Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1264
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Sentenza 29 gennaio 2003

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L'art. 55, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede la concessione di un termine (cd. "termine di grazia") per la sanatoria in sede giudiziale della morosità del conduttore nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori, non è applicabile alle locazioni di immobili stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria diverse da quelle determinate da motivi di studio o di lavoro, in quanto, ai sensi dell'art. 26, primo comma, ad esse non sono applicabili le norme del capo I di detta legge, quindi l'art. 5 e, conseguentemente, l'art. 55, il quale è inscindibilmente connesso con detta norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1264
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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