Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 311
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza del Comune per costituzione tardiva

    Il termine per la costituzione del Comune è considerato ordinatorio e non perentorio, pertanto la tardività non comporta inammissibilità.

  • Rigettato
    Ultrapetizione del giudice di primo grado

    La Corte ha ritenuto che, pur essendosi il giudice di primo grado pronunciato su questioni rinunciate, ciò non vizia la sentenza in quanto il ricorso è stato rigettato nel merito e la decisione è stata correttamente orientata sull'immobile oggetto di contenzioso.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e presupposto per immobile sito in Indirizzo_1

    L'avviso di accertamento indica chiaramente il presupposto (possesso immobile) e il calcolo della TARES. L'immobile, regolarmente accatastato, è suscettibile di produrre rifiuti e la mera assenza di arredi o allacci non esclude la debenza del tributo.

  • Rigettato
    Illegittima modifica motivazioni e mancanza prova utenza elettrica

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia correttamente applicato i principi di diritto, rigettando il ricorso nel merito.

  • Rigettato
    Richiesta spese legali

    Le spese seguono la soccombenza e l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 311
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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