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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7049/2024 depositato il 09/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cassano All'Ionio - Via Giovanni Amendola 87011 Cassano All'Ionio CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec, Ricorrente_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90060745/000, notificatagli da ADER in data 26.9.2024 con la quale l'Agente della Riscossione le chiedeva il pagamento per conto del Comune di Cassano allo Ionio della somma di 2.516,19 per l'IMU anni 2013/2014/2015/2016/2017 e 2018 per un fondo agricolo sito in agro di Sibari – Cassano allo Ionio – Indirizzo_1. Deduceva la ricorrente il proprio difetto di legittimazionme passiva in quanto il predetto fondo dal 24/10/2008 era stato concesso in comodato d'uso gratuito al proprio figlio, Nominativo_1, per avviarci la propria attività di imprenditore agricolo e reso, peraltro, incolto per esclusiva responsabilità dello stsso Ente impositore. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Si costituiva il Comune di Cassano allo Ionio controdeducendo la piena legittimità dell'intimazione afferendo ad un terreno che non veniva utilizzato per finalità agricole dal 2013. Concludeva per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
Si costituiva anche ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la piena regolarità del procedimento di riscossione, e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondatoe va rigettato.
Invero, la ricorrnete svolge con l'atto di opposizione esclusivamente questioni di merito attinenti all'an del tributo.
Tuttavia, quello impugnato, è una intimaizone di pagamento, atto della riscossione che richiama diverse cartelle tra le quali anche due cartelle per imu 2013 e 2014 e 4 accertamenti esecutivi sempre per IMU anni
2015, 2016, 2017 e 2018.
Nel contestare il merito del tributo non viene contestata anche la omessa notifica delle cartelle e degli avvisi richiamati nell'intimazione. Con la conseguenza che essendo questi divenuti definiivi per la mancata contestazione della loro regolare notifica, ogni questione di merito è oggi preclusa dalla loro tempestiva impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente a pagare in favore dei resistenti la somma di € 400,00 per ciascuno di essi, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7049/2024 depositato il 09/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cassano All'Ionio - Via Giovanni Amendola 87011 Cassano All'Ionio CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006074555000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec, Ricorrente_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90060745/000, notificatagli da ADER in data 26.9.2024 con la quale l'Agente della Riscossione le chiedeva il pagamento per conto del Comune di Cassano allo Ionio della somma di 2.516,19 per l'IMU anni 2013/2014/2015/2016/2017 e 2018 per un fondo agricolo sito in agro di Sibari – Cassano allo Ionio – Indirizzo_1. Deduceva la ricorrente il proprio difetto di legittimazionme passiva in quanto il predetto fondo dal 24/10/2008 era stato concesso in comodato d'uso gratuito al proprio figlio, Nominativo_1, per avviarci la propria attività di imprenditore agricolo e reso, peraltro, incolto per esclusiva responsabilità dello stsso Ente impositore. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Si costituiva il Comune di Cassano allo Ionio controdeducendo la piena legittimità dell'intimazione afferendo ad un terreno che non veniva utilizzato per finalità agricole dal 2013. Concludeva per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
Si costituiva anche ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la piena regolarità del procedimento di riscossione, e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondatoe va rigettato.
Invero, la ricorrnete svolge con l'atto di opposizione esclusivamente questioni di merito attinenti all'an del tributo.
Tuttavia, quello impugnato, è una intimaizone di pagamento, atto della riscossione che richiama diverse cartelle tra le quali anche due cartelle per imu 2013 e 2014 e 4 accertamenti esecutivi sempre per IMU anni
2015, 2016, 2017 e 2018.
Nel contestare il merito del tributo non viene contestata anche la omessa notifica delle cartelle e degli avvisi richiamati nell'intimazione. Con la conseguenza che essendo questi divenuti definiivi per la mancata contestazione della loro regolare notifica, ogni questione di merito è oggi preclusa dalla loro tempestiva impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente a pagare in favore dei resistenti la somma di € 400,00 per ciascuno di essi, oltre accessori di legge.