Articolo 50 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 49Articolo 51
Versione
25 agosto 1988
Art. 50. 1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 291-bis . - (Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure. - Permessi). - Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281".
Nota all'art. 50:
La rubrica e il testo vigente dell' art. 291-bis del codice di procedura penale , come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:
"Art. 291-bis (Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure. Permessi). - Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'art. 281.
Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice puo' altresi' consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo.
Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente per il controllo".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988