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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1224/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3992 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Lecce notificava in data 26.02.25 al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 3992 concernente l'omesso versamento della Tari per l'anno 2022 relativa all'immobile di proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il predetto contribuente inoltrava in data 6.03.25 istanza di annullamento in autotutela (prot.n.43750), significando di aver alienato detto immobile il 21.12.21 e comunque procedendo poi all'iscrizione a ruolo del presente ricorso con cui ribadiva la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento in questione.
Con nota in atti n. prot. 3458 del 9.01.26 il Comune di Lecce comunicava di avere evaso la predetta istanza in autotutela del contribuente, prendendo atto di quanto in essa rappresentato e adottando in data 19.06.25 conseguente provvedimento di annullamento del menzionato avviso di accertamento, comunicato in pari data al contribuente ed anch'esso allegato in atti.
La suesposta documentata circostanza determina l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica,
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1224/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3992 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Lecce notificava in data 26.02.25 al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 3992 concernente l'omesso versamento della Tari per l'anno 2022 relativa all'immobile di proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il predetto contribuente inoltrava in data 6.03.25 istanza di annullamento in autotutela (prot.n.43750), significando di aver alienato detto immobile il 21.12.21 e comunque procedendo poi all'iscrizione a ruolo del presente ricorso con cui ribadiva la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento in questione.
Con nota in atti n. prot. 3458 del 9.01.26 il Comune di Lecce comunicava di avere evaso la predetta istanza in autotutela del contribuente, prendendo atto di quanto in essa rappresentato e adottando in data 19.06.25 conseguente provvedimento di annullamento del menzionato avviso di accertamento, comunicato in pari data al contribuente ed anch'esso allegato in atti.
La suesposta documentata circostanza determina l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica,
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori