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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5013/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera RI, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5013.2021 del ruolo generale, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani;
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Vicidomini e Luca Savarese;
CP_1
OPPOSTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “nel merito, in via preliminare e in accoglimento dell'opposizione: - accertare e dichiarare la improponibilità, inammissibilità ed illegittimità del precetto in quanto oggetto di frazionamento e duplicazione dell'azione; - nel merito, in via principale e in accoglimento dell'opposizione: - previo accertamento e declaratoria che il credito vantato dalla IG.ra nei confronti dell'opponente CP_1 Parte_1
in virtù della ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. resa nel giudizio R.G. n.
[...]
980/2020 Tribunale di Nocera RI in data 18/12/2020, pari ad Euro 5.927,14, è stato già pagato con detrazione dal conto all'opposta in data 17/07/2019 e quindi prima dell'instaurazione del citato giudizio di cognizione sommaria incardinato con ricorso depositato il 18/02/2020, annullare e/o dichiarare nullo, illegittimo e comunque inefficace l'atto
pagina 1 di 7 di precetto notificato a mezzo pec in data 04/10/2021, e comunque perché infondato in fatto e diritto - in ogni caso accertato e dichiarato che la duplicazione dell'azione, così promossa dalla IG.ra , integra di responsabilità ex art.96 commi 1 e 2 c.p.c., condannarla al CP_1 pagamento di una somma che questo Ill.mo Tribunale vorrà equitativamente determinare.
Con vittoria di spese di lite.”. Per il convenuto: “ rigettare l'opposizione svolta e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il precetto notificato dalla sig.ra Condannare la CP_1 banca in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite Parte_1
e con attribuzione maggiorate per la temerarietà della svolta opposizione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 4.10.2021, con il quale la sig.ra , agendo sulla scorta del titolo CP_1 esecutivo costituito dall'ordinanza n. 11786/2020 del 18.12.2020 (Rg n. 980/2020) emessa dal Tribunale di Nocera RI a seguito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva alla
, in persona del legale rappresentante p.t., il Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 6.268,91 (di cui € 5.927,14 per sorta capitale).
A sostegno della domanda eccepiva: a) la nullità del precetto per adempimento ed estinzione dell'obbligazione dedotta;
b) abuso degli strumenti processuali-divieto di frazionamento del credito e pluralità dei precetti;
c) inesistenza oggettiva del credito fatto valere nell'atto di precetto-violazione dell'art. 128 bis TUB e 116 c.p.c.
pagina 2 di 7 Parte opposta era socia accomandataria della società in accomandita semplice “Boutique ed era titolare, presso la Controparte_2 Parte_1 filiale di Nocera RI, sino all'anno 2017 del conto corrente n. 613779.68; da un'analisi del predetto rapporto la cliente riteneva di essere creditrice nei confronti della della Pt_1 somma di € 52.294,79 di cui € 5.297,14 indebitamente pagati a titolo di commissioni di disponibilità immediata fondi, “c.d.f.”, le cui somme venivano bonariamente richieste alla con esito negativo. Pertanto, la sig.ra depositava ricorso innanzi all' Pt_1 CP_1 CP_3
– Collegio di Napoli, giudizio incardinato al n. 1086145 del 2018, definito con provvedimento dell'11.6.2019 con il quale l dichiarava la banca tenuta alla restituzione della somma CP_3 illegittimamente percepita a titolo di c.d.f. per € 5.927,15, non potendosi pronunciare sulle restanti somme dovute alla creditrice in quanto era necessaria un'attività di consulenza preclusa all' in ottemperanza al provvedimento dell' in un primo momento la CP_3 CP_3 si era resa disponibile al pagamento di quanto accertato, dopodichè disconosceva il Pt_1 debito ed affermava di aver provveduto all'adempimento del provvedimento mediante
“l'abbattimento del debito a carico della stessa per tale importo”.
La sig.ra dunque, ritenendo non sussistente alcun debito nei confronti della CP_1 Pt_1 adiva l'intestato Tribunale di Nocera RI proponendo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere il pagamento di quanto dovutole, giudizio incardinato al n. Rg 980/2020 e definito con ordinanza del 18.12.20, n. 11786, rep. 117 con il quale l'Istituto Bancario veniva condannato al pagamento della somma di € 5.927,14, oltre interessi, in favore della sig.ra nonché € 2.800,00 per le spese legali, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA, se CP_1 dovuta e C.P.A, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario. Parte opposta provvedeva, pertanto, alla notifica del titolo esecutivo e del precetto (uno per la sorta capitale e un altro per le spese legali) in data 8.4.2021, cui faceva seguito la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, oggetto dell'impugnazione, in data 4.10.2021.
Con la presente opposizione, parte opponente contestava la legittimità del precetto notificatogli in data 4.10.2021 in quanto sosteneva che il debito era estinto avendo la Pt_1 diligentemente provveduto a scalare l'importo stabilito in sede arbitrale dal saldo complessivo del c/c della nonché a versare la somma di € 200,00 in favore della Banca d'Italia su CP_1 istruzioni della stessa e di € 20,00 quale rimborso spese della procedura arbitrale alla IG.ra il tutto in data 17.7.19 e, quindi, antecedentemente al deposito del ricorso per il CP_1 procedimento sommario, avvenuto in data 18.2.2020. Inoltre, la eccepiva l'abuso degli Pt_1 strumenti processuali poichè riteneva che parte opposta aveva proceduto al frazionamento pagina 3 di 7 del credito per aver notificato in data 8.4.2021 due atti di precetto, uno per la sorta capitale e uno per le spese legali, seguiti da altri due identici atti di precetto in rinnovazione in data
4.10.2021, nonostante i precetti notificati precedentemente fossero perfettamente efficaci perché opposti. Infine, parte opponente contestava la violazione dell'art. 128 bis TUB e 116
c.p.c avendo il Giudice adito ex art. 702 bis c.p.c. basato il proprio convincimento in base al decisum dell'Arbitro Bancario, cui nessuna efficacia e valenza è riconosciuta dalla legge, considerandola erroneamente una prova atipica ex art. 116 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 25.1.2022 si costituiva parte opposta che, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, disconoscendo il debito della sig.ra nei confronti della Banca, ma ritenendo semmai vero il contrario, CP_1 ovvero che era parte opposta creditrice verso l'Istituto Bancario. Proprio per questo motivo, la sig.ra era stata costretta ad adire il Tribunale di Nocera RI per ottenere un titolo in CP_1 cui le fosse riconosciuta come dovuta la somma di euro 5.927,15 a titolo di commissioni di disponibilità immediata fondi, indebitamente pagati.
Relativamente al presunto frazionamento del credito, parte opposta precisava di aver notificato il titolo (ordinanza n. 11786/2020 del 18/12/2020) ed il precetto in data 8.4.2021, uno per la sorta capitale e l'altro per le spese legali, e di aver notificato atto di precetto in rinnovazione, per la parte e per l'avvocato antistatario, in data 4.10.2021, dopo il rigetto dell'invocata sospensione sia da parte del Tribunale di Nocera RI (giudizio di opposizione al precetto notificato in data 8.4.2021 ed incardinato al n. Rg 1988/2021) che della Corte di Appello di Salerno nel giudizio incardinato al n. Rg.388/2021 (reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera RI del 18.12.20, n. 11786, rep. 117/2021).
Nelle more del giudizio, però, la provvedeva al pagamento delle somme precettate, Pt_1 ovvero dell'importo di € 6.268,91 pagato con bonifico del 25.10.2021, codice transazione TRX
ID: A103749171901030481424714200IT, quale sorta alla sig.ra importo comprensivo CP_1 della somma di € 269,10 preteso per la redazione dell'atto di precetto impugnato, e della somma di 3.678,22 pagato con bonifico del 25/10/2021, codice transazione TRX ID:
A103749262401030481424714200IT su conto intestato al Savarese, pagamento effettuato senza acquiescenza alcuna alle ragioni avversarie e comprensivo della somma di €
269,10 preteso per la redazione dell'atto di precetto, di cui ne veniva richiesta la restituzione con comparsa conclusionale.
Con le memorie ex art. 183 comma 1, la dichiarava di aver provveduto al pagamento Pt_1
“dopo essere stata raggiunta dal pignoramento mobiliare di controparte”, il cui versamento, pagina 4 di 7 tra l'altro, non veniva disconosciuto da parte opposta, che nella comparsa di costituzione dichiarava di aver ricevuto il pagamento seppur “in maniera del tutto arbitraria, non eseguito nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario, omettendo gli importi dovuti per l'esecuzione intrapresa per i quali si formula riserva di ripetizione”.
Tutto quanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di
Cassazione ordinanza n. 22090/2021). L'opposizione si articola su presunti fatti estintivi preesistenti ed anteriori alla formazione del titolo e come tali inammissibili in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., ovvero su un presunto debito della parte opposta nei confronti della antecedente alla formazione del titolo su cui si fonda il precetto, e dal quale Pt_1 sarebbe stato scalato l'importo stabilito in sede arbitrale dal saldo complessivo del c/c della
CP_1
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, nonché fatti anteriori alla sua formazione, si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza, di guisa, tali motivi non sono rilevabili in sede di opposizione.
Tuttavia, è pacifico e non contestato l'intervenuto pagamento della somma di € 6.268,91 versata con bonifico del 25.10.2021, quale sorta alla sig.ra nonché dell'importo di € CP_1
3.678,22 pagato con bonifico del 25/10/2021, su conto intestato all' Avv. Savarese, come emerge dalla documentazione versata in atti e dalla dichiarazione dello stesso procuratore sia pagina 5 di 7 nella costituzione in giudizio che nella missiva inviata alla Banca il 25.10.2025, nella quale dichiarava che “le somme bonificate sono da considerarsi solo quale acconto sul maggiore dovuto, essendo a carico del debitore anche le spese relative Parte_1 all'esecuzione”, contestando, pertanto, solo l'omesso versamento delle spese della procedura esecutiva.
Nonostante il pagamento avveniva senza acquiescenza alcuna alle ragioni avversarie, al solo fine di evitare l'esecuzione, non può essere accolta la richiesta di restituzione di quanto versato avanzata dall'opponente.
Invero, il pagamento è stato eseguito dopo la notifica del precetto, in base ad un titolo esecutivo giudiziale valido (ordinanza n. 11786/2020 del 18/12/2020-Tribunale CP_4
) e non travolto da impugnazione accolta;
difatti, la Corte di Appello di Salerno con
[...] sentenza n. 1011/22 giudizio incardinato al n. Rg. 388.2021 rigettava l'appello avverso l'ordinanza n. 11786/2020 del Tribunale di Nocera RI.
Inoltre, il fatto che il pagamento sia avvenuto senza acquiescenza alcuna alle ragioni avversarie non muta la sua natura satisfattiva, né attribuisce all'opponente un diritto alla restituzione, salvo che il titolo venga successivamente privato della sua efficacia, il che consentirebbe alla Banca di esperire azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033.
Diversamente, nel caso oggetto del giudizio a quo, il pagamento è stato eseguito in forza di un titolo giudiziale valido e, pertanto, costituisce adempimento di un'obbligazione e non è soggetto a ripetizione ex art. 2033.
Relativamente all'eccezione di frazionamento del credito rilevata da parte opponente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pendenza del procedimento esecutivo non impedisce la rinnovazione dell'atto di precetto che gli ha dato inizio (cfr Cass. Civ., sentenza
23 ottobre 2012, n. 18161) ed ancora “la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima, purchè non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando altrimenti non giustificabili”
(Cass. Civ. 9 maggio 2006, n. 10613; Cass. Civ. 7 agosto 2012, n. 14189).
Dunque, si considera legittima l'attività svolta da parte opposta che ha notificato atto di precetto in rinnovazione in data 4.10.2021 con contenuto identico a quello dei precedenti precetti notificati in data 8.4.2021, trattandosi di una semplice rinnovazione del precetto che non aumenta, non aggiunge e non richiede alcuna somma ulteriore rispetto al dovuto.
Infine, non può dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento dell'importo precettato poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione pagina 6 di 7 della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n. 1257); diversamente, nel caso di specie persiste l'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, essendo giunte a conclusioni discordanti, persistendo parte opponente nella tesi dell'avvenuto pagamento ancor prima della proposizione del ricorso ex art. 702 bis e mantenendo così integro l'interesse ad una pronuncia giudiziale;
lo stesso dicasi per parte opposta, che insisteva per il rigetto dell'opposizione.
In considerazione della natura tecnica della decisione e della complessità della materia trattata, appaiono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera RI, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda di restituzione dell'importo versato dall'opponente in esecuzione del precetto notificato in data 4.10.2021;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Si comunichi.
20.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera RI, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5013.2021 del ruolo generale, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani;
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Vicidomini e Luca Savarese;
CP_1
OPPOSTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “nel merito, in via preliminare e in accoglimento dell'opposizione: - accertare e dichiarare la improponibilità, inammissibilità ed illegittimità del precetto in quanto oggetto di frazionamento e duplicazione dell'azione; - nel merito, in via principale e in accoglimento dell'opposizione: - previo accertamento e declaratoria che il credito vantato dalla IG.ra nei confronti dell'opponente CP_1 Parte_1
in virtù della ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. resa nel giudizio R.G. n.
[...]
980/2020 Tribunale di Nocera RI in data 18/12/2020, pari ad Euro 5.927,14, è stato già pagato con detrazione dal conto all'opposta in data 17/07/2019 e quindi prima dell'instaurazione del citato giudizio di cognizione sommaria incardinato con ricorso depositato il 18/02/2020, annullare e/o dichiarare nullo, illegittimo e comunque inefficace l'atto
pagina 1 di 7 di precetto notificato a mezzo pec in data 04/10/2021, e comunque perché infondato in fatto e diritto - in ogni caso accertato e dichiarato che la duplicazione dell'azione, così promossa dalla IG.ra , integra di responsabilità ex art.96 commi 1 e 2 c.p.c., condannarla al CP_1 pagamento di una somma che questo Ill.mo Tribunale vorrà equitativamente determinare.
Con vittoria di spese di lite.”. Per il convenuto: “ rigettare l'opposizione svolta e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il precetto notificato dalla sig.ra Condannare la CP_1 banca in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite Parte_1
e con attribuzione maggiorate per la temerarietà della svolta opposizione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 4.10.2021, con il quale la sig.ra , agendo sulla scorta del titolo CP_1 esecutivo costituito dall'ordinanza n. 11786/2020 del 18.12.2020 (Rg n. 980/2020) emessa dal Tribunale di Nocera RI a seguito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva alla
, in persona del legale rappresentante p.t., il Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 6.268,91 (di cui € 5.927,14 per sorta capitale).
A sostegno della domanda eccepiva: a) la nullità del precetto per adempimento ed estinzione dell'obbligazione dedotta;
b) abuso degli strumenti processuali-divieto di frazionamento del credito e pluralità dei precetti;
c) inesistenza oggettiva del credito fatto valere nell'atto di precetto-violazione dell'art. 128 bis TUB e 116 c.p.c.
pagina 2 di 7 Parte opposta era socia accomandataria della società in accomandita semplice “Boutique ed era titolare, presso la Controparte_2 Parte_1 filiale di Nocera RI, sino all'anno 2017 del conto corrente n. 613779.68; da un'analisi del predetto rapporto la cliente riteneva di essere creditrice nei confronti della della Pt_1 somma di € 52.294,79 di cui € 5.297,14 indebitamente pagati a titolo di commissioni di disponibilità immediata fondi, “c.d.f.”, le cui somme venivano bonariamente richieste alla con esito negativo. Pertanto, la sig.ra depositava ricorso innanzi all' Pt_1 CP_1 CP_3
– Collegio di Napoli, giudizio incardinato al n. 1086145 del 2018, definito con provvedimento dell'11.6.2019 con il quale l dichiarava la banca tenuta alla restituzione della somma CP_3 illegittimamente percepita a titolo di c.d.f. per € 5.927,15, non potendosi pronunciare sulle restanti somme dovute alla creditrice in quanto era necessaria un'attività di consulenza preclusa all' in ottemperanza al provvedimento dell' in un primo momento la CP_3 CP_3 si era resa disponibile al pagamento di quanto accertato, dopodichè disconosceva il Pt_1 debito ed affermava di aver provveduto all'adempimento del provvedimento mediante
“l'abbattimento del debito a carico della stessa per tale importo”.
La sig.ra dunque, ritenendo non sussistente alcun debito nei confronti della CP_1 Pt_1 adiva l'intestato Tribunale di Nocera RI proponendo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere il pagamento di quanto dovutole, giudizio incardinato al n. Rg 980/2020 e definito con ordinanza del 18.12.20, n. 11786, rep. 117 con il quale l'Istituto Bancario veniva condannato al pagamento della somma di € 5.927,14, oltre interessi, in favore della sig.ra nonché € 2.800,00 per le spese legali, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA, se CP_1 dovuta e C.P.A, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario. Parte opposta provvedeva, pertanto, alla notifica del titolo esecutivo e del precetto (uno per la sorta capitale e un altro per le spese legali) in data 8.4.2021, cui faceva seguito la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, oggetto dell'impugnazione, in data 4.10.2021.
