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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2133/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. MARIARINA CP_1 C.F._2
BARBERI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foiano della Chiana (AR), V.le della Resistenza, n. 14;
PARTE RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
), rappresentato e difeso dall'avv. MARIARINA CP_2 C.F._3
BARBERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foiano della Chiana (AR), V.le della Resistenza, n. 14;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 30.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 11.09.2023, il ricorrente ha chiesto Parte_1 che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 369/2017 emessa dal
Tribunale di Arezzo in data 23.03.2017, nei confronti del figlio , nato ad [...] il CP_2
12.01.2002, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente CP_1
Nello specifico, il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto che venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario nei confronti del figlio con CP_2
decorrenza dal mese di gennaio 2023. Ha altresì chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente CP_1
Il ricorrente, a sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che il figlio , ormai maggiorenne, CP_2
avendo trovato lavoro, sarebbe diventato economicamente indipendente e che, nonostante la piena autonomia di quest'ultimo, la resistente avrebbe continuato a pretendere il pagamento del contributo di mantenimento, pari ad € 255,00 mensili.
In ordine all'assegno divorzile, il ha rilevato che lo stesso non sarebbe più dovuto alla Pt_1 in quanto la stessa, nonostante sia stata licenziata dall'azienda in cui lavorava, avrebbe CP_1 dimostrato di avere l'attitudine al lavoro.
Il ha altresì rappresentato che la da tempo si dedicherebbe alla creazione e alla Pt_1 CP_1
vendita di bigiotteria e che la stessa avrebbe dei risparmi alle poste oltre che un rilevante patrimonio mobiliare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2023, i resistenti e CP_1
hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso, domandando la conferma del contributo CP_2 al mantenimento, o in subordine una sua riduzione, e dell'assegno divorzile.
I resistenti hanno altresì chiesto che venissero accertati e dichiarati gli arretrati relativi ai contributi. In particolare, hanno rappresentato che, nonostante abbia un lavoro a tempo indeterminato, CP_2 vivrebbe ancora presso l'abitazione materna e che la si occuperebbe ancora di tutte le spese CP_1
per il suo mantenimento ordinario.
In ordine al mancato svolgimento dell'attività lavorativa da parte della hanno rilevato che CP_1 quest'ultima, data la sua età e le sue patologie invalidanti, avrebbe difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro e che la sua situazione economica sarebbe in realtà peggiorata rispetto al passato.
Riguardo al patrimonio mobiliare, hanno asserito che lo stesso consisterebbe in piccoli risparmi accantonati per la malattia della oltre che per il futuro dei figli. CP_1
Da ultimo, i resistenti hanno rilevato che la grave situazione economica della non le CP_1 permetterebbe di sostenere l'affitto di una casa e che per tale motivo la stessa vivrebbe con i figli presso l'abitazione materna.
All'udienza del 14.12.2023, considerato l'accordo delle parti sul punto, è stato revocato il contributo al mantenimento ordinario a favore del figlio maggiorenne , pari ad € 255,00 mensili, a CP_2
decorrere dal mese di dicembre 2023.
All'udienza del 17.12.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio per rassegnare le conclusioni congiunte.
All'udienza del 30.01.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti.
Con decreto del 03.02.2025, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 30.01.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“1. dichiarare revocato e non dovuto, con decorrenza dal mese di gennaio 2023 compreso, il contributo al mantenimento del figlio e a carico del padre, nella misura di Euro 255,00 CP_2
al mese;
2. dichiarare revocato e non dovuto, con decorrenza dal mese di gennaio 2023 compreso, l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie a carico del padre per il figlio CP_2
3. le parti danno atto che l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e il 50% delle CP_2
spese straordinarie di cui sopra, su espresso accordo delle parti stesse, è stato revocato dal G.I.
