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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15444/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15444/2013 vertente
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 Parte_7
dall'avv. Maria Rosaria Larizza
ATTORI
e
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Gaetano Caputo
CONVENUTA
nonché
, in persona del , rappresentato e difeso ope Controparte_2 Controparte_3
legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.12.2013, gli attori in epigrafe, in proprio e in qualità di eredi di riassumendo il giudizio precedentemente Persona_1
instaurato dinanzi al Tribunale di Trani (dichiaratosi incompetente), hanno convenuto in giudizio la
” e il rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la CP_1 Controparte_2
responsabilità del e, ove occorra, in solido della , per l'omesso ed Controparte_2 CP_1
insufficiente servizio del potere istituzionale di vigilanza e di controllo sull'attività di importazione,
commercializzazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci plasmati ed emoderivati;
2)
Condannare il e la al risarcimento integrale dei danni subiti dal de Controparte_2 CP_1
cuius e ai ricorrenti sia come eredi che in proprio da quantificarsi in separato giudizio”.
Entrambi i convenuti si sono costituiti e hanno, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato e, nel merito, contestato in fatto e in diritto la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Il processo è stato istruito mediante produzione documentale e CTU medico-legale.
All'udienza del 15.10.2024 lo scrivente, frattanto subentrato ai precedenti giudici, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione alle parti dei relativi termini.
Successivamente alla riserva della causa in decisione, gli attori hanno depositato atto di formale rinuncia alla domanda spiegata nei confronti della ”, con dichiarazione di accollo CP_1
“della quota parte delle spese di CTU e di registrazione della sentenza” e richiesta di compensazione delle spese di lite;
tale atto di rinuncia è stato accettato e sottoscritto a norma
Cont Cont dell'art. 306 c.p.c. da parte della in data 9.12.2024. Pertanto, gli attori e la convenuta hanno domandato di dichiararsi cessata la materia del contendere nell'ambito del loro rapporto processuale.
2 2 – Preliminarmente, alla luce dell'anzidetta dichiarazione -del 9.12.2024- di rinunzia alla domanda, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite (stante l'accordo raggiunto in tal senso dalle parti),
nell'ambito del rapporto processuale tra gli attori e la convenuta ”. CP_1
3 – Va, inoltre, disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato sia iure proprio che iure hereditatis, formulata da entrambi i convenuti.
In particolare, Cass., S.U., 11.1.2008, n. 576, ha chiarito che la responsabilità del
[...]
per i danni conseguenti ad infezioni da virus Hbv, Hiv e Hcv contratte da soggetti CP_2
emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 co. 1 cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì
da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Nell'anzidetta pronunzia la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il suddetto principio in tema di “exordium praescriptionis” non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità
soggettiva del danneggiato, dovendosi ancorare a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.
Con riferimento, poi, alla rilevanza della certificazione medica attestante il nesso di causalità
in sede di procedimento connesso al riconoscimento dell'indennizzo le S.U. hanno censurato l'argomentazione che riteneva di attribuire rilievo solo a quest'ultima osservando, piuttosto che –
poiché l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni
3 o somministrazioni di emoderivati – appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche (cfr., ex
multis, Cass. n. 17421/2019: “In tema di risarcimento del danno alla salute causato da
emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una
volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione
dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di
quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza
della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni
semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente
certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle
"praesumptiones de praesumpto"”).
Invece, il giudice nomofilattico (Cass., S.U., 11.1.2008, n. 581), nell'ipotesi di omicidio colposo, ha ritenuto che in favore dei congiunti del contagiato, che abbiano però agito in giudizio iure proprio per il risarcimento del danno causato da decesso ascrivibile all'emotrasfusione con sangue infetto, operi la prescrizione decennale.
Infatti, la pretesa risarcitoria vantata iure proprio si fonda su una condotta integrante il reato di omicidio colposo e la stessa può essere fatta valere soltanto in conseguenza del decesso del congiunto. In tal caso si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla morte della vittima.
Orbene, nel caso di specie il , a fondamento della sollevata eccezione, Controparte_2
ha dedotto che: - “la domanda amministrativa volta alla liquidazione dell'indennizzo ex L. n.
210/1992 è stata presentata, come dichiarato dai ricorrenti, in data 22.9.2006 ossia in epoca
anteriore il quinquennio antecedente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in via odierna
riassunto”; - “della pretesa diffida dell'1.4.2010 non vi è prova, agli atti di causa, che la stessa sia
4 stata ricevuta dal e conseguentemente la stessa non si appalesa idonea ad Controparte_2
interrompere il suindicato termine prescrizionale ex art. 2947 c.c.”.
In tema, dev'essere richiamato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale (cfr., di recente,
Corte d'Appello di Bari - sent. n. n. 424/23) che muove dal presupposto secondo cui le lettere missive inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento non sono atti giudiziari e sono,
pertanto, disciplinate dalle norme di cui al D.P.R. n. 655/1982, concernenti il servizio postale ordinario, e non da quelle della L. n. 890/1982 sulle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La produzione in giudizio di un
telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento,
costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta,
dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai
sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione
e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (Cass. civ., sez. Lav., 11.1.2019,
n°511).
Dunque, secondo tale orientamento, deve ritenersi sussistente la presunzione di conoscibilità
della lettera raccomandata, da parte del destinatario, stante la prova inequivoca dell'inoltro della spedizione del plico in concorso con la presunzione di regolarità del servizio postale.
Secondo altro orientamento del giudice di legittimità, “La presunzione di conoscenza di un
atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a
destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo
necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la
dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio” (Cass. civ., sez. Lav.,
19.7.2018, n°19232).
Pertanto, la lettera raccomandata, qualora abbia un contenuto recettizio (come nel caso di specie), deve pervenire nella sfera di conoscibilità del destinatario e tale presunzione opera o in presenza dell'avviso di ricevimento o dell'avviso di compiuta giacenza.
5 Tale secondo orientamento, senz'altro più restrittivo, è stato, di recente, condiviso dalla
Suprema Corte, la quale ha chiarito che in siffatte ipotesi, “Il mittente deve produrre l'avviso di
ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di
un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. civ., sez. III, 27.10.2022, n°31845).
Facendo applicazione delle illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in rassegna,
l'intestato Tribunale ritiene che l'avviso di ricevimento versato in atti da parte attrice contenga in sé
gli elementi idonei e sufficienti a consentire l'operatività della presunzione di conoscibilità della richiesta di risarcimento da parte del , ai sensi dell'art. 1335 c.c. Controparte_2
Infatti, occorre evidenziare che: - gli odierni attori hanno presentato domanda amministrativa di indennizzo alla in data 22.9.2006 (e tanto costituisce circostanza Pt_8
pacifica e incontestata); - in data 1°.4.2010 è stata spedita -a mezzo raccomandata n. 13717781605-
3- la richiesta di risarcimento dei danni patiti iure successionis e iure proprio; - il Controparte_2
, destinatario di tale atto recettizio di interruzione della prescrizione, tuttavia, nell'ambito del
[...]
presente giudizio, ha negato di averlo mai ricevuto, donde l'inferenza dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
- effettivamente, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato recante la lettera di richiesta di risarcimento dei danni de quibus rivolta dagli odierni attori all'allora , pur contenendo i timbri dell'ufficio postale di inoltro e di Controparte_4
quello di arrivo (l'Ufficio postale di Roma E.U.R.), non contiene né il timbro del protocollo del né la sottoscrizione dell'incaricato al ritiro atti sullo spazio a ciò deputato;
- Controparte_2
in sostanza, la ricevuta di accettazione della raccomandata reca la data di spedizione del plico raccomandato (come visto, 1°.4.2010) e l'avviso di ricevimento, dal canto suo, reca, con stampigliatura meccanografica, il timbro circolare dell'Ufficio postale di Roma E.U.R., con la data del 6.4.2010; - manca, sull'avviso, analogo timbro circolare con la data e il nome dell'ufficio di partenza ma la regolarità e l'autenticità della stampigliatura dell'ufficio di partenza è garantita dal timbro postale tondo dell'Ufficio di destinazione della spedizione (Roma E.U.R.); - quest'ultimo
6 timbro, infatti, testimonia e comprova che vi è stata la trasmissione del piego raccomandato dall'ufficio di partenza “Op. Post. ” a quello di Roma E.U.R. della società Per_2 Controparte_5
- sicché, non può revocarsi in dubbio che la lettera raccomanda spedita il 1°.
4.2010 sia stata
[...]
“lavorata” dalla società postale pubblica;
- dunque, dalla disamina del documento può desumersi che la spedizione della raccomandata A/R, recante la richiesta di risarcimento danni, è stata effettivamente inoltrata dagli odierni attori a mezzo del servizio postale pubblico.
In definitiva, sebbene l'avviso di ricevimento in parola sia incompleto, poiché manca la sottoscrizione del destinatario, ciò non significa che il procedimento notificatorio, effettuato da parte del servizio postale, non si sia perfezionato.
Ne sono prova -si ribadisce- la presenza, sull'avviso di ricevimento, dei timbri dell'ufficio di
Roma, la ricezione del plico da parte dell'addetto alla distribuzione e, cosa ancora più rilevante, la restituzione dell'avviso medesimo al mittente, al termine delle operazioni di lavorazione da parte della società postale.
In altri termini, l'avviso di ricevimento depositato dall'attore è un documento che, in maniera inoppugnabile, certifica l'avvenuta “lavorazione” della lettera missiva da parte degli uffici postali e che, essendo stato restituito al mittente al termine della procedura di consegna, lascia presupporre che la stessa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del . CP_2
E tanto lo si afferma sulla base dell'indefettibile presupposto rappresentato, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, dalla presunzione dell'operatività e regolarità del servizio postale pubblico (da ultimo Cass. Sez. 3, ord. n. 31845/2022).
La presunzione iuris tantum di conoscibilità della comunicazione A/R, poneva a carico dell'Amministrazione l'onere di provare di non aver mai ricevuto la raccomandata. Tale onere probatorio, tuttavia, solo apparentemente di carattere negativo, è espressione del più generale principio di vicinanza e disponibilità delle prove e, lungi dal risolversi in una sorta di probatio
diabolica a carico della P.A., avrebbe potuto essere agevolmente adempiuto dal convenuto mediante il deposito delle risultanze dei registri del protocollo ministeriale della posta in entrata,
7 essendo nota la data di spedizione da Molfetta e, soprattutto, quella di arrivo all'Ufficio postale di
Roma.
Al contrario, parte attrice non avrebbe potuto offrire alcuna prova ulteriore rispetto a quella che ha, in concreto, fornito, versando in atti l'originale avviso di ricevimento della raccomandata,
munito dei timbri di spedizione e di ricezione, a riprova della sua “lavorazione” da parte degli uffici postali (cfr. all. n. 17 al fascicolo di parte).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che anche sull'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita il 30.3.2010 -contenente l'istanza di accesso agli atti rivolta dagli odierni attori al e che il non ha contestato di aver ricevuto- si rinviene Controparte_2 CP_2
esclusivamente il timbro circolare dell'Ufficio postale di Roma E.U.R., con la data del 2.4.2010, e non anche il timbro del protocollo del e la sottoscrizione dell'incaricato al Controparte_2
ritiro atti sullo spazio a ciò deputato, esattamente come avvenuto nel caso della raccomandata in questione.
L'eccezione di prescrizione va, quindi, rigettata.
A fortiori non è prescritto il diritto fatto valere iure proprio dagli eredi di Per_1
entro il decennio dalla morte di quest'ultimo.
[...]
4 – Venendo al merito della controversia, la domanda di “condanna generica” è solo parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
4.1 – La presente controversia trae origine dalla seguente vicenda: - il 4.2.1974 Per_1
veniva ricoverato presso il Presidio Ospedaliero “Michele Sarcone” e sottoposto a
[...]
intervento chirurgico di emicolectomia destra con ileo-trasversostomia per carcinoma del cieco;
-
nel corso del ricovero, a causa del suddetto intervento, il 9.3.1974, gli veniva praticata una trasfusione di sangue;
- in data 26.5.1997 veniva diagnosticata per la prima volta la positività al virus HCV;
- in data 2.9.1997 veniva diagnosticata l'epatopatia cronica;
- successivamente, in occasione del ricovero presso la A.U.S.L. nel periodo Controparte_6
29.9.2005-6.10.2005, riceveva diagnosi di “duodenite bulbare erosiva in soggetto con epatopatia
8 cronica HCV correlata, cisti renali, diabete mellito e colelitiasi”; - il 22.9.2006, come visto,
presentava istanza amministrativa di indennizzo ex L. n. 210/1992; - la CMO presso il Per_1
Dipartimento di Medicina Legale di Bari non riconosceva la sussistenza del nesso causale e rigettava, per tale motivo, la domanda, ritenendola, altresì, tardiva;
- avverso tale provvedimento proponeva ricorso gerarchico al;
- il 21.11.2008 Per_1 CP_2 CP_4 Per_1
decedeva e, non essendo stato comunicato l'esito del ricorso, gli eredi formulavano
[...]
istanza di accesso agli atti;
- allo stesso tempo, come pure visto, essi proponevano richiesta di risarcimento dei danni, sia iure proprio sia iure hereditatis, nei confronti del CP_2 CP_2
per l'omessa vigilanza nella preparazione, utilizzazione e distribuzione del sangue e dei prodotti derivati destinati al consumo umano.
Secondo gli assunti attorei, sebbene la trasfusione di cui trattasi fosse avvenuta in epoca antecedente all'adozione D.M. Sanità del 15.10.1991 che ha dettato un protocollo per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati e con cui (art.19) è stata riconosciuta la pericolosità della pratica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati,
ciò non escludeva l'obbligo, gravante sul , di vigilanza e controllo anche prima che il CP_2
virus dell'HCV fosse scientificamente individuato in quanto già era nota l'esistenza di epatiti definite “non A-non B” (in quanto non riconducibili alle due forme virali allora conosciute) trasmissibili per via parenterale e dunque anche, ma non esclusivamente, ad eziologia post-trasfusionale.
In sostanza, la responsabilità del è stata ascritta a una condotta di tipo Controparte_2
omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari a evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite.
Detta responsabilità, che si inquadra nella fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass.,
S.U., 11.1.2008, n. 576), rinviene il suo titolo nelle funzioni che in materia sono attribuite nel nostro ordinamento al suddetto dicastero.
9 La principale fonte normativa sul punto è costituita dall'art. 1 L. n. 296/1958, che attribuisce al la competenza generale a provvedere alla tutela della salute pubblica, Controparte_4
sebbene la stessa normativa non costituisca l'unica fonte del dovere di emo-vigilanza gravante sul competente , il quale riveste funzioni apicali in tema di tutela della salute pubblica (cfr., in CP_2
proposito, la L. n. 592/1967, il Decreto Min. Sanità 18.6.1971, la L. n. 519/1973, la L. a 833/1978,
la L. n. 107/1990, etc).
D'altra parte, al di là di specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem CP_2
laedere, applicabile anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In buona sostanza, la colpa ascrivibile alla PA consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza, delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse misure, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Com'è noto, l'art. 2043 c.c. subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta dolosa o colposa del danneggiante, l'evento,
il nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed i danni che ne sono derivati.
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell'illecito, come anticipato, al si CP_2
imputa una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Ebbene, per poter configurare una condotta omissiva è necessario individuare una norma che imponga un obbligo di agire al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi;
solo in tal modo l'omissione può qualificarsi come mancato compimento dell'azione doverosa e distinguersi dalla mera inerzia, come tale giuridicamente irrilevante. Dopo aver accertato la condotta omissiva
10 colposa è necessario verificare se la stessa possa considerarsi dotata di efficienza causale rispetto all'evento dannoso, ossia al contagio da HCV.
Si è chiarito al riguardo che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è
regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue che – sussistendo a carico del
(oggi ), anche prima dell'entrata in vigore della L. n. Controparte_4 Controparte_2
107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata sia l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato sia l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_2
impedito il verificarsi dell'evento (Cass., S. U., 11.1.2008, n. 576).
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del per CP_2
comportamento omissivo colposo va precisato che detta responsabilità è stata affermata in relazione ai casi in cui l'insorgenza delle patologie per infezioni HBV, HIV e HCV, dovute ad emotrasfusioni o ad assunzioni di prodotti emoderivati, si sia verificata rispettivamente in epoca successiva agli anni 1978, 1985 e 1988, indicati come quelli in cui per ciascuna di dette patologie furono approntati
11 i test diagnostici e, dunque, a partire dai quali poteva accertarsi se il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni o della produzione di emoderivati fosse infetto.
Sul punto, mette conto segnalare che la Suprema Corte aveva inizialmente sposato l'opzione ermeneutica, secondo cui “finché non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV
ed HCV, e, quindi i "test" di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e
1988, essendo l'evento infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di
prodotti emoderivati, deve ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del
(tenuto in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di Controparte_4
autorizzazione, direzione e sorveglianza sul settore dell'importazione del sangue e degli
emoderivati) e tale evento, giacchè negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all'interno
della serie causale può darsi rilievo solo a quelli che, nel momento in cui si verifica l'omissione, e
non successivamente, non appaiono del tutto inverosimili, tenuto conto della norma
comportamentale che imponeva l'attività omessa. A maggior ragione deve escludersi la ricorrenza
della colpa del atteso che l'evento non era prevedibile, in quanto lo stesso non CP_2 CP_2
poteva conoscere prima ancora della comunità scientifica la capacità infettiva dei detti virus”
(Cass., Sez. III, 31.5.2005, n. 11609).
Tuttavia, questo indirizzo interpretativo non è stato condiviso dalla successiva giurisprudenza (Cass., S.U., nn. 576 e 581/2008), che ha, invece, ritenuto che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato)
in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del , Controparte_2
sia pure limitatamente ai danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non
12 costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
È stato quindi individuato negli anni '70 l'epoca a partire dalla quale il Controparte_2
può ritenersi responsabile per i danni all'integrità fisica prodotti in conseguenza di
[...]
emotrasfusioni: in tale contesto temporale, infatti, fu sancito l'obbligo di effettuare la ricerca dell'antigene dell'epatite B. A quell'epoca era stata già acquisita dalla comunità scientifica la consapevolezza dell'esistenza di un tipo di epatite non riconducibile a quelle fino a quel momento note (A e B), tanto che la stessa era individuata per esclusione rispetto a queste ultime (epatite non
A e non B): si trattava cioè di un'ipotizzata epatite di tipo A in quanto priva dell'antigene dell'epatite di tipo B, ma che tuttavia non presentava i marcatori tipici dell'epatite A.
In particolare, negli anni 1965-1967 fu identificato l'antigene ” quale marcatore Per_3
dell'epatite virale di tipo B e la comunità scientifica era a conoscenza dell'importanza dell'alterazione delle transaminasi come segno di possibile infezione epatica.
Inoltre, fin dal 1966 il Ministero della Sanità prescrisse la valutazione del valore delle transaminasi, indicatori indiretti di epatopatia, per selezionare ed escludere i donatori di sangue con alterazioni epatiche in atto. Nel 1970 (circolare n. 95 del 9 giugno) e nel 1971 (circolare n. 118 del
30 giugno) il prescrisse altresì la ricerca dell'antigene ” per lo screening dei CP_2 Per_3
donatori di sangue, in aggiunta alle transaminasi.
D'altra parte, sul piano normativo, la circostanza che la consapevolezza del rischio di veicolare patologie virali per via parenterale (ossia attraverso lo scambio di sangue infetto) fosse emersa fin dai primi anni '70 appare dimostrata dall'emanazione del D.P.R. n. 1256/1971, che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto un'emotrasfusione potenzialmente idonea a trasmettere l'epatite ovvero abbia avuto contatti con persone a rischio (cfr. sul punto Corte App. Roma, Sez. I, 8.2.2010, r.g.n. 590/2006).