Con la presente opposizione, parte opponente contestava la legittimità del precetto notificatogli in data 4.10.2021 in quanto sosteneva che il debito era estinto avendo la Pt_1 diligentemente provveduto a scalare l'importo stabilito in sede arbitrale dal saldo complessivo del c/c della nonché a versare la somma di € 200,00 in favore della Banca d'Italia su CP_1 istruzioni della stessa e di € 20,00 quale rimborso spese della procedura arbitrale alla IG.ra il tutto in data 17.7.19 e, quindi, antecedentemente al deposito del ricorso per il CP_1 procedimento sommario, avvenuto in data 18.2.2020. Inoltre, la eccepiva l'abuso degli Pt_1 strumenti processuali poichè riteneva che parte opposta aveva proceduto al frazionamento pagina 3 di 7 del credito per aver notificato in data 8.4.2021 due atti di precetto, uno per la sorta capitale e uno per le spese legali, seguiti da altri due identici atti di precetto in rinnovazione in data
4.10.2021, nonostante i precetti notificati precedentemente fossero perfettamente efficaci perché opposti. Infine, parte opponente contestava la violazione dell'art. 128 bis TUB e 116
c.p.c avendo il Giudice adito ex art. 702 bis c.p.c. basato il proprio convincimento in base al decisum dell'Arbitro Bancario, cui nessuna efficacia e valenza è riconosciuta dalla legge, considerandola erroneamente una prova atipica ex art. 116 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 25.1.2022 si costituiva parte opposta che, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, disconoscendo il debito della sig.ra nei confronti della Banca, ma ritenendo semmai vero il contrario, CP_1 ovvero che era parte opposta creditrice verso l'Istituto Bancario. Proprio per questo motivo, la sig.ra era stata costretta ad adire il Tribunale di Nocera RI per ottenere un titolo in CP_1 cui le fosse riconosciuta come dovuta la somma di euro 5.927,15 a titolo di commissioni di disponibilità immediata fondi, indebitamente pagati.
Relativamente al presunto frazionamento del credito, parte opposta precisava di aver notificato il titolo (ordinanza n. 11786/2020 del 18/12/2020) ed il precetto in data 8.4.2021, uno per la sorta capitale e l'altro per le spese legali, e di aver notificato atto di precetto in rinnovazione, per la parte e per l'avvocato antistatario, in data 4.10.2021, dopo il rigetto dell'invocata sospensione sia da parte del Tribunale di Nocera RI (giudizio di opposizione al precetto notificato in data 8.4.2021 ed incardinato al n. Rg 1988/2021) che della Corte di Appello di Salerno nel giudizio incardinato al n. Rg.388/2021 (reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera RI del 18.12.20, n. 11786, rep. 117/2021).
Nelle more del giudizio, però, la provvedeva al pagamento delle somme precettate, Pt_1 ovvero dell'importo di € 6.268,91 pagato con bonifico del 25.10.2021, codice transazione TRX
ID: A103749171901030481424714200IT, quale sorta alla sig.ra importo comprensivo CP_1 della somma di € 269,10 preteso per la redazione dell'atto di precetto impugnato, e della somma di 3.678,22 pagato con bonifico del 25/10/2021, codice transazione TRX ID:
A103749262401030481424714200IT su conto intestato al Savarese, pagamento effettuato senza acquiescenza alcuna alle ragioni avversarie e comprensivo della somma di €
269,10 preteso per la redazione dell'atto di precetto, di cui ne veniva richiesta la restituzione con comparsa conclusionale.
Con le memorie ex art. 183 comma 1, la dichiarava di aver provveduto al pagamento Pt_1
“dopo essere stata raggiunta dal pignoramento mobiliare di controparte”, il cui versamento, pagina 4 di 7 tra l'altro, non veniva disconosciuto da parte opposta, che nella comparsa di costituzione dichiarava di aver ricevuto il pagamento seppur “in maniera del tutto arbitraria, non eseguito nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario, omettendo gli importi dovuti per l'esecuzione intrapresa per i quali si formula riserva di ripetizione”.
