Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3343/2019 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 133.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3343/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. Parte_1 Parte_2
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in San P.IVA_1
Severo alla via D'Ambrosio n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Maria
Maghernino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Foggia alla piazza Federico II n. 11, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Pepe, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 702 bis cod. proc. civ.,
[...]
premesso di aver stipulato un contratto di Parte_3 mutuo ipotecario in data 12.6.2008 con la Controparte_2
- Seconda Sezione civile -
ha convenuto quest'ultima in giudizio, al fine di sentire accertare la nullità delle clausole applicative di interessi usurari, con conseguente condanna della banca a ripetere quanto indebitamente versato in suo favore.
ritualmente costituitasi, ha domandato di rigettare Controparte_2 le domande siccome infondate in fatto ed in diritto.
Mutato il rito, disposta CTU contabile, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giustadecreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
L'attore ha dedotto il superamento del tasso-soglia sia con riferimento al tasso pattuito per l'applicazione degli interessi corrispettivi, sia con riferimento al tasso pattuito per l'applicazione degli interessi moratori.
La relazione contabile depositata in atti, a firma della dott.ssa Per_1
, che si ritiene di condividere siccome tecnicamente precisa e priva
[...] di contraddizioni, ha invece escluso il superamento di entrambi i tassi soglia.
La medesima, con argomentazioni alle quali si rinvia, ha concluso che: il tasso di interesse corrispettivo calcolato è pari a 7,531% e risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2008 -
30/06/2008 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso fisso, soglia pari al 9,060%; che anche il tasso di mora, pattuito nella misura pari al 9.50%, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data
12/06/2008, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati pari al 9,060%; che, inoltre, risultano applicati interessi di mora per la sola somma di € 9,60.
Anche le risposte alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice risultano condivisibili, sia con riferimento all'importo erogato sia con riferimento al calcolo del TEG.
Ne deriva, pertanto, il rigetto di tutte le domande.
Al rigetto delle domande attoree segue la condanna dell'attore, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore
Proc. n. 3343/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 3 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
della convenuta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del petitum non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
Quanto alle spese di c.t.u., le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente ed interamente a carico di Parte_3
, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei
[...] confronti del c.t.u., con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare nei confronti del c.t.u. quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n.
10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite pari all'importo di € 7.616,00 dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
c) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 27.04.2022 ex art. 169 d.p.r. 115/02, interamente a carico di parte attrice.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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