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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Vincenza Randazzo Presidente
dott. EP OL Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 282/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 maggio 2025, sostitutiva dell'udienza del 27 maggio 2025,
vertente
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russo del Foro di Messina,
[...]
C.F. , per procura rilasciata su foglio separato allegata CodiceFiscale_2
all'atto di appello,
appellante
contro
nato il [...] a [...], C.F.: CP_1
ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del C.F._3
15.05.2023 n° 1183 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, rappresentato e difeso dall'Avv. EP Melazzo, C.F.: , C.F._4
del Foro di Messina, per procura allegata alla comparsa,
appellato
e nei confronti di
nata in [...] il [...], C.F. CP_2 CodiceFiscale_5
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza dell'8.3.2023 n. 482 del Tribunale di
Messina – “usufrutto”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 19 novembre 2013 il sig. , CP_1
odierno appellato, ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale civile di Messina
il padre , odierno appellante, e la sorella , Parte_1 CP_2
appellata contumace, premettendo di essere nudo proprietario, in ragione della metà, insieme alla sorella, dell'immobile sito in Messina, Faro superiore, c.da Due
Vie, identificato al Catasto al foglio n. 39, part. n. 642, sub 2 e 3, con annessa corte, composto da tre elevazioni fuori terra, avendo il padre donato loro quel bene con atto in notar del 31 dicembre 1990, rep. n. 59180, racc. n. 5321, Per_1
riservando a sé del diritto di usufrutto vita natural durante, e dopo di sé alla moglie, , successivamente deceduta. Persona_2
Esponeva l'attore che l'immobile, rispetto alla condizione in cui era stato donato, era stato oggetto da parte del padre di sostanziali modifiche, non autorizzate e tali da modificarne la destinazione economica e determinarne, anzi,
criticità statiche e di sicurezza: infatti, la prima elevazione f.t., risultante al tempo della donazione in “porticato e locali tecnici”, era stata trasformata in appartamento destinato ad uso abitativo, peraltro locato a terzi.
Ciò premesso, l'attore ha chiesto: a) Dichiararsi la cessazione del diritto di usufrutto del padre limitatamente alla quota d nuda proprietà spettante al deducente, per avere questi alterato la destinazione economica del bene, determinandone anche un deterioramento, in termini di staticità e sicurezza, ai sensi dell'art. 1015 c.c.;
b) Condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni da lui subìti;
c) In subordine, dichiarare la risoluzione del negozio di donazione, per violazione degli obblighi previsti a carico del donante, nella parte in cui si prevedeva la costituzione del diritto di usufrutto, con condanna in ogni caso al ripristino dell'immobile allo stato precedente alla modificazioni apportate,
e con condanna al risarcimento dei danni subiti.
2. Nel costituirsi in giudizio, i signori e hanno Pt_1 Parte_2
contestato tutto quanto dedotto dall'attore, eccependo intanto che questi era consapevole delle contestate modifiche del bene, anzi era d'accordo, essendo anzi stato beneficiario, assieme alla sorella, dei fitti dello stesso;
hanno quindi negato l'allegato deterioramento. In via riconvenzionale, poi, ha Parte_1
chiesto la revoca ex art. 801 c.c. della donazione per ingratitudine del donatario,
facendo riferimento a controversie giudiziarie intercorrenti tra le parti del giudizio in merito a debiti di una precedente azienda familiare, che avevano portato a dissidi ed ad un sostanziale deterioramento dei rapporti di col CP_1
resto della famiglia.
3. Espletata prova testimoniale e disposta c.t.u., il Tribunale con sentenza n.
482 del 2023,
a) ha accolto, ai sensi dell'art. 1015 c.c., la domanda dell'attore di cessazione del diritto di usufrutto, essendo stato provato che “l'immobile non è commerciabile nelle condizioni in cui si trova, oggi, a seguito delle opere realizzate
abusivamente al piano terra”, con conseguente diminuzione del suo valore,
sussistendo “dunque, una grave e palese violazione degli obblighi
dell'usufruttuario”;
b) conseguentemente, ha condannato “ all'esecuzione dei Parte_1
lavori necessari per la riduzione in pristino dell'immobile oggetto di usufrutto”;
c) ha rigettato la domanda attorea di risarcimento del danno;
d) ha dichiarato “assorbita dall'accoglimento della domanda principale la
domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
”, affermando comunque d'ufficio l'intervenuta decadenza ex art. 802, CP_1
perché non proposta entro l'anno dal giorno in cui il donante era venuto a conoscenza del fatto che consentiva la revocazione;
e) ha condannato alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese CP_1
dello Stato;
f) ha compensato integralmente le spese di lite tra e CP_1 [...]
