Articolo 80 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 79Articolo 81
Versione
15 gennaio 1970
Art. 80.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 354 e n. 355 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970