13 Quindi a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva ministeriale può
qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica (anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Tale principio è stato riaffermato da Cass., Sez. III, 20.4.2010, n. 9315, a tenore della quale
“è ius receptum (S.U. nn. 576, 581, 582 e 584/2008) che già a decorrere dagli anni. '60/'70
sussistevano obblighi normativi (legge n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971 che all'art. 44
prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in
tal caso la trasfusione ad altri;
legge n. 519 del 1973; legge n. 833 del 1973) di controlli volti ad
impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto - ed infatti, già a decorrere dalla
metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle
transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges
prescritti - già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B - 1978 - era
obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o
plasma[…]” (in tema, cfr. anche Cass., Sez. III, 29.8.2011, n. 17685).
Inoltre, negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha ulteriormente puntualizzato gli assunti in parola, chiarendo “come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di
trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la
determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n.
6241; Cass., 20/7/1993, n. 8069. In giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, 19/11/1997; Trib.
Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967;
D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 dcl 1973) in ordine a controlli volti ad
impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano
14 infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle
GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass.,
20/4/2010, n. 9315). Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso , ben a CP_2
conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre
1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene (cui fu dato poi il nome di antigene di Per_3
superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la
ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma”
(Cass., Sez. III, n. 8495/2020).
D'altronde, alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell'interesse pubblico il
(già della ) è invero tenuto già alla stregua di obblighi di fonte Controparte_2 CP_4
codicistica, prima ancora che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già l'art. 1 L. n. 296/1958 attribuì al il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi CP_2
sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
Ragion per cui deve ritenersi che, all'epoca in cui fu sottoposto a Persona_1
emotrasfusione (ossia nel 1974), il virus dell'epatite C era già stato identificato e, dunque, sul convenuto gravavano senza alcun dubbio doveri di controllo e prevenzione nello CP_2
svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti.
4.2 – Le argomentazioni attoree hanno trovato solo in parte conferma nelle considerazioni
Per_ effettuate dal Ctu, dott.ssa all'esito dell'esame della documentazione in atti e degli accertamenti espletati: - “E' risaputo che nella pratica medica il ricorso al sangue implica
necessariamente dei rischi, riducibili soltanto in parte utilizzando il sangue dopo aver verificato i
requisiti di idoneità dei donatori. Per quanto concerne l'epatite C, va sottolineato come tale
15 patologia esisteva e si conosceva prima del 1988, con il nome di epatite non A - non B piuttosto che
di epatite C, tanto più che il 90% dei casi di epatite NANB vennero poi diagnosticate come epatiti
C. Tuttavia, la consapevolezza della ineluttabilità del rischio, per quanto minimo, trasfusionale ha
indotto il legislatore (L. 210/1992, così come modificata dalla L. 238/97) ad emanare
provvedimenti mirati a garantire l'indennizzo economico nei confronti dei soggetti colpiti da
infezioni (epatite B, epatite C, HIV) a seguito di trasfusioni e vaccinazioni”; - “Nel caso alla nostra
attenzione il nesso causale, pur negato in verbale CMO, è stato riconosciuto con parere medico
legale del datato 5.11.2010… circa il rapporto di causalità tra la trasfusione Controparte_2
e l'affezione diagnosticata, pur non essendo noto lo stato sierologico del donatore, si esprime
parere che esista nesso causale per la possibilità di aver contratto l'infezione attraverso la
somministrazione di sangue non testato”; - “In relazione al nesso di causa tra infezione e avvenuta
trasfusione si osserva che il virus dell'epatite C è ubiquitario;
l'infezione da Hcv si trasmette
attraverso i liquidi biologici, come il sangue e i suoi derivati infetti. Fino agli anni Novanta le
trasfusioni di sangue e di emoderivati hanno rappresentato il 90% di fattore di rischio di
trasmissione. Alcune categorie di soggetti sono maggiormente a rischio di entrare in contatto con il
virus Hcv. Tra queste: • chi pratica sesso non protetto con più partner • i tossicodipendenti • le
persone affette da Hiv • i destinatari delle trasfusioni • i pazienti in emodialisi • i familiari e le
persone in contatto con soggetti infetti • i bambini nati da madri positive all'Hcv • persone esposte
al sangue e/o all'utilizzo di aghi e siringhe se non perfettamente sterilizzati • chi pratica e fa
piercing, manicure, pedicure • i pazienti in emodialisi”; - “Nonostante il lungo intervallo temporale
tra la documentata trasfusione (1974) e il riconoscimento della patologia (1997) non è possibile
escludere il nesso causale con la trasfusione;
le sacche di sangue assegnate al sig. Per_1
risultarono negative agli esami effettuati secondo le prescrizioni dell'epoca. È dunque acclarata la
normalità delle transaminasi dei donatori e la negatività della ricerca dei test dell'epatite ma,
stante la parzialità e la incompletezza delle conoscenze dell'epoca, non si può escludere che i
donatori fossero portatori di positività per il virus HCV”; - “Relativamente alle caratteristiche del
16 ricevente rileviamo che il sig. svolgeva attività di bracciante e che nel suo caso non Per_1
ricorreva nessuna delle condizioni di alto rischio di contatto con il virus per altre vie”; - “Dallo
stato degli atti possiamo dedurre che il sig. era portatore di Epatopatia cronica HCV Per_1
correlata; i dati ematochimici allegati consentono di individuare un grado di moderata alterazione,
con assenza di encefalopatia, ascite pari a punteggio CHILD <6. (11-15%)”; - quanto al nesso di casualità tra l'emotrasfusione e l'evento morte, “Il sig. venne a morte in data Persona_1
21.11.2008 per “ (CCA) del terzo medio del coledoco con posizionamento di Persona_5
protesi per endoscopica per ittero neoplastico”; - “Il CCA è una neoplasia maligna dell'epitelio
biliare caratterizzata da una prognosi estremamente infausta e, virtualmente, da nessuna risposta
ai comuni chemioterapici. L'insieme dei tumori delle vie biliari compone la famiglia dei
colangiocarcinomi. In caso di tumore che si sviluppa in un tratto delle vie biliari interno al fegato
si parla di colangiocarcinoma intraepatico, mentre in caso di sviluppo esterno, cioè dal dotto che
convoglia la bile fino all'intestino (coledoco), si parla di colangiocarcinoma extraepatico. Se infine
la malattia si sviluppa dalle cellule del tratto in cui confluiscono le diramazioni biliari principali di
primo ordine, sino alle biforcazioni di secondo ordine, si parla di tumore della confluenza
(colangiocarcinoma perilare o tumore di Klatzkin). Mentre i colangiocarcinomi intraepatici si
manifestano come masse tumorali all'interno del fegato, i colangiocarcinomi ilari ed extraepatici
tendono a occludere i dotti biliari di grosso calibro”; - “Evidenze scientifiche solide dimostrano
come fattori di rischio accertati la CSP, Epatolitiasi, TH viverrini, malformazioni biliari e
Thorotrast mentre le evidenze non sono ancora solide per HCV, HBV, Cirrosi, drenaggi bilio-
enterici chirurgici, tossine ambientali (diossina e derivati, cloruro di polivinile), giunzione bilio-
pancreatica anomala, calcolosi colecistica, diabete ed obesità. Tutti i fattori di rischio finora
identificati comportano una condizione di infiammazione delle vie biliari e/o colestasi”; - “I
risultati degli studi hanno dimostrato che la cirrosi epatica e l'infezione cronica da HCV sono
significativamente associati al CCA intraepatico ma non all'extra-epatico mentre il consumo di
notevoli dosi di alcol (> 80 g/die) è associato ad entrambe le forme di CCA. (si veda in:
17 2009; Linee Controparte_7
Guida AIOM 2018.)”; - “Nel caso in oggetto il sig. risultava affetto da carcinoma del Per_1
terzo medio del coledoco, manifestatosi con ittero ostruttivo e trattato con posizionamento di
protesi endoscopica, patologia inquadrabile come localizzazione extraepatica per la quale quindi
non si può riconoscere il nesso causale con l'infezione da HCV”; - “il sig. ebbe Per_1
localizzazione nettamente extraepatica in corrispondenza del coledoco medio. Manca in atti
l'esame istologico. Da quanto sin qui esposto NON si può affermare, neanche con criterio del più
probabile che non, l'esistenza di nesso di causalità materiale con l'infezione da HCV o con la
epatopatia cronica correlata”; - “Notoriamente, infatti, le neoplasie in sede extraepatica sono
correlate principalmente con la litiasi delle vie biliari mentre le neoplasia intraepatiche insorgono
in presenza di gravi alterazioni cirrotiche”.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) La causa biologica della morte del sig.
è da individuarsi in Carcinoma delle vie biliari e ittero ostruttivo. 2) Il sig. Per_1 Per_1
era affetto, inoltre, da Epatopatia cronica HCV correlata con moderata alterazione ematochimica
(stadio Child 1). 3) Per quanto concerne la epatopatia cronica può ammettersi correlazione
causale con la trasfusione del 1974 in via presuntiva e in base al principio “più probabile che non”
di esclusione di altre cause. 4) Per quanto riguarda il decesso di non può Persona_1
ammettersi nesso di causalità materiale con siffatte patologie;
5) Al momento della trasfusione,
secondo la migliore scienza ed esperienza dell'epoca, era conosciuta la pericolosità del sangue
come vettore di infezioni e pur non essendo stato isolato il virus esisteva cognizione di epatiti
cosiddette “non A- non B” riconducibili a ceppi virali diversi;
erano stati già messi a punto
trattamenti ed accertamenti atti ad evitare e ad impedire il contagio (nella sezione dedicata alle
Discussione sono indicate circolari e decreti emessi in data precedente alla trasfusione); 6) I
metodi di inattivazione virale, conosciuti e sperimentati dal 1983, furono in realtà imposti dal
Ministero con Circolare del 17.7.1985 n°28: tali metodi erano considerati idonei ad inattivare tutti
i virus a rischio di trasmissione ematica (HCV; HBV;
HIV). Ricordiamo la sentenza n. 21060 del
18 27 novembre 1998 del Tribunale di Roma, che ha affermato oltre alla colpa del ex art. CP_2
2043 c.c., anche la pericolosità insita nell'attività da questi svolta e gestita per il tramite di
strutture autorizzate e/o dipendenti. Al momento della trasfusione a livello ministeriale non erano
stati messi a punto trattamenti atti ad evitare il contagio ma solo attività di screening (parziale e
incompleta) sui donatori;
7) l'evento trasfusione ha cagionato un peggioramento permanente delle
condizioni generali di salute del rispetto a quelle preesistenti;
dal 1974 il de cuius ha Per_1
avuto conoscenza della HCV positività oltre 20 anni dopo senza, pertanto, avere manifestazioni
acute della infezione. La patologia si manifestò pertanto senza una fase di acuzie bensì in forma
cronica ab initio con compromissione di grado lieve moderato dello stato generale;
in relazione a
quanto emerge dagli atti il danno biologico riconducibile alla epatopatia cronica è valutabile nella
misura del 12%”.
Le considerazioni effettuate dal Consulente meritano di essere integralmente condivise in quanto rese nel contraddittorio delle parti e immuni da vizi logici e metodologici che ne possano intaccare la validità.
Il CTU ha preventivamente esaminato la documentazione medica in atti e le valutazioni medico-scientifiche formulate dai consulenti di parte e, quindi, ha ricostruito dettagliatamente il dato storico-clinico del de cuius.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Le valutazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano alcun margine di incertezza.
Inoltre, e ancor più nello specifico, va ribadito quanto già evidenziato in corso di causa con ordinanza del 6.6.2024: - il ritardo nel deposito della bozza e/o dell'elaborato consulenziale non incide sulla validità della Consulenza ma, al più, sulla determinazione e sulla quantificazione del compenso spettante al Ctu;
- all'udienza del 27.2.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del
7.5.2024 proprio al fine di consentire alle parti di esaminare la relazione consulenziale;
- il
27.9.2023, data di inizio delle operazioni peritali, sono comparsi (oltre, s'intende, al Ctu) gli attori, i
19 procuratori delle parti e i consulenti tecnici di parte;
- nella medesima occasione è stata “riassunta
la vicenda clinica del de cuius con l'ausilio degli eredi intervenuti”; - le parti e i loro Consulenti
hanno avuto la possibilità di formulare (come effettivamente hanno fatto) osservazioni e note critiche avverso la bozza di elaborato redatta dal Ctu;
- anche il Consulente di parte attrice, dott.
infatti, ben ha potuto prendere visione della bozza di elaborato e, all'esito, depositare le Per_6
proprie osservazioni (debitamente riportate nella consulenza presente in atti); - il sub-procedimento cui le operazioni consulenziali danno luogo risulta essersi svolto senza alcuna lesione del diritto di
Per_ difesa delle parti;
- l'ausiliare del giudice, dott.ssa ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni pervenute dai Ctp, ragion per cui il contraddittorio in ordine agli accertamenti peritali e al merito della vicenda si è pienamente instaurato ed esplicato;
- il Ctu non aveva alcun obbligo di
“previa discussione” della bozza di elaborato (ossia di discuterne prima del deposito di tale bozza),
atteso che – appunto – il contraddittorio tra Ctu, Ctp e procuratori delle parti si instaura ed esplica,
legittimamente e fisiologicamente, in sede di osservazioni alla bozza e di repliche alle osservazioni.
Pertanto, alla luce delle emergenze documentali e istruttorie, deve escludersi la correlazione dal punto di vista eziologico tra la trasfusione del 1974 e il decesso del dante causa degli attori.
Conseguentemente, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure
proprio, sub specie di danno da perdita del rapporto parentale, non essendo stato accertato l'evento presupposto della lesione e dei pregiudizi dagli stessi lamentati.
Al contrario, può affermarsi la sussistenza del nesso causale esclusivamente tra le anzidette trasfusioni di sangue e l'insorgenza dell'epatopatia cronica diagnosticata al negli anni '90 Per_1
del secolo scorso.
Riguardo, dunque, all'invocato risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure
hereditatis, sussiste la responsabilità omissiva del convenuto (sul quale già al tempo delle CP_2
emotrasfusioni cui fu sottoposto gravavano doveri di controllo e prevenzione nello Per_1
svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti)
limitatamente, si ribadisce, all'insorgenza della epatopatia (sebbene diagnosticata per la prima volta
20 a distanza di oltre vent'anni dall'epoca in cui fu praticata la trasfusione in questione) e, quindi, ai danni subiti in vita da Persona_1
Quanto all'incidenza menomativa della patologia sull'integrità psicofisica di Per_1
l'ausiliare del giudice ha valutato il danno biologico permanente nella misura del 12%,
[...]
tenuto conto che “dal 1974 il de cuius ha avuto conoscenza della HCV positività dopo oltre 20 anni
senza, pertanto, avere manifestazioni acute della infezione” e, pertanto, che l'affezione “si
manifestò senza una fase di acuzie bensì in forma cronica ab initio con compromissione di grado
lieve - moderato dello stato generale”.
Da ultimo, va dato atto che parte attrice ha spiegato in questa sede esclusivamente domanda di “condanna generica” al risarcimento dei danni, come si desume inequivocabilmente dalle conclusioni rassegnate in citazione, dalle difese articolate dagli attori e da quanto, infine, ribadito, in comparsa conclusionale.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condanna generica attiene esclusivamente alla causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ovverosia al nesso eziologico che lega la condotta all'evento di danno, in quanto tale dotato di potenzialità lesiva.
Essa non contiene, pertanto, l'accertamento dell'ulteriore elemento costitutivo dell'illecito civile, costituito dalla causalità giuridica di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., ovverosia dal nesso eziologico che lega l'evento di danno al danno-conseguenza.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi: a) ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine
all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio (come avvenuto nel caso di specie); b) poiché, ai fini dell'accoglimento della domanda generica sull'an debeatur, è necessario e sufficiente che il danno sia soltanto probabile, il danneggiato che abbia circoscritto l'azione a tale domanda non è onerato di indicare analiticamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel futuro e separato giudizio sul quantum debeatur, i
21 quali, anzi, ove indicati, non dovrebbero essere ammessi, in quanto irrilevanti (Cass., Sez. Un., 12
ottobre 2022, n.29862).
In altri termini, la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno postula l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto denunciato e non di un effettivo pregiudizio,
riservato al procedimento di liquidazione (Cass. n. 3356/85), ed è a tale giudizio, dunque, che è
riservata ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno stesso, mancando la pronuncia di condanna generica della attitudine alla esecuzione forzata (Cass. n. 8422/87).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20444/16) ha anche chiarito che: "La
sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne
l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità,
potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi,
benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in
tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la
sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la
successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi
lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile" (cfr.,
negli stessi termini, Cass. n. 6257/02 e Cass. n. 11651/02)".
Pertanto, se il danneggiato, come nel caso di specie, esercita la facoltà processuale di limitare la domanda all'an debeatur, il giudice non può pronunciare la condanna specifica:
diversamente, violerebbe il principio dispositivo sia in senso materiale (art.112 cod. proc. civ.), che riserva alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, sia in senso formale (art.115 cod. proc.
civ.), che riserva alle parti la disponibilità delle prove.
Ne discende che il va condannato a risarcire agli attori Controparte_2
(esclusivamente) i danni non patrimoniali patiti iure hereditatis (da liquidarsi in separato giudizio),
conseguenti alla condotta omissiva accertata. In ragione dell'accoglimento della sola domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis e,
per converso, della reiezione della domanda di risarcimento dei danni iure proprio, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite.
La residua metà è liquidata ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n.
147/2022, in base al valore della controversia, facendo applicazione degli onorari minimi, stante la scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, previsti per le controversie di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
In ragione della medesimezza delle posizioni processuali assunte dai singoli attori e dell'identità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla presente controversia e che sono state scrutinate in corso di causa ai fini dell'adozione della presente decisione, non sussistono i presupposti per far luogo all'aumento -di cui all'art. 4 del Dm n. 55/2014- del compenso spettante al difensore in caso di assistenza di più soggetti, incremento che costituisce non un obbligo ma,
appunto, una possibilità per il giudice, atteso che l'espressione "può", contenuta nel citato art. 4 (ai commi 2 e, soprattutto, 2) sta a significare che il testo normativo attribuisce al giudice la facoltà, e non l'obbligo, di aumentare il compenso [come ha evidenziato la Corte di Cassazione, l'esercizio di tale potere discrezionale deve essere motivato, sia nell'evenienza che il giudice ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 461/2020)].
Le spese di CTU, per come liquidate in via di anticipazione in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto risultato soccombente. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti della in persona del legale Parte_6 Parte_7 CP_1
rappresentante pro tempore, e del , in persona del Ministro pro tempore, così Controparte_2
provvede:
23 - dichiara estinto il giudizio con riguardo al rapporto processuale tra gli attori e la convenuta
”, con integrale compensazione delle spese di lite tra le anzidette parti;
CP_1
- accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea di condanna generica e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità del in Controparte_2
ordine all'evento illecito costituito dalla contrazione, da parte di , Persona_1
“dell'epatopatia cronica HCV correlata con moderata alterazione ematochimica”, condanna il al risarcimento in favore degli attori dei danni iure hereditatis subiti Controparte_2
in vita da , da quantificarsi in separato giudizio;
Persona_1
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico del CP_2
convenuto la residua metà, che si liquida in complessivi € 239,62 per esborsi ed € 1.904,00,
oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del le spese di Ctu, per come liquidate Controparte_2
in via di anticipazione in corso di causa.
