Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3585
CS
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 81/1993 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960

    Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado. La previsione di un limite massimo di sottoscrizioni ha la funzione di evitare aggravi amministrativi, concentrazioni massive di sottoscrittori, e pressioni sull'elettorato. La Corte Costituzionale ha escluso la possibilità di valutare in concreto se il superamento del numero massimo abbia comportato un vulnus ai principi tutelati. Riconoscere un potere di apprezzamento discrezionale alla Commissione elettorale o al giudice implicherebbe un'inammissibile integrazione della norma. Le forme dei procedimenti elettorali hanno natura sostanziale e richiedono massima diligenza nella loro osservanza.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell’esistenza del potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso

    Il Collegio osserva che, a differenza della lettera e) che prevede la riduzione delle liste con eccesso di candidati (cancellando gli ultimi nomi), la lettera a) dello stesso articolo, relativa alle sottoscrizioni, prevede l'eliminazione della lista nella sua interezza se non raggiunge il numero richiesto. Pertanto, l'Ufficio elettorale non avrebbe potuto escludere o ridurre le firme ex officio. Inoltre, il funzionario non era tenuto a far rilevare la mancata osservanza di formalità, la cui osservanza compete alla diligenza dei rappresentanti di lista.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell’istanza di stralcio volontaria

    Il Collegio ritiene la conclusione del giudice di primo grado condivisibile. La ricevuta rilasciata dal segretario comunale in data 24 aprile 2026 non riporta alcuna istanza di stralcio. L'istanza presentata dagli appellanti, che affermava la nullità per illeggibilità di alcune firme (pur autenticate), esula dalle verifiche di competenza della Commissione elettorale, implica l'annullamento di dichiarazioni di elettori da parte di un terzo soggetto, e richiede un'attività di individuazione e valutazione complessa e non agevole, incompatibile con le esigenze di semplificazione della materia elettorale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3585
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3585
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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