Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
L'art. 55, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede la concessione di un termine (cd. "termine di grazia") per la sanatoria in sede giudiziale della morosità del conduttore nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori, non è applicabile alle locazioni di immobili stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria diverse da quelle determinate da motivi di studio o di lavoro, in quanto, ai sensi dell'art. 26, primo comma, ad esse non sono applicabili le norme del capo I di detta legge, quindi l'art. 5 e, conseguentemente, l'art. 55, il quale è inscindibilmente connesso con detta norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 23537/2001
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS RE, LI MI, FA JU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, che li difende unitamente all'avvocato ANTONINO GAMBINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IA TA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 14830/00 proposto da:
IA TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, difesa dall'avvocato ILDO MORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OS RE, LI MI, FA JU;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 18541/01 proposta da:
OS RE, LI MI, FA JU, elettivamente domiciliati in ROMA via COLA Di RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, che li difende unitamente all'avvocato ANTONINO GAMBINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IA TA;
- intimata -
e sul 4^ ricorso n. 23537/01 proposto da:
IA TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, difeso dall'avvocato ILDO MORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OS RE, LI MI, FA JU;
- intimati -
rispettivamente avverso la sentenza n. 496/00 del Tribunale di FIRENZE, emessa l'8/11/99 e depositata il 29/02/00 (RG. 5299/98; e la sentenza n. 275/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, seconda civile, emessa il 17/2/2001 e depositata il 03/02/01 (RG. 695/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato STEFANO MASTROLILLI (per delega Avv. Ildo Morelli);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuralore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso pur il rigetto del ricorso principale (RG.N. 11435/00) e l'accoglimento di quello incidentale (RG. N. 14880/00) nonché per il rigetto del ricorso principale (RG. N. 18541/01) e l'accoglimento di quello incidentale (RG. N. 23537/01). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI AR, proprietaria di un appartamento locato per uso transitorio a SI ND, AR IR e AL RI, il 14 aprile 1998 intimava loro lo sfratto per morosità e li citava per la convalida innanzi al pretore di Firenze, deducendo che i conduttori, dal gennaio 1998, avevano ridotto il canone da lire 1.400.000 a lire 230.000 mensili e risultavano quindi morosi fino ad aprile 1998, per un importo di lire 4.680.000.
Nella prima udienza del 18 maggio 1998 gli intimati chiedevano la concessione di un termine di grazia, con riserva di ripetere l'eccedenza all'esito del qià instaurato giudizio di determinazione dell'equo canone. Il pretore, nonostante l'opposizione dell'intimante, concedeva un termine fino al 18 luglio 1998. Nell'udienza del 20 luglio 1998 il pretore, preso atto del pagamento di quanto liquidato, sebbene la LI ribadisse l'illegittimità del concesso termine di grazia e deducesse che comunque la morosità non era stata completamente sanata, non essendo stato pagato il canone di maggio, dichiarava estinto il processo.
Avverso tale ordinanza proponeva appella la LI, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse dichiarata l'assenza dei presupposti legali richiesti per la sanatoria (peraltro, nella specie, non avvenuta) e, per conseguenza, fosse pronunciata la risoluzione del contratto locativo per inadempimento dei conduttori. Con sentenza del 29 febbraio 2000 il tribunale di Firenze ha accolto il gravame.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono i conduttori soccombenti, formulando due censure (n. 11135/2000 R.G.). Resiste la LI con controricorso e ricorso incidentale, basato su un unico motivo (n. 14580/2000 R.G.).
L'iniziativa giudiziaria della LI veniva di poco preceduta dai tre attuali ricorrenti, i quali, con ricorso del 31 marzo 1998, chiedevano al pretore di Firenze la determinazione dell'equo canone, prospettando che l'appartamento in questione era la loro unica e stabile abitazione, necessaria per motivi di studio e di lavoro, e la condanna della locatrice alla restituzione dei canoni ricevuti in eccedenza.
La LI replicava che l'appartamento era stato locato come abitazione secondaria agli attori, abitanti o a Firenze o in comuni limitrofi, e che pertanto non poteva applicarsi al caso la normativa vincolistica.
Il pretore, con sentenza del 3 novembre 1999, accoglieva la domanda, osservando che nel contratto non era contenuto alcun riferimento all'uso transitorio o ai patti in deroga, per cui doveva ritenersi soggetto alla normativa dell'equo canone. Condannava la LI allo restituzione di lire 11.030.000, percepite in precedenza dispetto all'equo canone, oltre agli interessi.
