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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RG AR, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1556/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Parte_1
Miceli, OL IE e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato in Monreale (PA) in Via Roma n. 48, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, giusta procura in atti
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere un docente precario, di avere prestato attività lavorativa in forza di incarichi annuali e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd. “carta docenti”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare: “IN VIA
PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente
a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare Controparte_1
alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia €.500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo Controparte_1
formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D.
Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad Controparte_1
assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità
e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde” (cfr. conclusioni del ricorso).
L'amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché va dichiarata la sua contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
05.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova rigorosa dei rapporti di lavoro a tempo determinato dedotti in giudizio, atteso che la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che la stessa ha posto a base delle proprie domande, ai fini della fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, non può dirsi raggiunta alla luce della documentazione versata in atti.
Ed infatti, sebbene, con ordinanza del 26.03.2025, la parte ricorrente sia stata onerata della produzione dei contratti in PDF (atteso che i contratti di docenza erano stati allegati in un formato - diverso dal PDF - che non aveva consentito la loro consultazione), la stessa non ha ottemperato a quanto richiesto da Codesto Organo
Giudicante, limitandosi, con note sostitutive di udienza del 04.11.2025, a depositare copia del contratto di docenza per l'a.s. 2025/2026, non oggetto del presente giudizio.
In conclusione, quindi, le pretese avanzate dal ricorrente vanno respinte per mancanza di prova del rapporto di lavoro da cui trarrebbero fondamento.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia delle amministrazioni resistenti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 04.12.2025
IL GIUDICE
RG AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RG AR, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1556/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Parte_1
Miceli, OL IE e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato in Monreale (PA) in Via Roma n. 48, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, giusta procura in atti
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere un docente precario, di avere prestato attività lavorativa in forza di incarichi annuali e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd. “carta docenti”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare: “IN VIA
PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente
a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare Controparte_1
alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia €.500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo Controparte_1
formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D.
Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad Controparte_1
assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità
e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde” (cfr. conclusioni del ricorso).
L'amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché va dichiarata la sua contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
05.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova rigorosa dei rapporti di lavoro a tempo determinato dedotti in giudizio, atteso che la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che la stessa ha posto a base delle proprie domande, ai fini della fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, non può dirsi raggiunta alla luce della documentazione versata in atti.
Ed infatti, sebbene, con ordinanza del 26.03.2025, la parte ricorrente sia stata onerata della produzione dei contratti in PDF (atteso che i contratti di docenza erano stati allegati in un formato - diverso dal PDF - che non aveva consentito la loro consultazione), la stessa non ha ottemperato a quanto richiesto da Codesto Organo
Giudicante, limitandosi, con note sostitutive di udienza del 04.11.2025, a depositare copia del contratto di docenza per l'a.s. 2025/2026, non oggetto del presente giudizio.
In conclusione, quindi, le pretese avanzate dal ricorrente vanno respinte per mancanza di prova del rapporto di lavoro da cui trarrebbero fondamento.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia delle amministrazioni resistenti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 04.12.2025
IL GIUDICE
RG AR