Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente e allo scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia, del 1 luglio 1960, a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente e allo scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia, del 1 luglio 1960, a decorrere dalla loro entrata in vigore.