Dott.ssa Faltoni, con verbale del 14.12.2023 nel procedimento iscritto dinnanzi al Tribunale di
Arezzo al n. 2133/2023, con decorrenza dal dicembre 2023; 4. dichiarare revocato con decorrenza dal mese di dicembre 2024, il contributo al mantenimento della moglie nella misura fissata di Euro 163,83 al mese e per l'effetto il Sig. si obbliga Parte_1
a versare, a titolo di assegno divorzile una tantum, alla Sig.ra la somma di Euro CP_1
16.500,00 (Euro sedicimilacinquento,00) secondo le seguenti modalità: Euro 6.500,00 (Euro seimilacinquencento,00) a mezzo di assegno circolare intestato alla stessa all'udienza odierna, tanto che la Sig.ra ne rilascia quietanza liberatoria e la restante parte di Euro 10.000,00 CP_1
(Euro diecimila,00) sempre a mezzo di assegni circolare intestato alla Sig.ra da CP_1
versarsi alla prossima udienza da tenersi entro il 31 gennaio 2024, ove la stessa ne rilascerà quietanza liberatori;
detta somma è comunque comprensiva della quota di TFR per il periodo concomitante tra il matrimonio ed il rapporto di lavoro vantata dalla Sig.ra CP_1
5. il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , continuerà a versare alla madre Per_1
la somma di Euro 298,43 rivalutata Istat con base novembre 2023, oltre la metà delle spese straordinarie secondo le linee guida attualmente in vigore presso il Tribunale di Arezzo del 22 dicembre 2022, mentre resterà al 50% tra i genitori l'assegno unico universale per il predetto figlio;
le obbligazioni di cui al presente punto verranno meno nel momento in cui figlio sarà Per_1
economicamente indipendente, momento in cui cesserà automaticamente ogni contributo economico
a carico del padre;
6. con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente verbale, le parti dichiarano e riconoscono di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale e di nulla avere più a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e/ o ragione;
7. spese legali compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori legali al vincolo di solidarietà professionale.”
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 30.01.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
30.01.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14.02.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2133/2023 promossa da:
), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. MARIARINA CP_1 C.F._2
BARBERI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foiano della Chiana (AR), V.le della Resistenza, n. 14;
PARTE RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
), rappresentato e difeso dall'avv. MARIARINA CP_2 C.F._3
BARBERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foiano della Chiana (AR), V.le della Resistenza, n. 14;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 30.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 11.09.2023, il ricorrente ha chiesto Parte_1 che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 369/2017 emessa dal
Tribunale di Arezzo in data 23.03.2017, nei confronti del figlio , nato ad [...] il CP_2
12.01.2002, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente CP_1
Nello specifico, il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto che venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario nei confronti del figlio con CP_2
decorrenza dal mese di gennaio 2023. Ha altresì chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente CP_1
Il ricorrente, a sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che il figlio , ormai maggiorenne, CP_2
avendo trovato lavoro, sarebbe diventato economicamente indipendente e che, nonostante la piena autonomia di quest'ultimo, la resistente avrebbe continuato a pretendere il pagamento del contributo di mantenimento, pari ad € 255,00 mensili.
In ordine all'assegno divorzile, il ha rilevato che lo stesso non sarebbe più dovuto alla Pt_1 in quanto la stessa, nonostante sia stata licenziata dall'azienda in cui lavorava, avrebbe CP_1 dimostrato di avere l'attitudine al lavoro.
Il ha altresì rappresentato che la da tempo si dedicherebbe alla creazione e alla Pt_1 CP_1
vendita di bigiotteria e che la stessa avrebbe dei risparmi alle poste oltre che un rilevante patrimonio mobiliare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2023, i resistenti e CP_1
hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso, domandando la conferma del contributo CP_2 al mantenimento, o in subordine una sua riduzione, e dell'assegno divorzile.