”. CP_2
4. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, chiedendone Parte_1
la riforma, sulla base dei seguenti motivi.
5. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione dell'appellato di
inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 345 c.p.c., risultando sufficientemente ottemperati i precetti contenuti nella invocata norma, posto che l'appellante ha indicato le parti di sentenza ritenuti erronei, sulla base di specifiche ragioni di censura, e ha prospettato l'alternativa decisoria richiesta: coì
consentendo alla controparte la piena esplicazione del diritto di difesa.
6. Ciò posto, vanno ora esaminati prioritariamente e congiuntamente il
secondo ed il sesto motivo di gravame, relativi al rigetto della domanda riconvenzionale di revoca della donazione per ingratitudine, in quanto pregiudizievole per le altre domande. Nello specifico, l'appellante a) ha, intanto, contestato la mancata valutazione del merito della domanda,
erroneamente ritenuta assorbita dall'accoglimento dell'azione di decadenza dall'usufrutto, mentre essa afferiva ad una situazione fattuale e giuridica
(l'ingratitudine del donatario), sostanzialmente diversa dall'usufrutto stesso, e cioè alla domanda del sig. di accertare la condotta “ingrata” del figlio, tale Pt_1
da giustificare la revoca della donazione, presupposto dell'esistenza stessa dell'usufrutto;
b) ha poi censurato la dichiarazione della decadenza dalla stessa azione riconvenzionale, così motivata dal Tribunale: “va, comunque, ad abundantiam
sottolineato che, essendo il termine sancito dall'art. 802 c.c. di decadenza e non
di prescrizione (…) ed essendo, pertanto, rilevabile d'ufficio il suo mancato
rispetto a cui è equiparabile la mancanza di prova del rispetto del termine – non
avendo il convenuto-attore in riconvenzionale neppure allegato il dies a quo del
termine decadenziale – ove non si ritenesse la domanda riconvenzionale
assorbita dall'accoglimento della domanda attorea, se ne dovrebbe dichiarare
l'inammissibilità per tardività”. Assume l'appellante l'erroneità di tale motivazione,
posto che il dies a quo previsto all'art. 802 c.c. va individuato nel momento in cui la condotta offensiva del donatario ha raggiunto un livello tale da non poter essere più tollerata, e ciò sarebbe stato raggiunto con l'atto di citazione che ha dato inizio al presente giudizio: ne consegue che non sarebbe maturata quella decadenza.
5.1 - Oltre a ciò, afferma l'appellante, essendo previsto nell'atto di donazione l'usufrutto successivo della signora , il Giudice avrebbe comunque Per_2
dovuto dichiarare, dopo la cessazione del diritto di usufrutto in capo a Pt_1
, l'esistenza di usufrutto successivo a favore di .
[...] Persona_2
5.2 – Osserva la Corte che effettivamente il Tribunale ha errato nel non esaminare nel merito la domanda di revoca della donazione, in quanto un suo eventuale accoglimento comporterebbe il venir meno della qualità di nudo proprietario in capo a , non più legittimato a chiedere a sua volta CP_1
la decadenza del padre dall'usufrutto.
5.3 – Va evidenziato che non risulta appellata l'affermazione del Tribunale
secondo cui la mancata osservanza del termine annuale previsto dall'art. 802 c.c.
per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine (termine di decadenza: Cass. 7 novembre 2008, n. 26827; Cass. 5
aprile 2005, n. 7033) sarebbe rilevabile d'ufficio: per il vero, tale decadenza, non attenendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti, necessita di una specifica eccezione nei termini dell'art. 167 c.p.c. (Cass. 24 maggio 2024, n.
