Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 989/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 19.5.2025 per la decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies u.c. e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°989 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
), difeso e rappresentato in for- Parte_1 C.F._1 za di procura rilasciata in atti, dall'Avv. Ciro Renino ( , C.F._2 comunicazioni all'indirizzo di P.E.C. eletti- Email_1 vamente domiciliato presso il suo difensore in Portici al C.so Garibaldi n° 179
- ATTORE
1
( ) di Portici (NA), sito al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 273, in persona dell'amministratore p.t. Avv. CP_2
rappresentato e difeso giusto mandato in atti dall'avv. Sabino An-
[...] tonino Sarno ( presso il cui studio, in Portici (NA) C.F._3 alla via Diaz n. 2, elettivamente domicilia;
comunicazioni di cancelleria alla PEC;
Email_2
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza cartolare del 19.5.2025 hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha chie- Parte_1 sto il risarcimento dei danni all'appartamento di sua proprietà causati dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del condominio sito in Portici al Corso Gariibaldi 273.
Il , regolarmente costituito, ha eccepito: la incompetenza del CP_1
Tribunale in favore del Giudice di Pace;
la non integrità del contradditto- rio perché non era stato evocato in giudizio il proprietario del terrazzo;
l'assenza di responsabilità in capo al;
l'assenza di danni ri- CP_1 sarcibili.
Trattato il giudizio, espletata CTU tecnica sulle cause e la quantificazione dei danni, all'udienza cartolare del 19.5.2025 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
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In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dal convenuto, in quanto la domanda formulata in citazione supera di grand lunga la competenza per valore stabilita dal codice di ri- to per il Giudice di Pace.
Ancora in via preliminare, va rigettata la eccezione in merito alla non in- tegrità del contraddittorio per quanto subito appresso specificato in merito alla responsabilità solidale del per i danni denunciati CP_1 in citazione .
Nel merito la domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
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In tema è pacifico che “la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare, o della terrazza a livello, il cui uso non sia comune a tutti i con- domini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle pro- prietà individuali con quelle comuni, ma nell'ambito del- la responsabilità aquilana, ex articolo 2051 del codice civile, con la con- seguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei CP_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ai sensi dell' articolo 1130, comma 1, n. 4, del codice civile, nonché sull'assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1, n. 4, del codice civile, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25802); deriva, quale ulteriore corollario, che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., il quale esclude, come pacifico, il litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del condominio ovvero del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio tutti i responsabili (cfr. Cassazione civi- le, n°516 dell'11.1.2022).
Come, infatti, più volte affermato dalla giurisprudenza, “in materia di re- sponsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, il paradigma è quello dell'articolo 2051 c.c. avuto riguardo alla posizione del soggetto pro- prietario o avente l'uso esclusivo, in ragione del rapporto diretto che es- so ha con il bene potenzialmente dannoso. È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del , che, in forza degli articoli CP_1
1130 c.c., comma 1, n. 4 e articolo 1135 c.c., comma 1, n. 4, è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo. La con- corrente responsabilità del è configurabile nel caso in cui CP_1
l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria (cfr. Cass., Sez. Unite n. 9449/2016; Cassazione civile sez. VI, 11/01/2022, n. 516). Il concorso di tali responsabilità va, di norma, risolto, salva la ri- gorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'articolo 1126 c.c., che pone le spese di ripara- zione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usua- rio esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a cari- co del Condominio (cfr. Cass. ord. 14 dicembre 2023 n. 35027).
Ne consegue che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo “a livello con funzione di copertura dei vani sottostanti, benché d'uso esclusivo di uno solo dei
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condomini, deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 CP_3
c.c. salvo che la proprietà esclusiva di tale porzione immobiliare risulti da uno specifico titolo. La circostanza che la terrazza a livello sia di pro- prietà esclusiva del condòmino o sia soltanto soggetta al suo uso esclu- sivo non incide, comunque, sul concorso di responsabilità del né sul criterio di ripartizione delle spe- CP_1 se da individuarsi ai sensi dell'art. 1126 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, n.27846); ed invero sia il che il proprietario CP_1 esclusivo rispondono in solido tra loro perché entrambi coobbligati alla conservazione (proprietario esclusivo ed ente condominiale) indipen- dentemente da ogni indagine sulla colpa dell'uno o dell'altro in quanto si tratta, com'è noto, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante su tutti i soggetti che dal terrazzo ricavano un'utilità (vale a dire, i condo- mini ai quali il terrazzo serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione del- le altre utilità, nella misura del terzo residuo).
Pertanto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno ad uno dei predetti soggetti (al proprietario esclu- sivo o al condominio), la responsabilità graverà in modo oggettivo su en- trambi i soggetti solidalmente.
Posto ciò, il proprietario dell'appartamento sottostante, danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura, che intenda ot- tenere il risarcimento dei danni, ovvero l'ordine di esecuzione dei lavori necessari per eliminarne le cause, deve in ogni caso proporre la sua do- manda nei confronti del condominio in persona dell'amministratore (Cass. civ., Sez. II, 15/07/2002, n. 10233). Ed ancora: “i danni subiti dai terzi e dai condomini a causa di infiltrazioni provenienti dal lastrico sola- re devono essere risarciti dal il quale è responsabile ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c.” (Trib. Napoli, 05/11/1998, in Gius, 1999, 1180).