I resistenti hanno altresì chiesto che venissero accertati e dichiarati gli arretrati relativi ai contributi. In particolare, hanno rappresentato che, nonostante abbia un lavoro a tempo indeterminato, CP_2 vivrebbe ancora presso l'abitazione materna e che la si occuperebbe ancora di tutte le spese CP_1
per il suo mantenimento ordinario.
In ordine al mancato svolgimento dell'attività lavorativa da parte della hanno rilevato che CP_1 quest'ultima, data la sua età e le sue patologie invalidanti, avrebbe difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro e che la sua situazione economica sarebbe in realtà peggiorata rispetto al passato.
Riguardo al patrimonio mobiliare, hanno asserito che lo stesso consisterebbe in piccoli risparmi accantonati per la malattia della oltre che per il futuro dei figli. CP_1
Da ultimo, i resistenti hanno rilevato che la grave situazione economica della non le CP_1 permetterebbe di sostenere l'affitto di una casa e che per tale motivo la stessa vivrebbe con i figli presso l'abitazione materna.
All'udienza del 14.12.2023, considerato l'accordo delle parti sul punto, è stato revocato il contributo al mantenimento ordinario a favore del figlio maggiorenne , pari ad € 255,00 mensili, a CP_2
decorrere dal mese di dicembre 2023.
All'udienza del 17.12.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio per rassegnare le conclusioni congiunte.
All'udienza del 30.01.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti.
Con decreto del 03.02.2025, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 30.01.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“1. dichiarare revocato e non dovuto, con decorrenza dal mese di gennaio 2023 compreso, il contributo al mantenimento del figlio e a carico del padre, nella misura di Euro 255,00 CP_2
al mese;
2. dichiarare revocato e non dovuto, con decorrenza dal mese di gennaio 2023 compreso, l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie a carico del padre per il figlio CP_2
3. le parti danno atto che l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e il 50% delle CP_2
spese straordinarie di cui sopra, su espresso accordo delle parti stesse, è stato revocato dal G.I.
Dott.ssa Faltoni, con verbale del 14.12.2023 nel procedimento iscritto dinnanzi al Tribunale di
Arezzo al n. 2133/2023, con decorrenza dal dicembre 2023; 4. dichiarare revocato con decorrenza dal mese di dicembre 2024, il contributo al mantenimento della moglie nella misura fissata di Euro 163,83 al mese e per l'effetto il Sig. si obbliga Parte_1
a versare, a titolo di assegno divorzile una tantum, alla Sig.ra la somma di Euro CP_1
16.500,00 (Euro sedicimilacinquento,00) secondo le seguenti modalità: Euro 6.500,00 (Euro seimilacinquencento,00) a mezzo di assegno circolare intestato alla stessa all'udienza odierna, tanto che la Sig.ra ne rilascia quietanza liberatoria e la restante parte di Euro 10.000,00 CP_1
(Euro diecimila,00) sempre a mezzo di assegni circolare intestato alla Sig.ra da CP_1
versarsi alla prossima udienza da tenersi entro il 31 gennaio 2024, ove la stessa ne rilascerà quietanza liberatori;
detta somma è comunque comprensiva della quota di TFR per il periodo concomitante tra il matrimonio ed il rapporto di lavoro vantata dalla Sig.ra CP_1
5. il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , continuerà a versare alla madre Per_1
la somma di Euro 298,43 rivalutata Istat con base novembre 2023, oltre la metà delle spese straordinarie secondo le linee guida attualmente in vigore presso il Tribunale di Arezzo del 22 dicembre 2022, mentre resterà al 50% tra i genitori l'assegno unico universale per il predetto figlio;
le obbligazioni di cui al presente punto verranno meno nel momento in cui figlio sarà Per_1
economicamente indipendente, momento in cui cesserà automaticamente ogni contributo economico
a carico del padre;
6. con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente verbale, le parti dichiarano e riconoscono di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale e di nulla avere più a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e/ o ragione;
7. spese legali compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori legali al vincolo di solidarietà professionale.”
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 30.01.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
30.01.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14.02.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni