Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2003, n. 11632
CASS
Sentenza 29 luglio 2003

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con il giudice relatore Dott. IG Francesco DI NANNI. Le parti in causa includevano il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, che ha proposto ricorso, e vari soggetti, tra cui membri del C.I.P. e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, che hanno presentato controricorsi e ricorsi incidentali. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano principalmente il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, sostenuto dai convenuti, che affermavano che il danno erariale fosse stato subito da un ente diverso dallo Stato, e la qualificazione della Cassa come ente pubblico strumentale.

Il giudice ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, affermando la giurisdizione della Corte dei Conti. Ha argomentato che la Cassa Conguaglio, pur essendo una gestione fuori bilancio, rientra nell'organizzazione statale e che le somme gestite, sebbene provenienti da privati, sono da considerarsi pubbliche. La Corte ha sottolineato che il danno erariale può derivare anche da atti di gestione di enti strumentali, e che la responsabilità amministrativa si estende a tutti i soggetti che operano nell'ambito della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla loro appartenenza a specifiche amministrazioni. La sentenza ha quindi cassato la decisione impugnata, rinviando alla Sezione giurisdizionale centrale d'appello per un nuovo esame.

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Massime2

In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso (art. 365 cod. proc. civ.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore.

La Cassa di Conguaglio per il Settore Elettrico, in quanto gestione fuori bilancio, costituisce organo dello Stato, e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli utenti del servizio elettrico. Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità per danno erariale conseguente alla gestione dei relativi fondi.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2003, n. 11632
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11632
Data del deposito : 29 luglio 2003

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