Ed invero, l'accertamento peritale espletato in corso di causa ha dato perfettamente ragione a parte attrice;
il CTU, una volta riscontrata l'esistenza delle infiltrazioni denunciate dagli attori nell'appartamento di loro proprietà, ha verificato che “le infiltrazioni lamentate all'intradosso della volta a vela dell'ambiente ricadente nell'appartamento del ricor- rente IG.re , sono causate da: − Pessimo stato manu- Parte_1 tentivo della zona pavimentata sovrastante ricadente nell'area terraz- zata esterna asservita all'appartamento − Inadeguata e Controparte_4 cattiva impermeabilizzazione sia della zona pavimentata , sia della zona impermeabilizzata e ad essa confinante;
” tale accertamento non lascia dubbi sulle cause dei danni ascrivibili all'odierno convenuto, secondo la giurisprudenza sopra indicata, e custode del terrazzo di co- CP_1 pertura dell'edificio ; per quanto attiene ai lavori a farsi, la CP_3
CTU ha analiticamente indicato le opere da realizzare per eliminare le cause delle dette infiltrazioni nonché quelle relative alla eliminazione dei danni subiti dall'appartamento di proprietà attorea.
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La norma da applicare, come sopra accennato, è dunque l'art.2051 c.c.
Ed invero, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisi- co su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contra- ria alla presunzione "iuris tantum" della relativa responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di im- prevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persisten- za dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, ri- mane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad elimi- nare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ., Sez. III, 10/03/2009, n. 5741).
Per ciò che concerne, invece, il profilo della legittimazione, va evidenzia- to il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, se- condo cui “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del la- strico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprie- tario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il , in CP_1 quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprie- tà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.)”.
Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 10-05-2016, n. 9449). CP_1
Ed i principi testé enunciati si opina trovino applicazione anche qualora alla terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/07/2003, n. 11029) ed analoghe considerazioni van- no necessariamente fatte anche nel caso di tetto.
Il convenuto va, pertanto, condannato alla esecuzione dei CP_1 lavori analiticamente indicati nella CTU in atti per eliminare le cause delle individuate infiltrazioni.
Le opere, naturalmente, dovranno essere eseguire nel rispetto assoluto della normativa vigente, nessuna esclusa.
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Il convenuto va, inoltre, condannato al pagamento, in favo- CP_1 re di parte attrice, della somma di € 6.938,09, (oltre IVA) a titolo di risar- cimento danni prodotti nell'immobile a causa delle dette infiltrazioni (come da computo metrico allegato alla CTU in atti).
Le somme devono ricomprendere l'IVA, quale componente immanente del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/01/2010, n. 1688).
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Su- prema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione mo- netaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto an- che il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal credito- re;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice se- condo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le cir- costanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subi- to per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, i convenuti dovranno corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 6.472,10 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al mese di agosto del 2022, data di riscontro infiltrazioni dal;
Indice aprile 2025: CP_1
121,3; indice agosto 2022: 113,2; raccordo indici:1; Indice devalutazione 0,933) e, quindi, anno per anno, a partire dall'agosto 2022 e fino al mo- mento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulte- riori interessi al tasso legale. 6
Altri danni non sono provati né è provata per tabulas l'omessa (totale ovvero parziale) utilizzazione dell'immobile a causa delle dette infiltra- zioni: le ulteriori domande risarcitorie devono, pertanto, essere rigettate per carenza di idonea prova sul punto;
non vi sono, infatti, in atti ade- guati elementi probatori (come, ad esempio, danni fisici causati dall'umidità degli ambienti agli abitanti o ancora totale inutilizzabilità degli stessi,) di riscontro dei lamentati danni che, in realtà non sono nemmeno stati allegati in modo analitico oltre che specifico nell'atto in- troduttivo del giudizio;
la prova orale in tema richiesta è superflua per- ché estremamente generica oltre che irrilevante a fini decisori.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquida- no d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022), e dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rappor- tata al tenore delle difese svolte, ed al valore della causa secondo il deci- sum, con attribuzione in favore del procuratore costituito che se ne è di- chiarato anticipatario ex art. 93 cpc.
Le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste in via definitiva, in base al principio della soccombenza, a carico di parte convenuta, con onere della predetta di rimborsare a parte attrice tutto quello che al fine ha dovuto anticipare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva, la domanda, e per l'effetto: - condanna parte convenuta all'esecuzione, nel rispetto assoluto della normativa vigente (nes- suna esclusa), dei lavori tutti indicati nelle CTU in atti per l'eliminazione totale delle infiltrazioni ivi accertate;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 6.938,09, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 6.472,10 e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'agosto del 2022 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivaluta- zione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo effettivo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077 per compensi ed € 100 per spese, oltre rim- borso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del legale costituito;
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- Pone in via definitiva a carico del convenuto condominio le spese occorse per la CTU, con onere di restituzione a parte attrice di tut- to quanto al fine anticipato.
Così deciso in Napoli il 27/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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