14569) che, nel caso di specie, non risulta essere stata sollevata.
5.4 – Ciò posto, il motivo di gravame va rigettato per un duplice ordine di ragioni.
Intanto, perché è maturata la decadenza in questione, non potendosi accedere alla tesi dell'appellante secondo cui quel dies a quo coinciderebbe con la notifica dell'atto di citazione che ha dato origine al presente giudizio, che rappresenterebbe il picco massimo di intollerabilità di pregresse condotte pregiudizievoli e dannose, non provate. 5.5 - Per lo steso motivo, nel merito la domanda non risulta sufficientemente documentata in ordine ai presupposti della revocazione della donazione, che l'art. 801 c.c. così individua: “quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti
dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463 (ipotesi di indegnità a succedere), ovvero si
è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato
grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente
gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436”.
Le ipotesi qui ipotizzabili, alla luce delle allegazioni dell'appellante, sono quelle dell'ingiuria grave e del grave pregiudizio dolosamente arrecato al patrimonio del donante.
A giudizio della Corte,
a) quanto al primo presupposto, la condotta gravemente ingiuriosa e continua nel tempo, allegata da sia nella comparsa di costituzione Parte_1
di prima grado che nell'atto di appello (nei quali si è fatto riferimento a telefonate minacciose e ingiuriose, ricevute di notte e di giorno), non è stata provata in nessun modo, essendo rimasta allo stato di affermazione labiale.
b) Analogamente, non v'è prova del secondo presupposto, non ravvisandosi alcun elemento certo e incontrovertibile da cui possa inferirsi un pregiudizio specifico al patrimonio del padre: infatti, dalla sentenza penale di condanna di prodotta agli atti, si desume che lo stesso è stato CP_1
condannato per reati compiuti nella qualità di titolare e legale rappresentante della “UC srl”, società che sembrerebbe non avere dirette incidenze sul patrimonio dell'appellante; questi, peraltro, nella comparsa aveva esposto di aver rilasciato al figlio procura speciale, poi revocata nel 2002, relativa alla gestione dell'azienda di famiglia “Fratelli
UC di OM UC”. Ma in ogni caso e più a monte, al di là del riferimento ad azioni giudiziarie intentate dal figlio nei suoi confronti, egli non ha specificato, e di conseguenza nemmeno provato, in cosa sarebbe consistito il danno patrimoniale asseritamente subìto, non permettendo a questo giudice di valutarne l'esistenza o la portata.
5.7 - Sulla questione dell'usufrutto successivo della SI.ra , la Corte Per_2
osserva che l'usufrutto successivo a favore di un terzo, disposto in sede di donazione della nuda proprietà con riserva per sé dell'usufrutto, rappresenta un autonomo negozio liberale a favore del terzo stesso, con effetti differiti e condizionati alla premorienza del donante rispetto al beneficiario. Pertanto,
laddove prima della propria morte, e per cause diverse da questa, il diritto di usufrutto dovesse venire meno in capo al donante, l'usufrutto successivo seguirebbe lo stesso destino dell'usufrutto “principale”, essendo un negozio condizionato alla morte dell'altro soggetto, e non ad altre vicende estintive del diritto. Il diritto della sig.ra seguirà pertanto la sorte del diritto di usufrutto Per_2
costituito in capo a . Parte_1
5.8- Per tutte le superiori ragioni, l'appello in ordine al contestato rigetto della domanda riconvenzionale di revoca della donazione va rigettato, con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha poi censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato cessato il diritto di usufrutto e condannato l'appellante alla riduzione in pristino, ritenendo che le condotte dello stesso avessero integrato le ipotesi di deterioramento e di diversa destinazione economica previste per la dichiarazione di cessazione di usufrutto. Si duole,
altresì, della mancata o erronea valutazione delle prove testimoniali L'appellante, infatti, oltre a dedurre la piena consapevolezza dei figli, nudi proprietari, relativamente agli interventi avvenuti a suo tempo sull'immobile, ha dedotto come, pure a voler ammettere l'ignoranza del figlio circa CP_1
le innovazioni e gli interventi effettuati sull'immobile tali da modificarne la destinazione economica, tali modifiche non sono comunque idonei ad integrare una delle ipotesi di cui all'art. 1015 c.c. di abuso del diritto di usufrutto. Egli
deduce di aver sempre mantenuto in buono stato di manutenzione gli immobili,
mettendoli a reddito tramite contratti di locazione, e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, senza mai chiedere nulla ai figli nudi proprietari;
la stessa realizzazione dell'unità abitativa, contestata dall'originario attore come abusivo cambio di destinazione del cespite oggetti di usufrutto, avrebbe determinato, secondo l'appellante, un aumento del valore del bene.