Con sentenza del 3 febbraio 2001 a la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del gravame della LI, avendo accertato che nessuno dei tre inquilini studiava o lavorava in città all'epoca dei fatti, e ritenuta la natura transitoria della locazione, ha rigettato la domanda del SI, del AR. e del AL. Anche per la cassazione di tale sentenza ricorrono i conduttori soccombenti, sulla base di tre censure (n. 18541/2001 R.G.). La LI resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale, sostenuto da un unico motivo (n. 23537/2001 R.G.). MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione di tutti i ricorsi, sebbene proposti contro sentenze diverse, attesa l'esigenza, per le evidenti interre-azioni logiche e giuridiche, di una definizione unitaria. Il principio posto dall'art. 274 C.p.c., secondo il quale, in caso di pendenza di più procedimenti relativi a cause connesse davanti allo stesso giudice, questo ha facoltà di disporne, anche d'ufficio, la riunione, ha infatti carattere generale e trova pertanto applicazione anche nel giudizio di legittimità (Cass. 21 aprile 2000 n. 5267; 4 aprile 1997 n. 2922). Col primo morivo del ricorso avverso la sentenza del 29 febbraio 2000, denunciando la violazione degli artt. 5, 45 e 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti sostengono, contrariamente all'avviso manifestato dal Tribunale, che l'istanza volta a ottenere il termine di grazia fu subito formulato oralmente in apertura di udienza, con la contemporanea prospettazione delle difficoltà che impedivano di pagare immediatamente i canoni scaduti e le spese e che per l'appunto indussero il pretore ad accordare il beneficio.
Del resto il giudice cui sia richiesto il termine di grazia non deve fare altro che valutare la sussistenza delle dedotte difficoltà del conduttore a pagare l'intero debito e nella fattispecie questa valutazione fu compiuta dal pretore, che confermò la sua decisione anche nell'udienza successiva, malgrado la reiterata opposizione della lovatrice. Qualora poi il Tribunale avesse avuto dei dubbi sull'opportunità del concesso termine di grazia e sulla fondatezza delle ragioni che l'avevano suqqerito, avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali chieste dai conduttori in grado di appello;
di guisa che appare decisamente contraddittorio ritenere da una parte inesistente la dedotta difficoltà dei convenuti e dall'altra inammissibile la prova sul punto, nonostante la doppia decisione favorevole dal pretore.
Nemmeno è vero, come sostenuto dal Tribunale per negare la prova, che i conduttori avrebbero solo enunciato e non dimostrato le loro ragioni di necessità, perché i capitoli della prova testimoniale erano il mezzo per dimostrare che invece le difficoltà dedotte erano state rappresentate e ritenute meritevoli di accoglimento. Contestano altresì i ricorrenti la ritenuta insufficienza della somma pagata il 14 luglio 1998 nelle mani del procuratore dell'attrice, perché, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte Suprema, i canoni dovuti dal conduttore che chieda di sanare la morosità sono soltanto quelli indicati nell'intimazione di sfratto.
Anche però a prescindere da questo assorbente rilievo, il canone di maggio non era ancora scaduto, dovendo, a norma di contratto, essere pagato il giorno 8 e non essendo ancora trascorsi i venti giorni di tolleranza previsti dall'art. 5 della legge n. 392 del 1978. Erronea è anche la motivazione con cui il Tribunale ha negato l'applicazione dell'art. 45 u.c. della l. cit., sia perché il canone di maggio non era ancora dovuto, sia perché il conduttore può corrispondere il solo importo non contestato del canone allorché sia pendente il rito per il suo accertamento, e, nella fattispecie, alla data dell'udienza di convalida (18 maggio 1998}, il giudizio per la determinazione del canone ero già pendente, essendo stato notificato il relativo ricorso il 5 maggio 1998. A quest'ultima data, tuttavia, per quanto detto, il canone di maggio non ara ancora scaduto, onde l'operatività, nel caso in essere, dell'art. 45 u.c. citato.
Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 1453 e 1455 C.c. nonché omessa o insufficiente motivazione e falsa applicazione dell'art. 55 della l. n. 392 del 1978, si dolgono che il Tribunale, nel dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dei conduttori, abbia omesso di accertare e valutare l'indispensabile elemento soggettivo della colpevolezza della "mora debendi", nella fattispecie insussistente, avendo i conduttori sanato la morosità proprio per non incorrere nell'inadempimento e pur in pendenza del ricorso proposto per ottenere la sottoposizione del rapporto locativo alle norme sull'equo canone;
ricorso che, con sentenza del 3 novembre 1999, il pretore ha accolto, accertando la legittimità del canone di lire 230.000 mensili e così sancendo che gli odierni ricorrenti non furono mai inadempienti.
