di riflesso, esonerando il deducente dal relativo onere probatorio (ex aliis, Cass. n. 8647/2016). Segnatamente, l'equiparazione della non contestazione alla relevatio ab onere probandi è positivamente sancita dal primo comma dell'art. 115 c.p.c.,
a mente del quale “[s]alvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La regola iuris sopra descritta determina, in relazione ai fatti non contestati, un effetto vincolante per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati – acquisiti al materiale processuale – essendo vincolato a ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. Cass. n. 5429/2020). In definitiva, 10
il principio di non contestazione mira a sottrarre dall'esigenza di istruzione probatoria i fatti pacifici, con la conseguenza che il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., è tenuto sin dalla prima difesa a contrapporre una ricostruzione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta alla base della domanda avversaria.
Tanto premesso, non pare neppure condivisibile – nel contesto fattuale della vicenda uniformemente descritta dalle parti, nonché alla luce di quanto previsto dall'art. 5 del disciplinare d'incarico – la tesi prospettata dalla difesa erariale circa la subordinazione del diritto al compenso ad una non meglio precisata (nei tempi e nelle modalità) attestazione di regolarità del rendiconto di gestione. Sebbene la convenzione difettasse di una predeterminazione dei termini per il pagamento, l'inerzia di quasi un anno dell' nel procedere al passaggio delle consegne (cfr. CP_1
istanza di liquidazione del 4.5.2023, all. 34 al ricorso), ovvero ad effettuare le necessarie attività istruttorie e di contabilità per la liquidazione delle spettanze del coadiutore dimissionario, non può che costituire un'ipotesi di inadempimento contrattuale;
né il ritardo nelle operazioni di contabilizzazione pare trovare alcuna giustificazione nella complessità del procedimento amministrativo, considerando che il professionista ha fornito in costanza del rapporto – anche attraverso il sistema informatico “Open Re.G.I.O.” – i 11
dati utili all'Agenzia per addivenire, in tempi ragionevoli, ad una determinazione circa la qualità e la quantità dell'opera prestata.
Risultando accertata, in quanto pacifica, la titolarità del diritto al compenso azionato da parte ricorrente, ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio sia confinato al solo profilo della precisazione del quantum debeatur, essendo, invece, controversa tra le parti la disciplina applicabile alla liquidazione del compenso del coadiutore. Sul punto, l'art. 5 del richiamato disciplinare si limita a prevedere che “[i]l compenso per l'attività svolta dal Coadiutore sarà determinato tenendo conto delle disposizioni contenute nelle circolari dell' richiamate nell'atto di Controparte_3
nomina” (riferendosi alla circolare dell' Controparte_3
n. 23692 del 3.8.2006, integrata con nota n. 43970 del
25.3.2009) e che “[i]l pagamento del corrispettivo avrà luogo in un'unica soluzione al termine dell'incarico, dietro presentazione da parte del Coadiutore all' Controparte_1
di una nota dettagliata di richiesta di liquidazione del compenso”. Da qui, anche alla luce dell'ulteriore rinvio effettuato dalla circolare dell' n. 43970 Controparte_3
del 25.3.2009, la richiesta del ricorrente di disporre la liquidazione sulla base delle tabelle elaborate nel 1999 dalla
Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio
Calabria, come successivamente aggiornate nel 2011, che 12
dettano dei parametri di calcolo in relazione al valore del patrimonio amministrato e alla durata della gestione.
Tanto esposto, si osserva che, come evidenziato da entrambe le parti, l'art. 38, comma 3, del d.lgs n. 159/2011
– 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) – decreto parimenti richiamato nelle premesse dell'atto di nomina – nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede che
“dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all' Controparte_1
e la destinazione dei beni sequestrati e
[...]
confiscati alla criminalità organizzata, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario”. Proprio in tema di retribuzione della figura in questione, il successivo art. 42 prevede, nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, che il compenso sia determinato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del d.lgs n. 14/2010, che, a sua volta, demanda le modalità di calcolo e di liquidazione di tali compensi ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della
Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle
Finanze e dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare in conformità ai principi sanciti dal medesimo art. 8 13
quali: a) la previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) la previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
c) la previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) la previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
2) possibilità di usufruire di coadiutori;
3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;
e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di 14
risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura. L'attuazione della delega in esame si
è infine avuta con il d.P.R. n. 177/2015, entrato in vigore il
25.11.2015, recante le disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al menzionato d.lgs. n.
14/2010.
Orbene, atteso che l'attività svolta dal ricorrente si è esaurita nel vigore del predetto decreto presidenziale, ritiene questo Giudice che allo stesso debba farsi riferimento ai fini della liquidazione del compenso spettante all'Avv. Pt_1
Tale conclusione trova conforto nel consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si condivide e si richiama: “come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, sia pure con riferimento alle tariffe relative alle prestazioni professionali rese dagli avvocati, in caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte
a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase rilevante ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cass. n. 11482 del 2010; Cass. n. 5426 del 15
2005). Tale principio, in ragione dell'evidente analogia di materia, dev'essere applicato anche al caso in esame: anche la gestione di un bene da parte dell'amministratore giudiziario è configurabile come un'attività di carattere professionale che, ai fini della liquidazione del compenso, dev'essere considerata non atomisticamente ma in senso complessivo, non diversamente da quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell'avvocato (categoria professionale i cui appartenenti, non a caso, ben possono essere investiti della qualifica di amministratore giudiziario e dei relativi compiti). Anche per questo caso, pertanto, premessa la già acquisita necessità di riferirsi per la determinazione dei compensi alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata, deve concludersi nel senso che l'individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l'incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso
l'utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui
l'incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso. È, peraltro, evidente che nella determinazione dei compensi il giudice avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento” (così Cass. n. 21592/2019).
Ne deriva che il rinvio alle disposizioni delle circolari dell' e, a valle, ai criteri adottate dal Controparte_3 16
Tribunale di Reggio Calabria vada inteso come criterio di carattere sussidiario (in quanto unico parametro di riferimento disponibile al momento del conferimento), destinato ad operare in caso di mancata adozione, prima dell'esaurimento dell'incarico, delle disposizioni attuative prefigurate dal menzionato art. 42 del codice delle leggi antimafia. In definitiva, alla luce della successione di norme nel tempo e dei connotati pubblicistici dell'incarico de quo
(giacché la determinazione del corrispettivo non è lasciata alla negoziazione delle parti), le disposizioni dell'atto di nomina vanno interpretate nel senso che le modalità di calcolo e di liquidazione previste dalle circolari avrebbe trovato applicazione sino alla emanazione, con decreto presidenziale, dello specifico regolamento, così che, una volta adottato tale atto, a quest'ultimo avrebbe dovuto aversi riguardo.
Nondimeno, va evidenziato che il d.P.R. n. 177/2015 – diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall'art. 41 del
D.M. 140/2012 – non contiene una disciplina transitoria volta a delimitarne l'ambito di operatività nel tempo, dovendo pertanto escludersi la possibilità di applicare differenti regimi tariffari alle prestazioni rese nello svolgimento dell'incarico,
a seconda del momento in cui siano state compiute e cioè se in data anteriore o successiva all'entrata in vigore del predetto regolamento. D'altronde, gli stessi criteri di cui agli 17
artt. 3 e 4 del menzionato d.P.R. esprimono una chiara indicazione del legislatore per una valutazione complessiva dell'incarico espletato e, di riflesso, per la liquidazione del trattamento economico in un'unica soluzione al termine dello stesso, salvo eventuali versamenti a titolo di acconto. Ne consegue che una parcellizzazione delle singole prestazioni rese, ancorché su base temporale, risulterebbe in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina in questione, anche alla luce della lettura offertane dalla giurisprudenza di nomofilachia.
Nella vicenda che ci occupa, essendo l'incarico cessato nel luglio del 2022, è dunque fuor dubbio che trovino applicazione i criteri di cui al citato d.P.R. n. 177/2015. Alla stregua di quanto precede, deve pertanto rilevarsi che l'importo chiesto da parte ricorrente – calcolato sulla base delle citate tabelle elaborate dal Tribunale di Reggio Calabria
– vada rideterminato, giacché il regolamento vigente non prevede un compenso su base mensile, a differenza di quanto, invece, disponeva la disciplina tabellare previgente.
Invero, la marginalità del criterio temporale (che, come chiarito dalla Suprema Corte, può comunque essere valorizzato dal giudice ai fini della determinazione dell'onorario tra i valori minimi e quelli massimi delle percentuali), emerge anche dallo stesso disciplinare di incarico, il quale, nel dettare i parametri di valutazione 18
dell'opera prestata, nulla prevede in relazione alla durata dello stesso.
Passando quindi all'esame del quadro normativo di riferimento, si osserva che l'art. 3 del regolamento elenca criteri di liquidazione differenziati per:
a) i beni costituiti in azienda oggetto di diretta gestione;
b) i beni costituiti in azienda concessi in godimento a terzi;
c) i beni immobili;
d) i frutti tratti dai suindicati beni e per i beni diversi da quelli sopra indicati.
In particolare, è previsto un criterio di liquidazione del compenso strutturato per scaglioni con individuazione di un onorario compreso tra una misura minima e una misura massima, da determinare applicando le percentuali previste al valore dei beni da stabilirsi avuto riguardo: all'importo realizzato per i beni liquidati;
al valore stimato dal perito o, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;
ovvero ad ogni altra somma ricavata. Il comma 6 del predetto articolo infine stabilisce che: “nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma
1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più 19
onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa”.
Orbene, premesso che non vi è contestazione in ordine al valore dei beni immobili, come indicati in ricorso, determinato in base ai criteri OMI e pari a circa € 400.500,00,
o degli “altri beni mobili” ex art. 3, comma 1, lett. d) – ossia il denaro confiscato e confluito sui conti correnti della procedura – di € 521.220,21 (come risulta dagli estratti conto versati in atti e dallo stralcio della stima espressa dal coadiutore sulla base dei flussi finanziari), ovvero del complesso aziendale di € 1.964.046,89 – dato dalla somma dell'attivo patrimoniale della Sintex S.a.s. di € 1.050.739,92
e della Zinzi S.a.s. di € 913.306,97 – ritiene questo giudice di dover parametrare il compenso spettante in relazione al criterio della “gestione prevalente”, con riferimento alla gestione più onerosa: con la conseguenza che il compenso andrà calcolato secondo l'art. 3, comma 1, lett. a) in relazione al patrimonio aziendale confiscato con una ulteriore maggiorazione del 25%, in quanto l'incarico ricomprendeva la gestione di altre categorie di beni.
Atteso quanto innanzi, considerata la durata decennale dell'incarico, dell'assolvimento degli oneri periodici di rendicontazione, della complessiva attività prestata 20
(analiticamente documentata in atti), ritiene questo
Tribunale congrua la liquidazione di un onorario di €
70.159,93 in applicazione dei parametri massimi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n 177/2015, a cui applicare la maggiorazione del 25% di cui all'art. 3, comma 6, pari ad
€ 17.539,98. Al compenso così determinato, si ritiene sussistano i presupposti per riconoscere l'ulteriore maggiorazione di cui al successivo art. 4, comma 1, sia per l'opera complessivamente sia prestata sia, in particolare,
“con riferimento alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione” (lett.e), avendo il ricorrente fornito ampia prova di essersi adoperato con solerzia per salvaguardare l'integrità del compendio oggetto di confisca
(cfr. carteggio ed esposto al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, all. 6 e 7); maggiorazione che va riconosciuta nella misura di un ulteriore 20%, corrispondente ad un importo di € 17.539,98. Va infine riconosciuto il rimborso spese generali ex art. 3, comma 8, nella misura del
5% del compenso complessivo, pari ad € 10.523,99.
In definitiva, l' resistente va condannata al CP_1
pagamento della complessiva di € 105.763,88, già al netto dell'acconto di € 10.000,00, oltre oneri di legge fiscali e previdenziali ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nel limite 21
dei “valori minimi della tariffa professionale vigente” esplicitamente richiesti dal ricorrente, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro
260.000,00) e dell'istruttoria solo documentale. Sussistono i presupposti per il riconoscimento della maggiorazione sul compenso professionale ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n.
55/2014, per aver il ricorrente impiegato tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione, la ricerca e la navigazione all'interno dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 33923/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 105.763,88, oltre
IVA e CPA ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
• condanna parte resistente soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in €
7.227,60 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma l'11.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)