Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1636/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 17/01/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Emilio Enzo Quintieri, in sostituzione dell'avv. MANNARINO SABRINA. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. VINCENZO FERRIGNO, anche in sostituzione dell'avv. MARIOLINA COSENZA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Quintieri si riporta a tutti gli scritti difensivi, reitera le richieste istruttorie e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Ferrigno si riporta ai propri scritti difensivi, conclude per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e onorari di causa. In subordine, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1636/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Mannarino (C.F. C.F._2
Attore
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Ferrigno (C.F. C.F._4
e Mariolina CO (C.F. ; C.F._5 C.F._6
Convenuti
Oggetto: Arricchimento senza causa Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 09/10/2019, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio e , al fine di ottenerne
[...] Controparte_1 CP_2 la condanna al pagamento del complessivo importo di € 32.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso ex art. 1150 cod. civ., oppure, in subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.
1.1. A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto di essere figlia e genero dei convenuti e che questi ultimi, dopo aver acquistato gli immobili siti in Paola (CS), in via Vicolo Cieco Limera n. 3, identificati catastalmente al foglio n. 16, p.lle nn. 255 sub 6 ed 11, avevano concesso ai primi, in comodato gratuito, il godimento dell'unità immobiliare posta al secondo piano, previo accordo verbale di successivo trasferimento della proprietà di questo in conto di anticipo di successione. Hanno, poi, dedotto di aver affidato alla ditta pagina 2 di 7 la ristrutturazione interna dell'immobile, così come del tetto del Controparte_3 fabbricato, necessari per l'agibilità dello stesso ad uso abitativo, e di aver concordato il corrispettivo di tali opere in complessivi € 30.000,00, a tale scopo ottenendo dalla filiale Intesa San Paolo – Banco di Napoli di Paola un finanziamento di complessivi € 29.796,41. Gli attori hanno, poi, dedotto di aver effettivamente versato in favore della predetta impresa, l'importo di € 28.600,00, a mezzo assegni bancari, di cui 5 emessi in favore di Persona_1
(socio della in nome e per conto del cognato titolare della CP_3 Persona_2 ditta), 1 in favore di (anch'egli socio della in nome e per Persona_3 CP_3 conto del figlio e 2 in favore di (all'epoca titolare della Persona_2 Persona_4 ditta realizzatrice degli infissi), mentre i residui € 3.500,00 erano stati versati in favore dell'imbianchino (€ 2.000,00) e all'elettricista Controparte_4 [...]
(€ 1.500,00). Hanno, inoltre, dedotto di essere stati immessi nel possesso CP_5 dell'immobile, di aver provveduto all'intestazione delle utenze e che l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione è avvenuta nell'estate del 2006. Nondimeno, in ragione di violente discussioni familiari avvenute nel mese di agosto 2012, i convenuti avevano imposto un mutamento del titolo del godimento dell'immobile, richiedendo il pagamento di un canone mensile di € 250,00 senza previa registrazione di un contratto di locazione e che, al fine di salvaguardare le proprie esigenze abitative, gli attori avevano comunque iniziato a corrispondere tale somma, con riserva di acquistare l'immobile in seguito. Hanno, infine, dedotto che al termine dell'estate 2016, in ragione di ulteriori liti familiari, i convenuti avevano richiesto l'immediata restituzione dell'immobile, nonostante gli attori avessero esercitato sullo stesso un possesso in buona fede, incontestato da parte dei proprietari. Concludono, quindi, chiedendo: in via principale, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di € 32.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso per le spese sostenute ex art. 1150 cod. civ.; in via subordinata, la condanna al pagamento della suindicata somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento dei convenuti ex art. 2041 cod. civ.
1.2. Si sono costituiti in giudizio ed , i quali hanno Controparte_1 CP_2 preliminarmente eccepito la prescrizione del credito azionato per decorso del termine decennale ex art. 2946 cod. civ. e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, attesa la qualificazione dell'accordo concluso con gli attori in termini di comodato gratuito, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1150 cod. civ. Hanno, inoltre, eccepito l'infondatezza della pretesa indennitaria di ingiustificato arricchimento per prescrizione del credito azionato e l'inammissibilità della stessa per mancanza del requisito della sussidiarietà che caratterizza tale rimedio. I convenuti hanno, inoltre, eccepito che dopo aver acquistato gli immobili per cui è causa e dopo aver provveduto essi stessi alla loro ristrutturazione per trascorrere le vacanze estive e natalizie con i propri figli e le rispettive famiglie, avevano concesso a e il godimento, a Parte_1 Parte_2 titolo di comodato d'uso, dell'unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato, in ragione delle gravi difficoltà economiche in cui versavano gli attori, i quali nel mese di febbraio 2017 si sono, poi, trasferiti presso un'altra unità immobiliare senza riconsegnare le chiavi dell'immobile da loro detenuto. Hanno, infine, eccepito la responsabilità degli attori pagina 3 di 7 per i danni provocati nell'immobile posto al piano sottostante a causa delle infiltrazioni provenienti dall'abitazione da loro occupata, infiltrazioni alle quali non hanno potuto porre tempestivo rimedio a causa della condotta ostruzionistica degli attori. Detti danni hanno sensibilmente diminuito il valore commerciale dell'immobile arrecando pregiudizio alle trattative di vendita in corso. Concludono, quindi, chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande per infondatezza in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni subìti dai convenuti.
