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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 22/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MINELLI GIOVANNI, Presidente
SA AN, Relatore
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 478/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6793 DOGANE DAZI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6793 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2025 depositato il 23/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Dogane e Monopoli Ufficio delle Dogane di Venezia propone appello avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia n. 755/2024, udienza 29-10-2024, depositata il
06-12-2024 che ha annullato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. 6793/RU del 12-2-2024 notificato in pari data, relativo a dazio antidumping, dazi addizionali, e IVA all'importazione, per complessivi
€639.141,47 oltre interessi per ritardato pagamento maturati e maturandi sino alla data di effettivo pagamento dei tributi.
La controversia concerne un'ipotesi di frode del dazio antidumping in relazione all'importazione di tubi dichiarati in dogana di produzione tailandese, che l'Agenzia delle Dogane, sulla base di verifiche eseguite dall'OL, ritiene essere prodotti in Cina.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso in ragione della carenza di prova, in quanto ha ritenuto che la documentazione posta a fondamento della pretesa non sarebbe idonea a dimostrare la tesi delle Dogane in particolare per essere stato prodotto un rapporto OL parzialmente oscurato e non risultando che tale organismo abbia eseguito ulteriori verifiche nei confronti degli asseriti produttori cinesi, oltre al fatto che sono state utilizzate informazioni che il Centro di Intelligence Doganale Tailandese ha precisato che non avrebbero potuto essere utilizzate come prova in procedimenti penali.
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato tale Sentenza, chiedendone contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva, poi concessa dalla Corte adita, deducendo che vi è un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il rapporto dell'OL costituisce prova sufficiente e le normative comunitarie stabiliscono che l'impugnazione dei provvedimenti non sospendono la riscossione.
La società Resistente_1 srl replica ribadendo l'origine tailandese della merce e la mancanza di prova contraria. Invoca altresì la buona fede con applicabilità dell'art. 119 del Codice Doganale Unionale a tutela del legittimo affidamento.
Entrambe le parti richiamano e producono provvedimenti giurisprudenziali favorevoli alle rispettive tesi,
L'Ufficio produce copia della Sentenza n. 491/2024 depositata il 4-6-2024 pronunciata da altra Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, favorevole all'Ufficio che ha deciso su una fattispecie concreta originata dal medesimo rapporto finale OL (Caso OC/2020/1028/B3).
Riporta che, in primo grado, la stessa controparte, avrebbe riportato estesi stralci della Sentenza n.530 del
4-12-2023 della Corte di Giustizia di primo grado di Venezia (quella che poi è stata riformata dalla Corte di
Giustizia di secondo grado allegata), affermando che la stessa si riferiva ad un "caso identico al presente"
(pag. 9 del ricorso in primo grado) e, ancora, che il caso esaminato “presenta una pressoché totale sovrapposizione con l'oggetto del presente giudizio" (pag. 11 del ricorso in primo grado).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la Sentenza n. 491/2024 depositata il 4-6-2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Veneto ha stabilito che il rapporto finale OL (nel Caso OC/2020/1028/B3, lo stesso di cui si discute in questo giudizio) "non si basa solo su argomenti logico-statistici, ma è il risultato di una vera e propria indagine posta in essere avvalendosi della collaborazione dell'organo di controllo doganale tailandese e successivamente dando corso ad un sopralluogo presso la Società_1 confrontandosi con i responsabili di quella azienda ed acquisendo in quella sede i tabulati relativi alla individuazione delle ditte, anche italiane, acquirenti del citato prodotto.
Esso risponde, quindi, a tutti gli elementi essenziali richiesti dalla Giurisprudenza di Legittimità per riconoscergli pieno valore ai fini dell'accertamento tributario".
Tale Sentenza, che ha riformato la Sentenza di primo grado dichiarando "la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", nella articolata motivazione, non solo ha affermato che il rapporto
OL è completo e dettagliato e costituisce piena prova nel processo tributario, ma ha anche rigettato tutti gli altri motivi sostenuti dalla ricorrente e dichiarato infondati gli argomenti sui quali si basava la sentenza appellata, motivi e argomenti che si ritrovano anche nel presente giudizio.
Questa Corte, letti gli atti depositati dalle parti, non rinviene argomentazioni e fatti nel presente giudizio tali da doversi discostare dall'orientamento di questa Corte espresso con la Sentenza citata.
Dalla stessa risulta difatti che:
- la Società 1 non produce direttamente i tubi classificati nella voce doganale 7304 partendo da metallo nelle forme primarie (billette o lingotti), o comunque da materiali non classificati nella stessa voce 7304, ma si limita ad importare dalla Cina tubi prodotti in tale paese (e quindi di origine cinese) già classificati nella medesima voce con successive esportazioni nei paesi membri dell'Unione Europea;
.- vi era stata una corrispondenza tra la quantità netta di merci importate in Tailandia dalla Repubblica Popolare Cinese e la quantità netta di merci esportate nell'UE;
.-In Tailandia non è avvenuta alcuna lavorazione sufficiente a cambiare l'origine dei tubi di origine cinese che la Società 1 importava dalla Cina;
.-Il rapporto finale dell'OL prova che tutti i tubi esportati, nel periodo di riferimento, dalla Società _1 verso l'Unione
Europea erano, senza alcun dubbio, di origine cinese e quindi soggetti al dazio antidumping.
Per quanto attiene l'invocata tutela del legittimo affidamento con richiamo all'art. 119 Cdu, questa Corte non ritiene sia applicabile nel caso in esame in quanto sono stati utilizzati di origine falsi ed emessi in base a dichiarazioni fornite dall'esportatore.
Per quanto sopra l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Per tutto quanto sopra, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa Corte
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la Sentenza appellata dichiarando la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila).
Così deciso in Camera di Consiglio, lì 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
AS RA IN VA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 22/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MINELLI GIOVANNI, Presidente
SA AN, Relatore
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 478/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6793 DOGANE DAZI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6793 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2025 depositato il 23/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Dogane e Monopoli Ufficio delle Dogane di Venezia propone appello avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia n. 755/2024, udienza 29-10-2024, depositata il
06-12-2024 che ha annullato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. 6793/RU del 12-2-2024 notificato in pari data, relativo a dazio antidumping, dazi addizionali, e IVA all'importazione, per complessivi
€639.141,47 oltre interessi per ritardato pagamento maturati e maturandi sino alla data di effettivo pagamento dei tributi.
La controversia concerne un'ipotesi di frode del dazio antidumping in relazione all'importazione di tubi dichiarati in dogana di produzione tailandese, che l'Agenzia delle Dogane, sulla base di verifiche eseguite dall'OL, ritiene essere prodotti in Cina.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso in ragione della carenza di prova, in quanto ha ritenuto che la documentazione posta a fondamento della pretesa non sarebbe idonea a dimostrare la tesi delle Dogane in particolare per essere stato prodotto un rapporto OL parzialmente oscurato e non risultando che tale organismo abbia eseguito ulteriori verifiche nei confronti degli asseriti produttori cinesi, oltre al fatto che sono state utilizzate informazioni che il Centro di Intelligence Doganale Tailandese ha precisato che non avrebbero potuto essere utilizzate come prova in procedimenti penali.
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato tale Sentenza, chiedendone contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva, poi concessa dalla Corte adita, deducendo che vi è un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il rapporto dell'OL costituisce prova sufficiente e le normative comunitarie stabiliscono che l'impugnazione dei provvedimenti non sospendono la riscossione.
La società Resistente_1 srl replica ribadendo l'origine tailandese della merce e la mancanza di prova contraria. Invoca altresì la buona fede con applicabilità dell'art. 119 del Codice Doganale Unionale a tutela del legittimo affidamento.
Entrambe le parti richiamano e producono provvedimenti giurisprudenziali favorevoli alle rispettive tesi,
L'Ufficio produce copia della Sentenza n. 491/2024 depositata il 4-6-2024 pronunciata da altra Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, favorevole all'Ufficio che ha deciso su una fattispecie concreta originata dal medesimo rapporto finale OL (Caso OC/2020/1028/B3).
Riporta che, in primo grado, la stessa controparte, avrebbe riportato estesi stralci della Sentenza n.530 del
4-12-2023 della Corte di Giustizia di primo grado di Venezia (quella che poi è stata riformata dalla Corte di
Giustizia di secondo grado allegata), affermando che la stessa si riferiva ad un "caso identico al presente"
(pag. 9 del ricorso in primo grado) e, ancora, che il caso esaminato “presenta una pressoché totale sovrapposizione con l'oggetto del presente giudizio" (pag. 11 del ricorso in primo grado).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la Sentenza n. 491/2024 depositata il 4-6-2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Veneto ha stabilito che il rapporto finale OL (nel Caso OC/2020/1028/B3, lo stesso di cui si discute in questo giudizio) "non si basa solo su argomenti logico-statistici, ma è il risultato di una vera e propria indagine posta in essere avvalendosi della collaborazione dell'organo di controllo doganale tailandese e successivamente dando corso ad un sopralluogo presso la Società_1 confrontandosi con i responsabili di quella azienda ed acquisendo in quella sede i tabulati relativi alla individuazione delle ditte, anche italiane, acquirenti del citato prodotto.
Esso risponde, quindi, a tutti gli elementi essenziali richiesti dalla Giurisprudenza di Legittimità per riconoscergli pieno valore ai fini dell'accertamento tributario".
Tale Sentenza, che ha riformato la Sentenza di primo grado dichiarando "la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", nella articolata motivazione, non solo ha affermato che il rapporto
OL è completo e dettagliato e costituisce piena prova nel processo tributario, ma ha anche rigettato tutti gli altri motivi sostenuti dalla ricorrente e dichiarato infondati gli argomenti sui quali si basava la sentenza appellata, motivi e argomenti che si ritrovano anche nel presente giudizio.
Questa Corte, letti gli atti depositati dalle parti, non rinviene argomentazioni e fatti nel presente giudizio tali da doversi discostare dall'orientamento di questa Corte espresso con la Sentenza citata.
Dalla stessa risulta difatti che:
- la Società 1 non produce direttamente i tubi classificati nella voce doganale 7304 partendo da metallo nelle forme primarie (billette o lingotti), o comunque da materiali non classificati nella stessa voce 7304, ma si limita ad importare dalla Cina tubi prodotti in tale paese (e quindi di origine cinese) già classificati nella medesima voce con successive esportazioni nei paesi membri dell'Unione Europea;
.- vi era stata una corrispondenza tra la quantità netta di merci importate in Tailandia dalla Repubblica Popolare Cinese e la quantità netta di merci esportate nell'UE;
.-In Tailandia non è avvenuta alcuna lavorazione sufficiente a cambiare l'origine dei tubi di origine cinese che la Società 1 importava dalla Cina;
.-Il rapporto finale dell'OL prova che tutti i tubi esportati, nel periodo di riferimento, dalla Società _1 verso l'Unione
Europea erano, senza alcun dubbio, di origine cinese e quindi soggetti al dazio antidumping.
Per quanto attiene l'invocata tutela del legittimo affidamento con richiamo all'art. 119 Cdu, questa Corte non ritiene sia applicabile nel caso in esame in quanto sono stati utilizzati di origine falsi ed emessi in base a dichiarazioni fornite dall'esportatore.
Per quanto sopra l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Per tutto quanto sopra, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa Corte
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la Sentenza appellata dichiarando la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila).
Così deciso in Camera di Consiglio, lì 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
AS RA IN VA