Tutto quanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di
Cassazione ordinanza n. 22090/2021). L'opposizione si articola su presunti fatti estintivi preesistenti ed anteriori alla formazione del titolo e come tali inammissibili in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., ovvero su un presunto debito della parte opposta nei confronti della antecedente alla formazione del titolo su cui si fonda il precetto, e dal quale Pt_1 sarebbe stato scalato l'importo stabilito in sede arbitrale dal saldo complessivo del c/c della
CP_1
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, nonché fatti anteriori alla sua formazione, si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza, di guisa, tali motivi non sono rilevabili in sede di opposizione.
Tuttavia, è pacifico e non contestato l'intervenuto pagamento della somma di € 6.268,91 versata con bonifico del 25.10.2021, quale sorta alla sig.ra nonché dell'importo di € CP_1
3.678,22 pagato con bonifico del 25/10/2021, su conto intestato all' Avv. Savarese, come emerge dalla documentazione versata in atti e dalla dichiarazione dello stesso procuratore sia pagina 5 di 7 nella costituzione in giudizio che nella missiva inviata alla Banca il 25.10.2025, nella quale dichiarava che “le somme bonificate sono da considerarsi solo quale acconto sul maggiore dovuto, essendo a carico del debitore anche le spese relative Parte_1 all'esecuzione”, contestando, pertanto, solo l'omesso versamento delle spese della procedura esecutiva.
Nonostante il pagamento avveniva senza acquiescenza alcuna alle ragioni avversarie, al solo fine di evitare l'esecuzione, non può essere accolta la richiesta di restituzione di quanto versato avanzata dall'opponente.
Invero, il pagamento è stato eseguito dopo la notifica del precetto, in base ad un titolo esecutivo giudiziale valido (ordinanza n. 11786/2020 del 18/12/2020-Tribunale CP_4
) e non travolto da impugnazione accolta;
difatti, la Corte di Appello di Salerno con
[...] sentenza n. 1011/22 giudizio incardinato al n. Rg. 388.2021 rigettava l'appello avverso l'ordinanza n. 11786/2020 del Tribunale di Nocera RI.
Inoltre, il fatto che il pagamento sia avvenuto senza acquiescenza alcuna alle ragioni avversarie non muta la sua natura satisfattiva, né attribuisce all'opponente un diritto alla restituzione, salvo che il titolo venga successivamente privato della sua efficacia, il che consentirebbe alla Banca di esperire azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033.
Diversamente, nel caso oggetto del giudizio a quo, il pagamento è stato eseguito in forza di un titolo giudiziale valido e, pertanto, costituisce adempimento di un'obbligazione e non è soggetto a ripetizione ex art. 2033.
Relativamente all'eccezione di frazionamento del credito rilevata da parte opponente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pendenza del procedimento esecutivo non impedisce la rinnovazione dell'atto di precetto che gli ha dato inizio (cfr Cass. Civ., sentenza
23 ottobre 2012, n. 18161) ed ancora “la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima, purchè non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando altrimenti non giustificabili”
(Cass. Civ. 9 maggio 2006, n. 10613; Cass. Civ. 7 agosto 2012, n. 14189).
Dunque, si considera legittima l'attività svolta da parte opposta che ha notificato atto di precetto in rinnovazione in data 4.10.2021 con contenuto identico a quello dei precedenti precetti notificati in data 8.4.2021, trattandosi di una semplice rinnovazione del precetto che non aumenta, non aggiunge e non richiede alcuna somma ulteriore rispetto al dovuto.
Infine, non può dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento dell'importo precettato poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione pagina 6 di 7 della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n. 1257); diversamente, nel caso di specie persiste l'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, essendo giunte a conclusioni discordanti, persistendo parte opponente nella tesi dell'avvenuto pagamento ancor prima della proposizione del ricorso ex art. 702 bis e mantenendo così integro l'interesse ad una pronuncia giudiziale;
lo stesso dicasi per parte opposta, che insisteva per il rigetto dell'opposizione.
In considerazione della natura tecnica della decisione e della complessità della materia trattata, appaiono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera RI, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda di restituzione dell'importo versato dall'opponente in esecuzione del precetto notificato in data 4.10.2021;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Si comunichi.
20.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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