6.1 – Le superiori doglianze vanno esaminate unitamente al terzo ed al quarto
motivo di gravame, in quanto strettamente connessi ai fini della determinazione delle condotte dell'usufruttuario come integranti le ipotesi di abuso dell'usufrutto:
con esse l'appellante, relativamente alla CTU, evidenzia da una parte che il giudicante non ha correttamente interpretato le risultanze peritali, e dall'altra che comunque, in base al rilievo del consulente secondo cui l'immobile costruito è
sanabile tramite procedura amministrativa, la condanna del Giudice alla rimessione in pristino, con demolizione dell'immobile, appare sproporzionata e ingiustificata, soprattutto in mancanza di manifestazione di volontà dell'altra nuda proprietaria, la figlia , circa la sanatoria del bene. CP_2
In definitiva, l'appellante afferma che, “se il Tribunale, in sentenza, avesse
preso nella dovuta considerazione il contenuto dell'atto di donazione con riserva
di usufrutto, il comportamento tenuto dalle parti negli anni, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle dichiarazioni testimoniali, avrebbe dovuto
certamente rigettare le domande attoree, in quanto nessun abuso è stato
commesso dall'usufruttuario, odierno appellante. Anzi, la trasformazione del
portico in abitazione (voluta e acconsentita da tutte le parti del presente giudizio,
che negli anni ne hanno beneficiato) ha evidentemente apportato un
miglioramento economico dell'intero fabbricato”.
6.2 – In punto di diritto, la Corte ricorda che
(Cass. SSUU 14 febbraio 1995, n. 1571) l'usufruttuario, che esegue (o che consenta siano eseguite) opere che alterino l'originaria destinazione dell'immobile oggetto del suo diritto, si rende inadempiente all'obbligazione di godere della cosa usando della diligenza del buon padre di famiglia e, essendo tenuto a risarcire il danno che ne derivi al nudo proprietario, può essere condannato al risarcimento del danno in forma specifica e, perciò al ripristino delle precedenti condizioni dell'immobile,
(Cass. 3 marzo 2022, n. 7031) l'art 1015 c.c. prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto,
che ricorrono quando l'usufruttuario a) alieni i beni;
b) li deteriori, c) li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi più gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell'art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario;
(Cass. 11 agosto 1998, n. 7886) il nudo proprietario il quale chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto, adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 cod. civ. (abuso del diritto consistente nell'alienazione o nel deterioramento dei beni che ne formano oggetto, ovvero nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci andare in perimento), deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico, spettando la prova contraria all'usufruttuario.
Tuttavia, la regola generale del divieto di mutamento dell'originaria destinazione dell'immobile oggetto di usufrutto (Cass. SSUU 14
febbraio 1995, n. 1571, cit.) è derogabile sull'accordo, espresso o tacito, delle parti, nell'ambito dell'autonomia negoziale: sicché se il nudo proprietario abbia acconsentito al mutamento, anche tacitamente, ed in particolare qualora lo abbia tollerato, avendone sicura conoscenza, e non si sia opposto, non potrà chiedere la cessazione del diritto dell'usufruttuario per abuso.
Deve dunque verificarsi se ricorre l'ipotesi qui considerata, come dedotto dall'appellante.
