TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 30 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2304/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , in qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la patria potestà sulla minore nata il [...] rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Carmelina Salvatore per procura alle liti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campobasso alla Via E. Gammieri n. 6
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio
Legale della Direzione Centrale Metropolitana.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 23.10.2024 la ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato, per la figli , la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di frequenza Persona_1 ex art. 1 L. 289/90; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento CP_1 della condizione di invalidità per l'indennità di frequenza dalla data della domanda amministrativa del
16.11.2022, con vittoria di spese.
pagina 1 di 3 A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della valutazione precedentemente esperita, essendo stata omessa dal Ctu, sia la valutazione del quadro clinico diagnosticato dagli specialisti circa le difficoltà incontrate dalla minore in ogni materia scolastica, sia gli aiuti specialistici di affiancamento messi in atto in maniera continuativa dai genitori, necessari per lavorare sulla compensazione delle abilità deficitarie per un sostegno psicologico e incentrato sull'acquisizione di una progressiva autonomia della minore.
In giudizio si è costituito l' con memoria depositata in data 15 gennaio 2025 con la quale ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso in opposizione.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge ed i motivi di opposizione, il giudice disponeva una nuova consulenza.
La causa è stata quindi decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Nel merito l'opposizione va accolta.
Il consulente, esaminata la documentazione, visitata la minore, ha accertato (in questo concordemente al precedente consulente) che essa risulta affetta da disturbo delle abilità matematiche e dell'apprendimento.
Su richiesta del giudice, nella relazione integrativa, ha evidenziato le criticità riscontrate nel giudizio del consulente della fase di atpo precisando che il disturbo specifico delle abilità matematiche è stato sottovalutato dal precedente consulente e deve essere considerato, anche se isolato, rientrante nella definizione più ampia del DSA (disturbo specifico dell'apprendimento); il precedente Ctu, inoltre ha negato la prestazione affermando che l'infermità non determina la necessità di costante impegno riabilitativo laddove, nella documentazione agli atti, antecedenti alla prima visita, è presente un piano didattico personalizzato (28/10/2021) ad opera dell'Istituto Comprensivo “Via XVI settembre” di
Civitavecchia (RM), nonché uno del 12/04/2024 a firma della dottoressa , Psicologa;
una Parte_2 certificazione a firma della dottoressa specialista in Psicologia, e della dottoressa Persona_2
specialista in Logopedia del 27/09/2021. Persona_3
Il consulente conclude, pertanto, per la sussistenza dei requisiti sanitari con decorrenza dalla domanda amministrativa (novembre 2022) essendo, prima della presentazione dell'istanza, già presente la sopracitata documentazione.
Il giudice condivide le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, ritenendo la relazione esauriente e priva di vizi logici, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
Le spese seguono, come di regola la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore così dispone:
[...] Persona_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la minore possiede il Persona_1 requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 L.
289/90 a decorrere dalla domanda amministrativa (novembre 2022);
b) condanna parte resistente al pagamento del compenso professionale in favore della parte ricorrente che liquida, per le due fasi del giudizio, in complessivi € 3.497,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Civitavecchia, 30/10/2025
Il Giudice
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 30 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2304/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , in qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la patria potestà sulla minore nata il [...] rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Carmelina Salvatore per procura alle liti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campobasso alla Via E. Gammieri n. 6
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio
Legale della Direzione Centrale Metropolitana.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 23.10.2024 la ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato, per la figli , la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di frequenza Persona_1 ex art. 1 L. 289/90; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento CP_1 della condizione di invalidità per l'indennità di frequenza dalla data della domanda amministrativa del
16.11.2022, con vittoria di spese.
pagina 1 di 3 A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della valutazione precedentemente esperita, essendo stata omessa dal Ctu, sia la valutazione del quadro clinico diagnosticato dagli specialisti circa le difficoltà incontrate dalla minore in ogni materia scolastica, sia gli aiuti specialistici di affiancamento messi in atto in maniera continuativa dai genitori, necessari per lavorare sulla compensazione delle abilità deficitarie per un sostegno psicologico e incentrato sull'acquisizione di una progressiva autonomia della minore.
In giudizio si è costituito l' con memoria depositata in data 15 gennaio 2025 con la quale ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso in opposizione.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge ed i motivi di opposizione, il giudice disponeva una nuova consulenza.
La causa è stata quindi decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Nel merito l'opposizione va accolta.
Il consulente, esaminata la documentazione, visitata la minore, ha accertato (in questo concordemente al precedente consulente) che essa risulta affetta da disturbo delle abilità matematiche e dell'apprendimento.
Su richiesta del giudice, nella relazione integrativa, ha evidenziato le criticità riscontrate nel giudizio del consulente della fase di atpo precisando che il disturbo specifico delle abilità matematiche è stato sottovalutato dal precedente consulente e deve essere considerato, anche se isolato, rientrante nella definizione più ampia del DSA (disturbo specifico dell'apprendimento); il precedente Ctu, inoltre ha negato la prestazione affermando che l'infermità non determina la necessità di costante impegno riabilitativo laddove, nella documentazione agli atti, antecedenti alla prima visita, è presente un piano didattico personalizzato (28/10/2021) ad opera dell'Istituto Comprensivo “Via XVI settembre” di
Civitavecchia (RM), nonché uno del 12/04/2024 a firma della dottoressa , Psicologa;
una Parte_2 certificazione a firma della dottoressa specialista in Psicologia, e della dottoressa Persona_2
specialista in Logopedia del 27/09/2021. Persona_3
Il consulente conclude, pertanto, per la sussistenza dei requisiti sanitari con decorrenza dalla domanda amministrativa (novembre 2022) essendo, prima della presentazione dell'istanza, già presente la sopracitata documentazione.
Il giudice condivide le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, ritenendo la relazione esauriente e priva di vizi logici, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
Le spese seguono, come di regola la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore così dispone:
[...] Persona_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la minore possiede il Persona_1 requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 L.
289/90 a decorrere dalla domanda amministrativa (novembre 2022);
b) condanna parte resistente al pagamento del compenso professionale in favore della parte ricorrente che liquida, per le due fasi del giudizio, in complessivi € 3.497,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Civitavecchia, 30/10/2025
Il Giudice
pagina 3 di 3