A sua volta con l'unico motivo del ricorso incidentale la LI, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), lamenta che la Corte abbia ingiustamente compensato le spese del doppio grado del qiudizio, mentre, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare i conduttori al loro integrale rimborso a favore dell'appellante vittoriosa. Col primo motivo del ricorso avverso la sentenza del 3 feebraio 2001 viene denunciata la violazione degli artt. 12, 26 e 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto il profilo che, secondo la costante giurisprudenza, l'esigenza abitativa transitoria e la volontà negoziale di sottoporre ad essa il rapporto devono essere indicate dalle parti nel contratto. Al contrario, nel contratto in questione non compare nessuna menzione di un uso transitorio, che perciò non poteva poteva essere ritenuto.
Col secondo mezzo i ricorrenti, denunciano la violazione degli artt. 1362 C.c. e 79 della legge citata, nonché omessa o insufficiente motivazione, criticano gli argomenti in base ai quali la Corte ha ritenuto che sia stato pattuito un uso transitorio dell'immobile, pur nel difetto di un'espressa sua menzione nel contratto. Col terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1704 C.C. e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostengono che erroneamente la Corte ha dichiarato di non voler tener conto della corrispondenza intercorsa "solo tra i procuratori delle parti e palesemente ai soli fini transattivi". Questa corrispondenza infatti resta pur sempre riferibile alle parti, essendo stata redatta in conformità delle informazioni da loro fornite ai rispettivi procuratori e non certo con autonoma elaborazione di questi ultimi. Mai in essa si prospetta l'uso transitorio dell'appartamento locato, e ciò, ad avviso dei ricorrenti, è significativo o nettamente più probante degli elementi su cui la Corte ha voluto fondare la motivazione della sua sentenza.
Col ricorso incidentale avverso la medesima sentenza la LI, denunciando la violazione degli artt. 277 e 112 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), lamenta l'omessa pronuncia sulla comanda di restituzione della somma di lire 17.057.928, versata da essa appellante ai tre avversari, in esecuzione della sentenza del pretore, provvisoriamente esecutiva "ex lege".
Nell'ordine logico è prioritario l'esame del secondo ricorso principale.
Le prime due censure, da trattare congiuntamente, sono destituite di fondamento.
Rileva in proposito la Corte d'appello che, mancando nel testo contrattuale ogni esplicito riferimento a un uso transitorio o stabile dell'alloggio da parte dei conduttori, "la questione non è quella di individuare accordi simulatori, ma invece di determinare la volontà delle parti, alla stregua del contenuto del contratto" e degli altri dati di fatto emergenti dagli atti.
Orbene, prosegue la sentenza, l'immobile, di ridotte dimensioni, è stato affittato ammobiliato e per la durata di un anno a tre conduttori non parenti tra loro, non costituenti un autonomo nucleo familiare, giovani, e tutti e tre con diversa residenza anagrafica. Per giunta i tre giovani abitavano tutti alla periferia e nelle immediate vicinanze di "Firenze: il SI e il AL a Scandicci, il AR a Campi Bisenzio. Dalla documentazione prodotta, aggiornata al 1998, si evince altresì che nessuno dei tre seguiva corsi di studio a Firenze o vi lavorava all'epoca dei fatti per cui è causa.
Pertanto, conclude la sentenza, senza necessità di ricorrere ai mezzi istruttori richiesti "hinc et inde", può già desumersi, alla stregua di quanto esposto, "la natura del tutto transitoria della locazione".
La decisione, logicamente e giuridicamente corretta, merita adesione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la transitorietà delle esigenze abitative soddisfatte con la locazione di un immobile urbano che, in mancanza di una pattuizione espressa, dev'essere accertata in concreto dal giudice, al fine dell'appliicabilità o meno dell'art.26 lett. A della legge 27 luglio 1978 n. 392, deve risultare dalla valutazione complessiva del sistema di vita del conduttore, dalla disponibilità di un alloggio nel luogo di residenza anagrafica ovvero dall'attività lavorativa esercitata dal conduttore stesso, sempre con riguardo alla località ove è situato l'immobile (Cass. 1^ luglio 1987 n. 5755); dev'essere ricavata, in altri termini, dalla natura dell'esigenza abitativa che, nelle locazioni transitorie, in quanto diversa da quella della normale e continuativa dimora, comporta una permanenza solo precaria e saltuaria del conduttore nell'immobile, assumendo carattere eccezionale e temporaneo (Cass. 26 febbraio 1992 n. 2371; conf. Cass. 13 giugno 1994 n. 5722 e 30 dicembre 1997 n. 13133). Orbene, l'indagine della Corte ha individuato, per l'appunto, attraverso un insieme coordinato di presunzioni gravi, precise e concordanti, le effettive esigenze e gli specifici bisogni che i coduttori intendevano soddisfare con la locazione;
concludendo, con una motivazione adeguata e congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici, per un uso transitorie e secondario e non stabile e primario dell'alloggio in questione (in particolare, non è incompatibile con la transitorietà della locazione l'istituto della rinnovazione tacita del contratto, ai sensi dell'art. 1597 C.c., ben potendo le esigenze abitative sussidiarie protrarsi anche considerevolmente nel tempo: Cass. 7 luglio 1997 n. 6145). Se per un verso dunque la tesi, secondo cui la natura transitoria della locazione dovrebbe sempre risultare espressamente dal contratto, non ha fondamento giuridico, essendo ammissibile, come s'è visto, che il contratto taccia sul punto e che pertanto la transitorietà debba apprezzarsi caso per caso;
vanamente, per altro verso, i ricorrenti tentano, in contrasto col convincimento incensurabile del giudice di merito, di svalutare gli indizi elencati nella sentenza, con l'espediente di criticarli singolarmente, uno per uno, mentre la loro forza probante decisiva risiede nel loro complesso, convergente univocamente verso un'unica conclusione.
Arche il terzo motivo è infondato.
La Corte ha ritenuto di non prendere "in alcuna considerazione l'ulteriore documentazione prodotta dagli appellati, in quanto trattasi di corrispondenza intercorsa solo tra i procuratori delle parti e palesemente ai soli fini transattivi".
Rileva il Collegio che la sentenza merita conferma anche sotto questo profilo, per la fondamentale ragione che la corrispondenza tra i procuratori delle parti, almeno quella di cui i ricorrenti indicano, seppure sommariamente, il contenuto, racchiude non il riconoscimento di fatti obiettivi ma semplici valutazioni giuridiche e opinioni personali del difensore della LI, alle quali, come è naturale, il giudice di merito non poteva attribuire il minimo rilievo.
Passando adesso all'esame del primo ricorso principale, rilevasi l'infondatezza del primo motivo.
In sintesi, la Corte di merito ha ritenuto che il termine di grazia di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 sia stato illegittimamente concesso dal pretore, non essendo stata neppure dedotta l'esistenza di eventuali difficoltà economiche dei conduttori. Ed infatti dal verbale dell'udienza del 13 maggio 1998 risulta che, ai fini della concessione del termine, il difensore dei convenuti richiamò semplicemente le motivazioni esposte nella comparsa di risposta, basate su altre ragioni.
Il pretore, in difetto del necessario presupposto, avrebbe dovuto negare quindi la dilazione e pronunciare la risoluzione del contratto. Peraltro, soggiunge la sentenza impugnata, i conduttori, nel termine loro (indebitamento) accordato, sanarono la morosità solo per il periodo da gennaio ad aprile 1998, sebbene fasse nel frattempo scaduto anche il canone di maggio. Anche questa sanatoria incompleta avrebbe giustificato dunque la risoluzione del contratto per inadempimento dei conduttori;
a nulla rilevando, per gli effetti dell'art.45 u.c, della legge cit., la pendenza dell'altro giudizio intrapreso per la determinazione del canone equo, atteso l'obbligo dei conduttori di versare, in seguito alla concessione del termine il canone pattuito.
Inammissibile, per quanto detto, è la prova testimoniale dedotta dagli appellati per dimostrare che le difficoltà, derivanti dalla disoccupazione di due dei tre conduttori e della solo recente occupazione del terzo, furono verbalmente rappresentate al pretore. Seppure ciò fosse vero, argomenta ancora il Tribunale, quelle difficoltà non sarebbero per questo provate, poiché solo in appello i convenuti hanno allegato la documentazione relativa. Osserva il Collegio, in primo luogo, che le "comprovate condizioni di difficoltà del conduttore", la cui esistenza autorizza la concessione del termine di grazia, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, sono naturalmente soltanto le difficoltà di ordine economico, determinanti l'impossibilità di sanare la morosità nel termine ordinario, ossia, a norma del 1^ comma dello stssso articolo, "nella prima udienza".
Altrettanto evidente che, per ottenere legittimamente la concessione del termine, quelle difficoltà economiche devono essere, nello stesso tempo, specificamente dedotte e comprovate. Deriva da quanto detto che, se le difficoltà economiche non siano dedotte o, se dedotte, non siano comprovate, e ciò nonostante il termine di grazia sia concesso, l'illegittimità del provvedimento può esser sempre invocata dalla parte controinteressata, per farne discendere l'inefficacia della sanatoria eseguita in forza di esso. Tutte ciò premesso, è però decisivo, oltre che assorbente di ogni altra questione, il rilievo che fa fede unicamente il verbale di causa, nel quale, come è pacifico, non è traccia dell'allegazione di difficoltà economiche da parte dei conduttori morosi, ciò che preclude ogni successiva discussione sul punto. Infatti la parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell'art. 126 C.p.c., la verbalizzazione di una qualsiasi dichiarazione, allegazione o istanza, non può pretendere di ricavare "aliunde" la prova di tali dichiarazioni, allegazioni o istanze, ma ha l'onere di proporre querela di fatto, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico (art. 2700 C.c.), fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (cfr. Cass. 9 marzo 1996 n. 1884). Ma, a ben vedere, esiste una ragione ancora più dirigente, che impediva in ogni caso, indipendentemente dalle motivazioni addotte, la concessione del termine di grazia.
Una volta accertato infatti nell'altro giudizio che la locazione è per esigenze abitative transitorie {non determinate da motivi di studio o di lavoro), l'istituto della sanatoria giudiziale diventa radicalmente inapplicabile, dal momento che, a norma dell'art. 2¢ 1^ comma della l. cit., a quel genere di locazioni non si applicano, senza distinzione alcuna, le norme del Capo 1^, incluso quindi l'art. 5, ciò che rende inapplicabile, per conseguenza, atteso lo stretto collegamento con tale ultima norma, anche l'art. 55 della stessa legqe.
Peraltro l'istituto della sanatoria risponde a una scelta di politica legislativa volta a tutelare, per le sue implicazioni economiche e sociali, il diritto all'abitazione primaria, non certo quello all'abitazione secondaria, sussidiaria e, in definitiva, quando, come nella fattispecie, non ricorrano i motivi di studio o di lavoro, voluttuaria.
Quanto all'ultimo profilo del motivo in esame, a parte che la norma dell'art. 45 u.c. della legge n. 392 del 1978 {sopravvissuta alle abrogazioni disposte, a far tempo dal 30 aprile 1995, con l'art. 89 3^ comma della legge 26 novembre 1990 n. 353), secondo cui, in pendenza del giudizio di determinazione del canone, "il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato" non si applica quando sia in controversia, come nella specie è accaduto, non la sola valutazione di uno o più degli elementi che concorrono alla determinazione del canone, ai sensi degli artt. da 12 a 23 della legge n. 392 del 1978, ma, "in primis", le stessa assoggettabilità del contratto al regime dell'equo canone;
l'intervenuto accertamento definitivo della natura transitoria della locazione basta a dimostrare, ora per allora, che era dovuto il canone pattuito e che l'autoriduzione fu ingiustificata ed illegittima.
Nemmeno il secondo motivo merita accoglimento.
Se è vero che la sentenza impugnata non ha dedicato esplicita attenzione all'elemento soggettivo dell'inadempimento, questo silenzio significa soltanto che non sono emersi elementi per vincere la presunzione di colpa a carico del debitore inadempiente sancita dall'art. 1218 C.c.. Valgono per il resto le considerazioni svolte sull'impossibilità di sanare la mora dopo la domanda giudiziale (dovendo applicarsi la regola generale dell'art. 1453 u.c.C.c.) e sull'inapplicabilità dell'art. 45 u.c. cit. per non dire del sopravvenuto esito sfavorevole dell'altro giudizio}, le quali tutte impediscono ai ricorrenti di accampare l'assenza di colpa all'atto dell'autoriduzione, cui fecero ricorso a loro esclusivo rischio. Dei due ricorsi incidentali della LI, è infondato il primo, avverso la sentenza del 29 febbraio 2000, ma è meritevole di accoglimento il secondo, avverso la sentenza del 3 febbraio 2001 (n. 23537/2001 R.G.). Il Tribunale ha compensato le spese, derogando al principio della soccombenza, per "le peculiarità della fattispecie, così esercitando il relativo potere discrezionale con una motivazione ne' illogica ne' erronea, pertanto incensurabile in sede di legittimità.
Viceversa, della domanda restitutoria, proponibile, come è noto, al giudica di secondo grado, per il caso di accoglimento del gravame, la Corta d'appello non si è occupata.
Consegue, "in parte qua", la cassazione della sentenza, con rinvio ad altro giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvederà anche alla liquidazzione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi n. 11435 e n. 14880/200C R.G. e n. l8541 e 23537/2001 R.G.;
accoglie il ricorso incidentale n. 23537/2001 R.G.;
rigetta gli altri ricorsi;
cassa la relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003