Così deciso in Bari il 10 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15444/2013 vertente
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 Parte_7
dall'avv. Maria Rosaria Larizza
ATTORI
e
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Gaetano Caputo
CONVENUTA
nonché
, in persona del , rappresentato e difeso ope Controparte_2 Controparte_3
legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.12.2013, gli attori in epigrafe, in proprio e in qualità di eredi di riassumendo il giudizio precedentemente Persona_1
instaurato dinanzi al Tribunale di Trani (dichiaratosi incompetente), hanno convenuto in giudizio la
” e il rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la CP_1 Controparte_2
responsabilità del e, ove occorra, in solido della , per l'omesso ed Controparte_2 CP_1
insufficiente servizio del potere istituzionale di vigilanza e di controllo sull'attività di importazione,
commercializzazione, distribuzione e somministrazione dei farmaci plasmati ed emoderivati;
2)
Condannare il e la al risarcimento integrale dei danni subiti dal de Controparte_2 CP_1
cuius e ai ricorrenti sia come eredi che in proprio da quantificarsi in separato giudizio”.
Entrambi i convenuti si sono costituiti e hanno, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato e, nel merito, contestato in fatto e in diritto la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Il processo è stato istruito mediante produzione documentale e CTU medico-legale.
All'udienza del 15.10.2024 lo scrivente, frattanto subentrato ai precedenti giudici, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione alle parti dei relativi termini.
Successivamente alla riserva della causa in decisione, gli attori hanno depositato atto di formale rinuncia alla domanda spiegata nei confronti della ”, con dichiarazione di accollo CP_1
“della quota parte delle spese di CTU e di registrazione della sentenza” e richiesta di compensazione delle spese di lite;
tale atto di rinuncia è stato accettato e sottoscritto a norma
Cont Cont dell'art. 306 c.p.c. da parte della in data 9.12.2024. Pertanto, gli attori e la convenuta hanno domandato di dichiararsi cessata la materia del contendere nell'ambito del loro rapporto processuale.
2 2 – Preliminarmente, alla luce dell'anzidetta dichiarazione -del 9.12.2024- di rinunzia alla domanda, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite (stante l'accordo raggiunto in tal senso dalle parti),
nell'ambito del rapporto processuale tra gli attori e la convenuta ”. CP_1
3 – Va, inoltre, disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato sia iure proprio che iure hereditatis, formulata da entrambi i convenuti.
In particolare, Cass., S.U., 11.1.2008, n. 576, ha chiarito che la responsabilità del
[...]
per i danni conseguenti ad infezioni da virus Hbv, Hiv e Hcv contratte da soggetti CP_2
emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 co. 1 cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì
da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Nell'anzidetta pronunzia la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il suddetto principio in tema di “exordium praescriptionis” non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità
soggettiva del danneggiato, dovendosi ancorare a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.
Con riferimento, poi, alla rilevanza della certificazione medica attestante il nesso di causalità
in sede di procedimento connesso al riconoscimento dell'indennizzo le S.U. hanno censurato l'argomentazione che riteneva di attribuire rilievo solo a quest'ultima osservando, piuttosto che –
poiché l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni
3 o somministrazioni di emoderivati – appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche (cfr., ex
multis, Cass. n. 17421/2019: “In tema di risarcimento del danno alla salute causato da
emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una
volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione
dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di
quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza
della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni
semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente
certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle
"praesumptiones de praesumpto"”).
Invece, il giudice nomofilattico (Cass., S.U., 11.1.2008, n. 581), nell'ipotesi di omicidio colposo, ha ritenuto che in favore dei congiunti del contagiato, che abbiano però agito in giudizio iure proprio per il risarcimento del danno causato da decesso ascrivibile all'emotrasfusione con sangue infetto, operi la prescrizione decennale.
Infatti, la pretesa risarcitoria vantata iure proprio si fonda su una condotta integrante il reato di omicidio colposo e la stessa può essere fatta valere soltanto in conseguenza del decesso del congiunto. In tal caso si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla morte della vittima.
Orbene, nel caso di specie il , a fondamento della sollevata eccezione, Controparte_2
ha dedotto che: - “la domanda amministrativa volta alla liquidazione dell'indennizzo ex L. n.
210/1992 è stata presentata, come dichiarato dai ricorrenti, in data 22.9.2006 ossia in epoca
anteriore il quinquennio antecedente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in via odierna
riassunto”; - “della pretesa diffida dell'1.4.2010 non vi è prova, agli atti di causa, che la stessa sia
4 stata ricevuta dal e conseguentemente la stessa non si appalesa idonea ad Controparte_2
interrompere il suindicato termine prescrizionale ex art. 2947 c.c.”.
In tema, dev'essere richiamato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale (cfr., di recente,
Corte d'Appello di Bari - sent. n. n. 424/23) che muove dal presupposto secondo cui le lettere missive inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento non sono atti giudiziari e sono,
pertanto, disciplinate dalle norme di cui al D.P.R. n. 655/1982, concernenti il servizio postale ordinario, e non da quelle della L. n. 890/1982 sulle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La produzione in giudizio di un
telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento,
costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta,
dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai
sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione
e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (Cass. civ., sez. Lav., 11.1.2019,
n°511).
Dunque, secondo tale orientamento, deve ritenersi sussistente la presunzione di conoscibilità
della lettera raccomandata, da parte del destinatario, stante la prova inequivoca dell'inoltro della spedizione del plico in concorso con la presunzione di regolarità del servizio postale.
Secondo altro orientamento del giudice di legittimità, “La presunzione di conoscenza di un
atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a
destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo
necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la
dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio” (Cass. civ., sez. Lav.,
19.7.2018, n°19232).
Pertanto, la lettera raccomandata, qualora abbia un contenuto recettizio (come nel caso di specie), deve pervenire nella sfera di conoscibilità del destinatario e tale presunzione opera o in presenza dell'avviso di ricevimento o dell'avviso di compiuta giacenza.
5 Tale secondo orientamento, senz'altro più restrittivo, è stato, di recente, condiviso dalla
Suprema Corte, la quale ha chiarito che in siffatte ipotesi, “Il mittente deve produrre l'avviso di
ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di
un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. civ., sez. III, 27.10.2022, n°31845).
Facendo applicazione delle illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in rassegna,
l'intestato Tribunale ritiene che l'avviso di ricevimento versato in atti da parte attrice contenga in sé
gli elementi idonei e sufficienti a consentire l'operatività della presunzione di conoscibilità della richiesta di risarcimento da parte del , ai sensi dell'art. 1335 c.c. Controparte_2
Infatti, occorre evidenziare che: - gli odierni attori hanno presentato domanda amministrativa di indennizzo alla in data 22.9.2006 (e tanto costituisce circostanza Pt_8
pacifica e incontestata); - in data 1°.4.2010 è stata spedita -a mezzo raccomandata n. 13717781605-
3- la richiesta di risarcimento dei danni patiti iure successionis e iure proprio; - il Controparte_2
, destinatario di tale atto recettizio di interruzione della prescrizione, tuttavia, nell'ambito del
[...]
presente giudizio, ha negato di averlo mai ricevuto, donde l'inferenza dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
- effettivamente, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato recante la lettera di richiesta di risarcimento dei danni de quibus rivolta dagli odierni attori all'allora , pur contenendo i timbri dell'ufficio postale di inoltro e di Controparte_4
quello di arrivo (l'Ufficio postale di Roma E.U.R.), non contiene né il timbro del protocollo del né la sottoscrizione dell'incaricato al ritiro atti sullo spazio a ciò deputato;
- Controparte_2
in sostanza, la ricevuta di accettazione della raccomandata reca la data di spedizione del plico raccomandato (come visto, 1°.4.2010) e l'avviso di ricevimento, dal canto suo, reca, con stampigliatura meccanografica, il timbro circolare dell'Ufficio postale di Roma E.U.R., con la data del 6.4.2010; - manca, sull'avviso, analogo timbro circolare con la data e il nome dell'ufficio di partenza ma la regolarità e l'autenticità della stampigliatura dell'ufficio di partenza è garantita dal timbro postale tondo dell'Ufficio di destinazione della spedizione (Roma E.U.R.); - quest'ultimo
6 timbro, infatti, testimonia e comprova che vi è stata la trasmissione del piego raccomandato dall'ufficio di partenza “Op. Post. ” a quello di Roma E.U.R. della società Per_2 Controparte_5
- sicché, non può revocarsi in dubbio che la lettera raccomanda spedita il 1°.
4.2010 sia stata
[...]
“lavorata” dalla società postale pubblica;
- dunque, dalla disamina del documento può desumersi che la spedizione della raccomandata A/R, recante la richiesta di risarcimento danni, è stata effettivamente inoltrata dagli odierni attori a mezzo del servizio postale pubblico.
In definitiva, sebbene l'avviso di ricevimento in parola sia incompleto, poiché manca la sottoscrizione del destinatario, ciò non significa che il procedimento notificatorio, effettuato da parte del servizio postale, non si sia perfezionato.
Ne sono prova -si ribadisce- la presenza, sull'avviso di ricevimento, dei timbri dell'ufficio di
Roma, la ricezione del plico da parte dell'addetto alla distribuzione e, cosa ancora più rilevante, la restituzione dell'avviso medesimo al mittente, al termine delle operazioni di lavorazione da parte della società postale.
In altri termini, l'avviso di ricevimento depositato dall'attore è un documento che, in maniera inoppugnabile, certifica l'avvenuta “lavorazione” della lettera missiva da parte degli uffici postali e che, essendo stato restituito al mittente al termine della procedura di consegna, lascia presupporre che la stessa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del . CP_2
E tanto lo si afferma sulla base dell'indefettibile presupposto rappresentato, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, dalla presunzione dell'operatività e regolarità del servizio postale pubblico (da ultimo Cass. Sez. 3, ord. n. 31845/2022).
La presunzione iuris tantum di conoscibilità della comunicazione A/R, poneva a carico dell'Amministrazione l'onere di provare di non aver mai ricevuto la raccomandata. Tale onere probatorio, tuttavia, solo apparentemente di carattere negativo, è espressione del più generale principio di vicinanza e disponibilità delle prove e, lungi dal risolversi in una sorta di probatio
diabolica a carico della P.A., avrebbe potuto essere agevolmente adempiuto dal convenuto mediante il deposito delle risultanze dei registri del protocollo ministeriale della posta in entrata,
7 essendo nota la data di spedizione da Molfetta e, soprattutto, quella di arrivo all'Ufficio postale di
Roma.
Al contrario, parte attrice non avrebbe potuto offrire alcuna prova ulteriore rispetto a quella che ha, in concreto, fornito, versando in atti l'originale avviso di ricevimento della raccomandata,
munito dei timbri di spedizione e di ricezione, a riprova della sua “lavorazione” da parte degli uffici postali (cfr. all. n. 17 al fascicolo di parte).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che anche sull'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita il 30.3.2010 -contenente l'istanza di accesso agli atti rivolta dagli odierni attori al e che il non ha contestato di aver ricevuto- si rinviene Controparte_2 CP_2
esclusivamente il timbro circolare dell'Ufficio postale di Roma E.U.R., con la data del 2.4.2010, e non anche il timbro del protocollo del e la sottoscrizione dell'incaricato al Controparte_2
ritiro atti sullo spazio a ciò deputato, esattamente come avvenuto nel caso della raccomandata in questione.
L'eccezione di prescrizione va, quindi, rigettata.
A fortiori non è prescritto il diritto fatto valere iure proprio dagli eredi di Per_1
entro il decennio dalla morte di quest'ultimo.
[...]
4 – Venendo al merito della controversia, la domanda di “condanna generica” è solo parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
4.1 – La presente controversia trae origine dalla seguente vicenda: - il 4.2.1974 Per_1
veniva ricoverato presso il Presidio Ospedaliero “Michele Sarcone” e sottoposto a
[...]
intervento chirurgico di emicolectomia destra con ileo-trasversostomia per carcinoma del cieco;
-
nel corso del ricovero, a causa del suddetto intervento, il 9.3.1974, gli veniva praticata una trasfusione di sangue;
- in data 26.5.1997 veniva diagnosticata per la prima volta la positività al virus HCV;
- in data 2.9.1997 veniva diagnosticata l'epatopatia cronica;
- successivamente, in occasione del ricovero presso la A.U.S.L. nel periodo Controparte_6
29.9.2005-6.10.2005, riceveva diagnosi di “duodenite bulbare erosiva in soggetto con epatopatia
8 cronica HCV correlata, cisti renali, diabete mellito e colelitiasi”; - il 22.9.2006, come visto,
presentava istanza amministrativa di indennizzo ex L. n. 210/1992; - la CMO presso il Per_1
Dipartimento di Medicina Legale di Bari non riconosceva la sussistenza del nesso causale e rigettava, per tale motivo, la domanda, ritenendola, altresì, tardiva;
- avverso tale provvedimento proponeva ricorso gerarchico al;
- il 21.11.2008 Per_1 CP_2 CP_4 Per_1
decedeva e, non essendo stato comunicato l'esito del ricorso, gli eredi formulavano
[...]
istanza di accesso agli atti;
- allo stesso tempo, come pure visto, essi proponevano richiesta di risarcimento dei danni, sia iure proprio sia iure hereditatis, nei confronti del CP_2 CP_2
per l'omessa vigilanza nella preparazione, utilizzazione e distribuzione del sangue e dei prodotti derivati destinati al consumo umano.
Secondo gli assunti attorei, sebbene la trasfusione di cui trattasi fosse avvenuta in epoca antecedente all'adozione D.M. Sanità del 15.10.1991 che ha dettato un protocollo per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati e con cui (art.19) è stata riconosciuta la pericolosità della pratica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati,
ciò non escludeva l'obbligo, gravante sul , di vigilanza e controllo anche prima che il CP_2
virus dell'HCV fosse scientificamente individuato in quanto già era nota l'esistenza di epatiti definite “non A-non B” (in quanto non riconducibili alle due forme virali allora conosciute) trasmissibili per via parenterale e dunque anche, ma non esclusivamente, ad eziologia post-trasfusionale.
In sostanza, la responsabilità del è stata ascritta a una condotta di tipo Controparte_2
omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari a evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite.
Detta responsabilità, che si inquadra nella fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass.,
S.U., 11.1.2008, n. 576), rinviene il suo titolo nelle funzioni che in materia sono attribuite nel nostro ordinamento al suddetto dicastero.
9 La principale fonte normativa sul punto è costituita dall'art. 1 L. n. 296/1958, che attribuisce al la competenza generale a provvedere alla tutela della salute pubblica, Controparte_4
sebbene la stessa normativa non costituisca l'unica fonte del dovere di emo-vigilanza gravante sul competente , il quale riveste funzioni apicali in tema di tutela della salute pubblica (cfr., in CP_2
proposito, la L. n. 592/1967, il Decreto Min. Sanità 18.6.1971, la L. n. 519/1973, la L. a 833/1978,
la L. n. 107/1990, etc).
D'altra parte, al di là di specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem CP_2
laedere, applicabile anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In buona sostanza, la colpa ascrivibile alla PA consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza, delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse misure, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Com'è noto, l'art. 2043 c.c. subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta dolosa o colposa del danneggiante, l'evento,
il nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed i danni che ne sono derivati.
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell'illecito, come anticipato, al si CP_2
imputa una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Ebbene, per poter configurare una condotta omissiva è necessario individuare una norma che imponga un obbligo di agire al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi;
solo in tal modo l'omissione può qualificarsi come mancato compimento dell'azione doverosa e distinguersi dalla mera inerzia, come tale giuridicamente irrilevante. Dopo aver accertato la condotta omissiva
10 colposa è necessario verificare se la stessa possa considerarsi dotata di efficienza causale rispetto all'evento dannoso, ossia al contagio da HCV.
Si è chiarito al riguardo che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è
regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue che – sussistendo a carico del
(oggi ), anche prima dell'entrata in vigore della L. n. Controparte_4 Controparte_2
107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata sia l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato sia l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_2
impedito il verificarsi dell'evento (Cass., S. U., 11.1.2008, n. 576).
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del per CP_2
comportamento omissivo colposo va precisato che detta responsabilità è stata affermata in relazione ai casi in cui l'insorgenza delle patologie per infezioni HBV, HIV e HCV, dovute ad emotrasfusioni o ad assunzioni di prodotti emoderivati, si sia verificata rispettivamente in epoca successiva agli anni 1978, 1985 e 1988, indicati come quelli in cui per ciascuna di dette patologie furono approntati
11 i test diagnostici e, dunque, a partire dai quali poteva accertarsi se il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni o della produzione di emoderivati fosse infetto.
Sul punto, mette conto segnalare che la Suprema Corte aveva inizialmente sposato l'opzione ermeneutica, secondo cui “finché non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV
ed HCV, e, quindi i "test" di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e
1988, essendo l'evento infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di
prodotti emoderivati, deve ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del
(tenuto in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di Controparte_4
autorizzazione, direzione e sorveglianza sul settore dell'importazione del sangue e degli
emoderivati) e tale evento, giacchè negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all'interno
della serie causale può darsi rilievo solo a quelli che, nel momento in cui si verifica l'omissione, e
non successivamente, non appaiono del tutto inverosimili, tenuto conto della norma
comportamentale che imponeva l'attività omessa. A maggior ragione deve escludersi la ricorrenza
della colpa del atteso che l'evento non era prevedibile, in quanto lo stesso non CP_2 CP_2
poteva conoscere prima ancora della comunità scientifica la capacità infettiva dei detti virus”
(Cass., Sez. III, 31.5.2005, n. 11609).
Tuttavia, questo indirizzo interpretativo non è stato condiviso dalla successiva giurisprudenza (Cass., S.U., nn. 576 e 581/2008), che ha, invece, ritenuto che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato)
in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del , Controparte_2
sia pure limitatamente ai danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non
12 costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
È stato quindi individuato negli anni '70 l'epoca a partire dalla quale il Controparte_2
può ritenersi responsabile per i danni all'integrità fisica prodotti in conseguenza di
[...]
emotrasfusioni: in tale contesto temporale, infatti, fu sancito l'obbligo di effettuare la ricerca dell'antigene dell'epatite B. A quell'epoca era stata già acquisita dalla comunità scientifica la consapevolezza dell'esistenza di un tipo di epatite non riconducibile a quelle fino a quel momento note (A e B), tanto che la stessa era individuata per esclusione rispetto a queste ultime (epatite non
A e non B): si trattava cioè di un'ipotizzata epatite di tipo A in quanto priva dell'antigene dell'epatite di tipo B, ma che tuttavia non presentava i marcatori tipici dell'epatite A.
In particolare, negli anni 1965-1967 fu identificato l'antigene ” quale marcatore Per_3
dell'epatite virale di tipo B e la comunità scientifica era a conoscenza dell'importanza dell'alterazione delle transaminasi come segno di possibile infezione epatica.
Inoltre, fin dal 1966 il Ministero della Sanità prescrisse la valutazione del valore delle transaminasi, indicatori indiretti di epatopatia, per selezionare ed escludere i donatori di sangue con alterazioni epatiche in atto. Nel 1970 (circolare n. 95 del 9 giugno) e nel 1971 (circolare n. 118 del
30 giugno) il prescrisse altresì la ricerca dell'antigene ” per lo screening dei CP_2 Per_3
donatori di sangue, in aggiunta alle transaminasi.
D'altra parte, sul piano normativo, la circostanza che la consapevolezza del rischio di veicolare patologie virali per via parenterale (ossia attraverso lo scambio di sangue infetto) fosse emersa fin dai primi anni '70 appare dimostrata dall'emanazione del D.P.R. n. 1256/1971, che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto un'emotrasfusione potenzialmente idonea a trasmettere l'epatite ovvero abbia avuto contatti con persone a rischio (cfr. sul punto Corte App. Roma, Sez. I, 8.2.2010, r.g.n. 590/2006).
13 Quindi a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva ministeriale può
qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica (anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Tale principio è stato riaffermato da Cass., Sez. III, 20.4.2010, n. 9315, a tenore della quale
“è ius receptum (S.U. nn. 576, 581, 582 e 584/2008) che già a decorrere dagli anni. '60/'70
sussistevano obblighi normativi (legge n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971 che all'art. 44
prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in
tal caso la trasfusione ad altri;
legge n. 519 del 1973; legge n. 833 del 1973) di controlli volti ad
impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto - ed infatti, già a decorrere dalla
metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle
transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges
prescritti - già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B - 1978 - era
obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o
plasma[…]” (in tema, cfr. anche Cass., Sez. III, 29.8.2011, n. 17685).
Inoltre, negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha ulteriormente puntualizzato gli assunti in parola, chiarendo “come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di
trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la
determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n.
6241; Cass., 20/7/1993, n. 8069. In giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, 19/11/1997; Trib.
Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967;
D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 dcl 1973) in ordine a controlli volti ad
impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano
14 infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle
GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass.,
20/4/2010, n. 9315). Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso , ben a CP_2
conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre
1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene (cui fu dato poi il nome di antigene di Per_3
superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la
ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma”
(Cass., Sez. III, n. 8495/2020).
D'altronde, alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell'interesse pubblico il
(già della ) è invero tenuto già alla stregua di obblighi di fonte Controparte_2 CP_4
codicistica, prima ancora che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già l'art. 1 L. n. 296/1958 attribuì al il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi CP_2
sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
Ragion per cui deve ritenersi che, all'epoca in cui fu sottoposto a Persona_1
emotrasfusione (ossia nel 1974), il virus dell'epatite C era già stato identificato e, dunque, sul convenuto gravavano senza alcun dubbio doveri di controllo e prevenzione nello CP_2
svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti.
4.2 – Le argomentazioni attoree hanno trovato solo in parte conferma nelle considerazioni
Per_ effettuate dal Ctu, dott.ssa all'esito dell'esame della documentazione in atti e degli accertamenti espletati: - “E' risaputo che nella pratica medica il ricorso al sangue implica
necessariamente dei rischi, riducibili soltanto in parte utilizzando il sangue dopo aver verificato i
requisiti di idoneità dei donatori. Per quanto concerne l'epatite C, va sottolineato come tale
15 patologia esisteva e si conosceva prima del 1988, con il nome di epatite non A - non B piuttosto che
di epatite C, tanto più che il 90% dei casi di epatite NANB vennero poi diagnosticate come epatiti
C. Tuttavia, la consapevolezza della ineluttabilità del rischio, per quanto minimo, trasfusionale ha
indotto il legislatore (L. 210/1992, così come modificata dalla L. 238/97) ad emanare
provvedimenti mirati a garantire l'indennizzo economico nei confronti dei soggetti colpiti da
infezioni (epatite B, epatite C, HIV) a seguito di trasfusioni e vaccinazioni”; - “Nel caso alla nostra
attenzione il nesso causale, pur negato in verbale CMO, è stato riconosciuto con parere medico
legale del datato 5.11.2010… circa il rapporto di causalità tra la trasfusione Controparte_2
e l'affezione diagnosticata, pur non essendo noto lo stato sierologico del donatore, si esprime
parere che esista nesso causale per la possibilità di aver contratto l'infezione attraverso la
somministrazione di sangue non testato”; - “In relazione al nesso di causa tra infezione e avvenuta
trasfusione si osserva che il virus dell'epatite C è ubiquitario;
l'infezione da Hcv si trasmette
attraverso i liquidi biologici, come il sangue e i suoi derivati infetti. Fino agli anni Novanta le
trasfusioni di sangue e di emoderivati hanno rappresentato il 90% di fattore di rischio di
trasmissione. Alcune categorie di soggetti sono maggiormente a rischio di entrare in contatto con il
virus Hcv. Tra queste: • chi pratica sesso non protetto con più partner • i tossicodipendenti • le
persone affette da Hiv • i destinatari delle trasfusioni • i pazienti in emodialisi • i familiari e le
persone in contatto con soggetti infetti • i bambini nati da madri positive all'Hcv • persone esposte
al sangue e/o all'utilizzo di aghi e siringhe se non perfettamente sterilizzati • chi pratica e fa
piercing, manicure, pedicure • i pazienti in emodialisi”; - “Nonostante il lungo intervallo temporale
tra la documentata trasfusione (1974) e il riconoscimento della patologia (1997) non è possibile
escludere il nesso causale con la trasfusione;
le sacche di sangue assegnate al sig. Per_1
risultarono negative agli esami effettuati secondo le prescrizioni dell'epoca. È dunque acclarata la
normalità delle transaminasi dei donatori e la negatività della ricerca dei test dell'epatite ma,
stante la parzialità e la incompletezza delle conoscenze dell'epoca, non si può escludere che i
donatori fossero portatori di positività per il virus HCV”; - “Relativamente alle caratteristiche del
16 ricevente rileviamo che il sig. svolgeva attività di bracciante e che nel suo caso non Per_1
ricorreva nessuna delle condizioni di alto rischio di contatto con il virus per altre vie”; - “Dallo
stato degli atti possiamo dedurre che il sig. era portatore di Epatopatia cronica HCV Per_1
correlata; i dati ematochimici allegati consentono di individuare un grado di moderata alterazione,
con assenza di encefalopatia, ascite pari a punteggio CHILD <6. (11-15%)”; - quanto al nesso di casualità tra l'emotrasfusione e l'evento morte, “Il sig. venne a morte in data Persona_1
21.11.2008 per “ (CCA) del terzo medio del coledoco con posizionamento di Persona_5
protesi per endoscopica per ittero neoplastico”; - “Il CCA è una neoplasia maligna dell'epitelio
biliare caratterizzata da una prognosi estremamente infausta e, virtualmente, da nessuna risposta
ai comuni chemioterapici. L'insieme dei tumori delle vie biliari compone la famiglia dei
colangiocarcinomi. In caso di tumore che si sviluppa in un tratto delle vie biliari interno al fegato
si parla di colangiocarcinoma intraepatico, mentre in caso di sviluppo esterno, cioè dal dotto che
convoglia la bile fino all'intestino (coledoco), si parla di colangiocarcinoma extraepatico. Se infine
la malattia si sviluppa dalle cellule del tratto in cui confluiscono le diramazioni biliari principali di
primo ordine, sino alle biforcazioni di secondo ordine, si parla di tumore della confluenza
(colangiocarcinoma perilare o tumore di Klatzkin). Mentre i colangiocarcinomi intraepatici si
manifestano come masse tumorali all'interno del fegato, i colangiocarcinomi ilari ed extraepatici
tendono a occludere i dotti biliari di grosso calibro”; - “Evidenze scientifiche solide dimostrano
come fattori di rischio accertati la CSP, Epatolitiasi, TH viverrini, malformazioni biliari e
Thorotrast mentre le evidenze non sono ancora solide per HCV, HBV, Cirrosi, drenaggi bilio-
enterici chirurgici, tossine ambientali (diossina e derivati, cloruro di polivinile), giunzione bilio-
pancreatica anomala, calcolosi colecistica, diabete ed obesità. Tutti i fattori di rischio finora
identificati comportano una condizione di infiammazione delle vie biliari e/o colestasi”; - “I
risultati degli studi hanno dimostrato che la cirrosi epatica e l'infezione cronica da HCV sono
significativamente associati al CCA intraepatico ma non all'extra-epatico mentre il consumo di
notevoli dosi di alcol (> 80 g/die) è associato ad entrambe le forme di CCA. (si veda in:
17 2009; Linee Controparte_7
Guida AIOM 2018.)”; - “Nel caso in oggetto il sig. risultava affetto da carcinoma del Per_1
terzo medio del coledoco, manifestatosi con ittero ostruttivo e trattato con posizionamento di
protesi endoscopica, patologia inquadrabile come localizzazione extraepatica per la quale quindi
non si può riconoscere il nesso causale con l'infezione da HCV”; - “il sig. ebbe Per_1
localizzazione nettamente extraepatica in corrispondenza del coledoco medio. Manca in atti
l'esame istologico. Da quanto sin qui esposto NON si può affermare, neanche con criterio del più
probabile che non, l'esistenza di nesso di causalità materiale con l'infezione da HCV o con la
epatopatia cronica correlata”; - “Notoriamente, infatti, le neoplasie in sede extraepatica sono
correlate principalmente con la litiasi delle vie biliari mentre le neoplasia intraepatiche insorgono
in presenza di gravi alterazioni cirrotiche”.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) La causa biologica della morte del sig.