6.3 – A giudizio della Corte, la circostanza che la concessione edilizia n. 10641
del 10/10/90, cointestata anche ai due nudi proprietari (compreso l'attore), per la costruzione del fabbricato ivi descritto non rileva, poiché
a) il progetto prevedeva al piano terra il solo portico adibito a parcheggio ed i locali tecnici;
b) i lavori oggetto di contestazione (relativi al mutamento di destinazione economica del porticato ad immobile ad uso abitato), ulteriori rispetto a quanto previsto nel progetto oggetto di concessione, sono avvenuti successivamente: al riguardo, il CTU ha rilevato che quelle opere sono state necessariamente svolte,
in assenza di ulteriore concessione edilizia, tra il 20/1/1994 ed il 13/10/2003 (data emergente da altro giudizio vertente tra e , Parte_1 Parte_3
conduttrice di uno degli appartamenti, in cui il mutamento di destinazione dell'immobile era stato realizzato), senza che sia però possibile determinare chi le abbia realizzate.
Sul punto il contrasto tra le parti è insanabile, posto che li CP_1
imputa al padre, ponendoli alla base della domanda di cessazione dell'usufrutto,
mentre afferma in comparsa di costituzione che sono stati Parte_1
effettuati con l'accordo dei figli nudi proprietari.
6.4 – Le risultanze della c.t.u., poi, sono state lette in maniera contrapposta dal Tribunale (censurando l'appellante la valorizzazione parziale di passaggi e conclusioni peritali) e dallo stesso sicché è necessario Parte_1
esaminarle partitamente.
Il c.t.u. ing, Velini ha così risposto ai quesiti del giudice istruttore:
a) I lavori - realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia -
consistono nella creazione a piano terra, in luogo dell'originario portico adibito a parcheggio e dei volumi tecnici, di un appartamento di 88,4 mq di superficie utile interna, con annesso balcone e terreno libero destinato a giardinaggio posto ad est del fabbricato;
b) Tali lavori hanno certamente mutato l'originaria destinazione economica del bene, in quanto hanno trasformato una superficie porticata,
originariamente destinata a parcheggio condominiale e quindi caratterizzata da pertinenzialità rispetto agli appartamenti abitativi facenti parte dello stesso complesso, in un appartamento analogo a quelli soprastanti e quindi ad uso privato;
analogamente hanno trasformato la corte posta ad ovest del fabbricato che costituiva pertinenza comune in giardino esclusivo dell'appartamento realizzato al pian terreno, c) le opere lamentate non hanno arrecato alcun pregiudizio al comportamento statico dell'edificio;
d) allo stato attuale, i lavori di cui parte attrice si duole hanno diminuito il valore commerciale dell'immobile. Però, se le parti in causa sanassero le opere eseguite (con un costo dell'oblazione di € 18.232,18, oltre competenze tecniche e spese accessorie stimabili in € 4.000,00), non vi sarebbe dubbio alcuno che quanto realizzato e contestato da parte attrice concretizzi un incremento del valore commerciale dell'immobile,
ferma restando la diminuzione di valor per gli altri beni sovrastanti.
e) Dal punto di vista economico le opere, laddove per volontà di una delle parti non venissero sanate, non costituirebbero miglioramento dell'immobile, in quanto sarebbero destinate ad essere demolite.
Trattasi di conclusioni rese nel contraddittorio delle parti che sono frutto di adeguato esame della situazione di fatto, della documentazione allegata e di valutazioni tecniche scevre da vizi logici ed aderenti a quanto esaminato ed accertato: sicché sono pienamente condivisibili.
6.5 – Ne consegue, a giudizio della Corte, che non può esservi dubbio, nel merito, che l'oggettivo mutamento della originaria destinazione dell'immobile oggetto di usufrutto integri un deterioramento del bene stesso connotato da gravità, con sua diminuzione di valore, stante la sua attuale incommerciabilità e l'esigenza, per una eventuale sanatoria, di sostenere da parte di nudi proprietari e usufruttuario costi rilevanti.
Sussiste, quindi, in astratto il presupposto per la decadenza dall'usufrutto, ai sensi dell'art. 1015 c.c., come correttamente affermato e statuito dal Tribunale.