1.3. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., i convenuti hanno precisato di aver sostenuto interamente le spese afferenti le opere di ristrutturazione dell'immobile concesso in comodato agli attori, prima che questi lo abitassero, e che gli eventuali miglioramenti apportati da questi ultimi non erano, comunque, rimborsabili in ragione della gratuità del rapporto, dei rapporti familiari intercorrenti tra le parti e della tolleranza manifestata da parte dei convenuti che caratterizzavano il comodato concluso tra le parti. Hanno, poi, precisato che nel mese di settembre 2018 non solo gli attori avevano omesso di porre rimedio alla rottura dell'impianto idraulico a servizio della stanza da bagno, ma avevano anche impedito ai convenuti proprietari l'accesso all'immobile e la pronta esecuzione degli interventi di riparazione, ragion per cui gli stessi si erano visti costretti a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, che avevano provveduto alla chiusura del contatore ed alla rimozione della controsoffittatura resa pericolante dalle infiltrazioni d'acqua.
1.4. Con ordinanza del 06/05/2022, il Tribunale di Paola ha dichiarato l'interruzione del processo per il decesso dell'attore , poi riassunto dalla sola Parte_2 Parte_1 del 09/07/2022. 1.5. All'esito dell'udienza del 24/05/2024, il Tribunale di Paola, all'esito dell'audizione personale delle parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “rinuncia reciproca alle proprie azioni con compensazione integrale delle spese del giudizio” (cfr. verbale del 24/05/2024). Con note depositate il 18/09/2024, i convenuti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dall'odierno giudicante, respinta invece dall'attrice , Parte_1 riportandosi alle richieste già in precedenza formulate.
1.6. Il procedimento, dopo la revoca dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori dell'11/11/2020, è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via pregiudiziale debbono essere dichiarate inammissibili le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate dalle parti. Invero, i termini per il deposito di memorie previste dall'art. 183, co. 6 c.p. furono assegnati dal giudice all'udienza del 29/01/2020, sicché il deposito della prima memoria sarebbe dovuto avvenire entro il 28/02/2020. Il secondo e il terzo termine, relativamente ai quali opera la sospensione straordinaria dal 09/03/2020 all'11/05/2020 disposta dall'art. 83 del D.L. 18/2020, sono venuti a scadere, rispettivamente, il 01/06/2020 e il 22/06/2020. Gli attori non hanno depositato la prima memoria, mentre i convenuti vi hanno provveduto il 02/03/2020 ore 18:11, oltre il termine perentorio del 28/02/2020 (che era un venerdì). La seconda e la terza memoria sono state depositate dagli attori, rispettivamente, il 23/06/2020 e il 22/07/2020, mentre i convenuti pagina 4 di 7 vi hanno provveduto nelle date del 04/06/2020 e del 16/09/2020, in ogni caso oltre i termini perentori del 01/06/2020 e del 22/06/2020. La circostanza che nell'udienza del 22/05/2020 il Giudice abbia “riassegnato” i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., è del tutto irrilevante. Al di fuori di una remissione in termini, che non consta a questo Giudice essere avvenuta, non è consentito al Giudice prorogare i termini perentori, neanche “nell'accordo delle parti”. All'inammissibilità consegue l'inutilizzabilità degli scritti difensivi, delle difese avanzate dalle parti e delle produzioni allegate, come anche l'inammissibilità delle richieste di prova, con conseguenziale nullità dell'attività istruttoria espletata. Peraltro, relativamente alle prove orali deve darsi atto che nel corso del giudizio è anche intervenuta una revoca dell'ordinanza ammissiva dell'11/11/2020, sotto il diverso profilo della loro irrilevanza ai fini della decisione.
3. Nel merito, la domanda è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 1808 cod. civ. prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli ha, invece, diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Tribunale ritiene di dover dare continuità, non ravvisandosi ragioni valide per discostarsene, il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 27/01/2012 (Rv. 621154 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 21023 del 18/10/2016 (Rv. 641689 - 01); Sez. 1 -, Ordinanza n. 15699 del 14/06/2018 (Rv. 649275 - 01)].
3.2. Nel caso di specie, gli attori hanno espressamente qualificato il rapporto con l'immobile per cui è causa in termini di “comodato gratuito con l'essenziale intesa che lo stesso venisse poi trasferito in proprietà esclusiva […] in anticipo di successione ereditaria” (cfr. atto di citazione, pag. 1). La concessione in comodato dell'immobile – giustificata però dalla necessità di sopperire a esigenza abitativa per difficoltà economiche degli attori – è confermata anche dai convenuti (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2). Pertanto, il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese straordinarie da loro sostenute passa per la dimostrazione del loro carattere “necessario” e “urgente”; prova che era onere degli attori fornire e che, in concreto, non è stata offerta. Peraltro, gli odierni attori si sono limitati ad affermare di avere eseguito i lavori straordinari, accollandosi il relativo onere economico, in vista della promessa del trasferimento della proprietà del bene concesso in comodato quale “anticipo di successione ereditaria”, in evidente violazione del divieto di patti successori sancito dall'art. 458 cod. civ., ciò che, comunque sia, rende nulla la relativa pattuizione accessoria al contratto di comodato, quand'anche fosse stata effettivamente convenuta tra le parti. Il richiamo effettuato dagli attori alla disciplina dell'art. 1150 cod. civ., al fine di giustificare la loro pretesa, è manifestamente inconferente, perché essi non possono essere considerati possessori dell'immobile, ma solo detentori qualificati in forza del contratto di pagina 5 di 7 comodato (verbale) e perché la previsione in questione si applica al possessore e non già al detentore qualificato [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29924 del 13/10/2022 (Rv. 666047 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 28379 del 28/11/2017 (Rv. 646084 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 17245 del 22/07/2010 (Rv. 614181 - 01)]. Al pari inconferente è il richiamo fatto dagli attori alle altre fattispecie di cui agli artt. 975, 986, 1593 cod. civ., le quali si riferiscono a diversi istituti, non applicabili nemmeno analogicamente alla vicenda negoziale che ci occupa, che trova la propria compiuta disciplina nelle disposizioni che regolano il contratto di comodato. Pertanto, agli odierni attori non può essere riconosciuto alcun diritto al rimborso. Del resto, non è nemmeno possibile invocare la tutela prevista dall'azione generale di arricchimento. Il rimedio in questione, proprio per il suo carattere residuale, non può, infatti, trovare ingresso laddove il comodatario si sia visto negare il diritto al rimborso azionato ai sensi dell'art. 1808 cod. civ. [Cass. Civ.. Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 27/01/2012 (Rv. 621155 – 01)].
3.3. In ogni caso, quand'anche le spese sostenute avessero i requisiti della necessità e dell'urgenza, per come previsto dall'art. 1808 cod. civ., il relativo diritto va dichiarato estinto per prescrizione, perché è decorso oltre un decennio tra la data dell'introduzione dell'odierno giudizio e quella in cui i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati (estate del 2006). Il dies a quo della prescrizione decorre, infatti, dalla data in cui il diritto al rimborso può essere esercitato e non dalla data della restituzione dell'immobile e/o della risoluzione del contratto, per come sostenuto dagli attori, in quanto la pendenza del rapporto di comodato non costituisce causa giuridica ostativa all'esercizio del diritto in questione da parte del comodatario, sicché non sussistevano fatti impeditivi tali da sospendere il corso della prescrizione.
4. Anche la domanda riconvenzionale è infondata, dal momento che gli odierni convenuti non hanno fornito alcuna prova della imputabilità del fatto illecito alla condotta degli odierni attori. Dal rapporto dei vigili del fuoco depositato in atti si ricava solo che la causa probabile del crollo del controsoffitto del bagno e di parte della cucina dell'abitazione posta al primo piano dello stabile è imputabile a fenomeni di infiltrazioni e di umidità provenienti dai piani sovrastanti, ma alcun accertamento è stato effettuato in concreto per la verifica delle relative cause. Peraltro, dell'appartamento sovrastante da cui sarebbe derivata l'infiltrazione sono proprietari gli stessi attori in riconvenzione, i quali sono anche comodanti, ciò che rende essi stessi custodi della cosa e responsabili ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13363 del 30/06/2015 (Rv. 635801 - 01)].
5. In considerazione della reciproca soccombenza si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite relative alla fase di studio, introduttiva e di trattazione. Poiché, tuttavia, l'attrice ha rifiutato la proposta conciliativa, il cui tenore è coerente con la decisione assunta in questa sede (rigetto tanto della domanda principale quanto della domanda riconvenzionale), la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese relative alla fase decisionale, per avere ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa. In ragione, poi, della manifesta infondatezza della pagina 6 di 7 domanda degli attori, va disposta, con separato decreto, la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato in loro favore.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta tanto le domande di parte attrice quanto la domanda riconvenzionale. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti relativamente alla fase di studio, introduttiva e di trattazione. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 concernenti la fase decisionale, che si liquidano in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 17/01/2025. Il Giudice Matteo Torretta
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