è da individuarsi in Carcinoma delle vie biliari e ittero ostruttivo. 2) Il sig. Per_1 Per_1
era affetto, inoltre, da Epatopatia cronica HCV correlata con moderata alterazione ematochimica
(stadio Child 1). 3) Per quanto concerne la epatopatia cronica può ammettersi correlazione
causale con la trasfusione del 1974 in via presuntiva e in base al principio “più probabile che non”
di esclusione di altre cause. 4) Per quanto riguarda il decesso di non può Persona_1
ammettersi nesso di causalità materiale con siffatte patologie;
5) Al momento della trasfusione,
secondo la migliore scienza ed esperienza dell'epoca, era conosciuta la pericolosità del sangue
come vettore di infezioni e pur non essendo stato isolato il virus esisteva cognizione di epatiti
cosiddette “non A- non B” riconducibili a ceppi virali diversi;
erano stati già messi a punto
trattamenti ed accertamenti atti ad evitare e ad impedire il contagio (nella sezione dedicata alle
Discussione sono indicate circolari e decreti emessi in data precedente alla trasfusione); 6) I
metodi di inattivazione virale, conosciuti e sperimentati dal 1983, furono in realtà imposti dal
Ministero con Circolare del 17.7.1985 n°28: tali metodi erano considerati idonei ad inattivare tutti
i virus a rischio di trasmissione ematica (HCV; HBV;
HIV). Ricordiamo la sentenza n. 21060 del
18 27 novembre 1998 del Tribunale di Roma, che ha affermato oltre alla colpa del ex art. CP_2
2043 c.c., anche la pericolosità insita nell'attività da questi svolta e gestita per il tramite di
strutture autorizzate e/o dipendenti. Al momento della trasfusione a livello ministeriale non erano
stati messi a punto trattamenti atti ad evitare il contagio ma solo attività di screening (parziale e
incompleta) sui donatori;
7) l'evento trasfusione ha cagionato un peggioramento permanente delle
condizioni generali di salute del rispetto a quelle preesistenti;
dal 1974 il de cuius ha Per_1
avuto conoscenza della HCV positività oltre 20 anni dopo senza, pertanto, avere manifestazioni
acute della infezione. La patologia si manifestò pertanto senza una fase di acuzie bensì in forma
cronica ab initio con compromissione di grado lieve moderato dello stato generale;
in relazione a
quanto emerge dagli atti il danno biologico riconducibile alla epatopatia cronica è valutabile nella
misura del 12%”.
Le considerazioni effettuate dal Consulente meritano di essere integralmente condivise in quanto rese nel contraddittorio delle parti e immuni da vizi logici e metodologici che ne possano intaccare la validità.
Il CTU ha preventivamente esaminato la documentazione medica in atti e le valutazioni medico-scientifiche formulate dai consulenti di parte e, quindi, ha ricostruito dettagliatamente il dato storico-clinico del de cuius.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Le valutazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano alcun margine di incertezza.
Inoltre, e ancor più nello specifico, va ribadito quanto già evidenziato in corso di causa con ordinanza del 6.6.2024: - il ritardo nel deposito della bozza e/o dell'elaborato consulenziale non incide sulla validità della Consulenza ma, al più, sulla determinazione e sulla quantificazione del compenso spettante al Ctu;
- all'udienza del 27.2.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del
7.5.2024 proprio al fine di consentire alle parti di esaminare la relazione consulenziale;
- il
27.9.2023, data di inizio delle operazioni peritali, sono comparsi (oltre, s'intende, al Ctu) gli attori, i
19 procuratori delle parti e i consulenti tecnici di parte;
- nella medesima occasione è stata “riassunta
la vicenda clinica del de cuius con l'ausilio degli eredi intervenuti”; - le parti e i loro Consulenti
hanno avuto la possibilità di formulare (come effettivamente hanno fatto) osservazioni e note critiche avverso la bozza di elaborato redatta dal Ctu;
- anche il Consulente di parte attrice, dott.
infatti, ben ha potuto prendere visione della bozza di elaborato e, all'esito, depositare le Per_6
proprie osservazioni (debitamente riportate nella consulenza presente in atti); - il sub-procedimento cui le operazioni consulenziali danno luogo risulta essersi svolto senza alcuna lesione del diritto di
Per_ difesa delle parti;
- l'ausiliare del giudice, dott.ssa ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni pervenute dai Ctp, ragion per cui il contraddittorio in ordine agli accertamenti peritali e al merito della vicenda si è pienamente instaurato ed esplicato;
- il Ctu non aveva alcun obbligo di
“previa discussione” della bozza di elaborato (ossia di discuterne prima del deposito di tale bozza),
atteso che – appunto – il contraddittorio tra Ctu, Ctp e procuratori delle parti si instaura ed esplica,
legittimamente e fisiologicamente, in sede di osservazioni alla bozza e di repliche alle osservazioni.
Pertanto, alla luce delle emergenze documentali e istruttorie, deve escludersi la correlazione dal punto di vista eziologico tra la trasfusione del 1974 e il decesso del dante causa degli attori.
Conseguentemente, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure
proprio, sub specie di danno da perdita del rapporto parentale, non essendo stato accertato l'evento presupposto della lesione e dei pregiudizi dagli stessi lamentati.
Al contrario, può affermarsi la sussistenza del nesso causale esclusivamente tra le anzidette trasfusioni di sangue e l'insorgenza dell'epatopatia cronica diagnosticata al negli anni '90 Per_1
del secolo scorso.
Riguardo, dunque, all'invocato risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure
hereditatis, sussiste la responsabilità omissiva del convenuto (sul quale già al tempo delle CP_2
emotrasfusioni cui fu sottoposto gravavano doveri di controllo e prevenzione nello Per_1
svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti)
limitatamente, si ribadisce, all'insorgenza della epatopatia (sebbene diagnosticata per la prima volta
20 a distanza di oltre vent'anni dall'epoca in cui fu praticata la trasfusione in questione) e, quindi, ai danni subiti in vita da Persona_1
Quanto all'incidenza menomativa della patologia sull'integrità psicofisica di Per_1
l'ausiliare del giudice ha valutato il danno biologico permanente nella misura del 12%,
[...]
tenuto conto che “dal 1974 il de cuius ha avuto conoscenza della HCV positività dopo oltre 20 anni
senza, pertanto, avere manifestazioni acute della infezione” e, pertanto, che l'affezione “si
manifestò senza una fase di acuzie bensì in forma cronica ab initio con compromissione di grado
lieve - moderato dello stato generale”.
Da ultimo, va dato atto che parte attrice ha spiegato in questa sede esclusivamente domanda di “condanna generica” al risarcimento dei danni, come si desume inequivocabilmente dalle conclusioni rassegnate in citazione, dalle difese articolate dagli attori e da quanto, infine, ribadito, in comparsa conclusionale.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condanna generica attiene esclusivamente alla causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ovverosia al nesso eziologico che lega la condotta all'evento di danno, in quanto tale dotato di potenzialità lesiva.
Essa non contiene, pertanto, l'accertamento dell'ulteriore elemento costitutivo dell'illecito civile, costituito dalla causalità giuridica di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., ovverosia dal nesso eziologico che lega l'evento di danno al danno-conseguenza.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi: a) ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine
all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio (come avvenuto nel caso di specie); b) poiché, ai fini dell'accoglimento della domanda generica sull'an debeatur, è necessario e sufficiente che il danno sia soltanto probabile, il danneggiato che abbia circoscritto l'azione a tale domanda non è onerato di indicare analiticamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel futuro e separato giudizio sul quantum debeatur, i
21 quali, anzi, ove indicati, non dovrebbero essere ammessi, in quanto irrilevanti (Cass., Sez. Un., 12
ottobre 2022, n.29862).
In altri termini, la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno postula l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto denunciato e non di un effettivo pregiudizio,
riservato al procedimento di liquidazione (Cass. n. 3356/85), ed è a tale giudizio, dunque, che è
riservata ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno stesso, mancando la pronuncia di condanna generica della attitudine alla esecuzione forzata (Cass. n. 8422/87).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20444/16) ha anche chiarito che: "La
sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne
l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità,
potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi,
benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in
tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la
sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la
successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi
lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile" (cfr.,
negli stessi termini, Cass. n. 6257/02 e Cass. n. 11651/02)".
Pertanto, se il danneggiato, come nel caso di specie, esercita la facoltà processuale di limitare la domanda all'an debeatur, il giudice non può pronunciare la condanna specifica:
diversamente, violerebbe il principio dispositivo sia in senso materiale (art.112 cod. proc. civ.), che riserva alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, sia in senso formale (art.115 cod. proc.
civ.), che riserva alle parti la disponibilità delle prove.
Ne discende che il va condannato a risarcire agli attori Controparte_2
(esclusivamente) i danni non patrimoniali patiti iure hereditatis (da liquidarsi in separato giudizio),
conseguenti alla condotta omissiva accertata. In ragione dell'accoglimento della sola domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis e,
per converso, della reiezione della domanda di risarcimento dei danni iure proprio, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite.
La residua metà è liquidata ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n.
147/2022, in base al valore della controversia, facendo applicazione degli onorari minimi, stante la scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, previsti per le controversie di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
In ragione della medesimezza delle posizioni processuali assunte dai singoli attori e dell'identità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla presente controversia e che sono state scrutinate in corso di causa ai fini dell'adozione della presente decisione, non sussistono i presupposti per far luogo all'aumento -di cui all'art. 4 del Dm n. 55/2014- del compenso spettante al difensore in caso di assistenza di più soggetti, incremento che costituisce non un obbligo ma,
appunto, una possibilità per il giudice, atteso che l'espressione "può", contenuta nel citato art. 4 (ai commi 2 e, soprattutto, 2) sta a significare che il testo normativo attribuisce al giudice la facoltà, e non l'obbligo, di aumentare il compenso [come ha evidenziato la Corte di Cassazione, l'esercizio di tale potere discrezionale deve essere motivato, sia nell'evenienza che il giudice ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 461/2020)].
Le spese di CTU, per come liquidate in via di anticipazione in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto risultato soccombente. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti della in persona del legale Parte_6 Parte_7 CP_1
rappresentante pro tempore, e del , in persona del Ministro pro tempore, così Controparte_2
provvede:
23 - dichiara estinto il giudizio con riguardo al rapporto processuale tra gli attori e la convenuta
”, con integrale compensazione delle spese di lite tra le anzidette parti;
CP_1
- accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea di condanna generica e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità del in Controparte_2
ordine all'evento illecito costituito dalla contrazione, da parte di , Persona_1
“dell'epatopatia cronica HCV correlata con moderata alterazione ematochimica”, condanna il al risarcimento in favore degli attori dei danni iure hereditatis subiti Controparte_2
in vita da , da quantificarsi in separato giudizio;
Persona_1
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- compensa parzialmente, nella misura del 50%, le spese di lite e pone a carico del CP_2
convenuto la residua metà, che si liquida in complessivi € 239,62 per esborsi ed € 1.904,00,
oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del le spese di Ctu, per come liquidate Controparte_2
in via di anticipazione in corso di causa.
Così deciso in Bari il 10 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
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