Tuttavia, tale conclusione va riveduta alla luce del successivo motivo di gravame. 7. Infatti, con il quinto motivo di appello, assume che il Parte_1
Giudice di prime cure non abbia correttamente letto le testimonianze raccolte in fase istruttoria, che avrebbe portato alla conclusione secondo cui l'attore era perfettamente consapevole, e pienamente d'accordo, col padre e la sorella relativamente alla chiusura del portico ed alla realizzazione dell'immobile adibito ad abitazione, beneficiando sin dalla metà degli anni 90 dei canoni relativi alle unità abitative del piano terra, primo e secondo piano.
In ogni caso, rileva l'appellante, controparte vive da anni a pochi metri di distanza dall'immobile oggetto dell'odierna controversia, e pertanto avrebbe potuto immediatamente venire a conoscenza degli interventi eseguiti sul bene,
già in fate di esecuzione dei lavori, e avrebbe potuto immediatamente attivarsi di conseguente. Egli ha invece aspettato più di 20 anni per fare valere tale presunte
7.1 – In ordine al censurato punto motivazionale della sentenza di primo grado,
secondo cui “non è emersa la prova che l'attore avesse autorizzato l'esecuzione
dei lavori da parte dell'usufruttuario, né l'eventuale ricezione dei canoni di
locazione da parte degli affittuari può costituire prova del consenso
implicitamente fornito al genitore-usufruttario in mancanza di una diretta
conoscenza dei lavori eseguiti e, soprattutto, del fatto che non fossero
urbanisticamente legittimi", va osservato quanto segue.
La doglianza dell'appellante in ordine alla mancata considerazione da parte del Tribunale delle prove testimoniali escusse sconta innanzitutto il fatto che la deposizione del teste (marito dell'appellata ) in Testimone_1 CP_2
ordine alla divisione tra i due figli dell'appellante dei fitti dell'immobile trasformato
è de relato, ma non da parte di soggetti terzi, bensì dello stesso convenuto/appellante: sicché essa è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento,
fondamento storico della pretesa (Cass. 15 gennaio 2015, n. 569).
Quanto alla testimonianza della signora , conduttrice Parte_3
dell'appartamento in questione, per quel che qui interessa essa ha dichiarato che
“Nei primi anni di locazione consegnavo il canone di locazione al sig. Pt_1
e/o al sig. , a secondo di chi era presente in ufficio”. CP_1
7.2 – A giudizio della Corte, tale ultima dichiarazione è illuminante, nel senso che un soggetto terzo riferisce che era destinatario del CP_1
pagamento del canone di un immobile la cui esistenza, con tutta evidenza, gli era nota, a prescindere dal fatto che poi ne traesse beneficio per una quota o che soltanto recepisse il pagamento per poi girarlo al padre.
Tale dato di fatto, unitamente al rapporto di parentela che all'epoca non risulta fosse conflittuale, ed alla residenza in luogo viciniore all'immobile oggetto di causa non può che condurre a ritenere provata pienamente la consapevolezza,
se non il pieno accordo, dell'appellato nella modifica del bene oggetto di usufrutto.
7.3 – Pertanto, l'appello coglie nel segno e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'originaria domanda di revoca dell'usufrutto, con revoca anche della condanna alla riduzione in pristino dell'immobile oggetto di usufrutto.
8. L'esito complessivo della causa, con la reciproca soccombenza, per il rigetto sia dell'azione originaria di , che dell'azione riconvenzionale di CP_1
legittima l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di Parte_1
giudizio. Invece, il costo della c.t.u. va posto a carico dell'appellato, inerendo all'azione ex art. 1015 c.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 282/2023 R.G. sull'appello proposto contro e avverso la Parte_1 CP_1 CP_2
sentenza dell'8.3.2023 n. 482 del Tribunale di Messina:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di ex CP_1
art. 1015 c.c. e di ripristino dello stato dei luoghi;
3. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi;
4. Pone definitivamente a carico di , e per esso, dell'Erario, le CP_1
spese di c.t.u.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 9 dicembre 2025.
Il consigliere rel.
(EP OL)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)