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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6544/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1510/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3216 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la Sentenza di primo grado (CTP Siracusa, n. 1510/02/2022) emessa a seguito di ricorso proosto avverso avviso di accertamento TARES 2013 (€50,72), che aveva ritenuto la
TARES dovuta anche per garage e abitazione;
spese €100.
Appello della contribuente.La parte appellante chiede riforma sentenza per:
Decadenza Comune (costituzione tardiva).
Ultrapetizione (giudice ha deciso su motivi rinunciati).
Carenza motivazione e presupposto per immobile Indirizzo_1 (sgombero, privo di allacci). Illegittima modifica motivazioni (utenza elettrica introdotta in giudizio).
Mancanza prova utenza elettrica.
Conclude per annullamento parziale dell'avviso e la condanna Comune alle spese.
Controdeduzioni del Comune di Siracusa.
L'Ufficio rileva quanto segue:
Nessuna decadenza (termine ordinatorio).
Motivazione dell'avviso sufficiente (presupposto: possesso immobile).
TARES dovuta per locali idonei a produrre rifiuti.
Importo corretto (€50,72).
Chiede condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è infondato.
Sulla decadenza del Comune.L'eccezione è infondata. Il termine di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/1992 è ordinatorio e non perentorio;
la tardiva costituzione non comporta inammissibilità, ma solo decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio, circostanza non ricorrente.
Sulla motivazione dell'avviso. L'avviso indica chiaramente il presupposto (possesso immobile) e il calcolo della TARES dovuta, in conformità all'art. 7 L. 212/2000. Non sussiste carenza di motivazione.
Sul presupposto oggettivo.L'immobile di Indirizzo_1, regolarmente accatastato, è suscettibile di produrre rifiuti;
la mera assenza di arredi o allacci non esclude la debenza del tributo (art. 14 D.L. 201/2011).
Sulle ulteriori doglianze.La parte ricorrente in primo grado con memoria illustrativa rinunziava alla doglianza di carattere generale circa la competenza alla variazione delle tariffe (Giunta o Consiglio Comunale). La circostanza che il Collegio di primo grado si sia pronunziato anche su ciòesto, tenuto conto che il ricorso è stato rigettato nel merito,non vizia la sentenza di primo grado che, giustamente, ha orientato la decisione esclusivamente sull'immobile di Indirizzo_1 a seguito della rinunzia al contenzioso, formulata nella medesima memoria con riferimento agli altri immobili.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi di diritto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, contrariis reiectis: Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1510/02/2022;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado a favore del Comune di Siracusa , che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge.
Palermo 11.9.25
il relatore il presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6544/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1510/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3216 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la Sentenza di primo grado (CTP Siracusa, n. 1510/02/2022) emessa a seguito di ricorso proosto avverso avviso di accertamento TARES 2013 (€50,72), che aveva ritenuto la
TARES dovuta anche per garage e abitazione;
spese €100.
Appello della contribuente.La parte appellante chiede riforma sentenza per:
Decadenza Comune (costituzione tardiva).
Ultrapetizione (giudice ha deciso su motivi rinunciati).
Carenza motivazione e presupposto per immobile Indirizzo_1 (sgombero, privo di allacci). Illegittima modifica motivazioni (utenza elettrica introdotta in giudizio).
Mancanza prova utenza elettrica.
Conclude per annullamento parziale dell'avviso e la condanna Comune alle spese.
Controdeduzioni del Comune di Siracusa.
L'Ufficio rileva quanto segue:
Nessuna decadenza (termine ordinatorio).
Motivazione dell'avviso sufficiente (presupposto: possesso immobile).
TARES dovuta per locali idonei a produrre rifiuti.
Importo corretto (€50,72).
Chiede condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è infondato.
Sulla decadenza del Comune.L'eccezione è infondata. Il termine di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/1992 è ordinatorio e non perentorio;
la tardiva costituzione non comporta inammissibilità, ma solo decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio, circostanza non ricorrente.
Sulla motivazione dell'avviso. L'avviso indica chiaramente il presupposto (possesso immobile) e il calcolo della TARES dovuta, in conformità all'art. 7 L. 212/2000. Non sussiste carenza di motivazione.
Sul presupposto oggettivo.L'immobile di Indirizzo_1, regolarmente accatastato, è suscettibile di produrre rifiuti;
la mera assenza di arredi o allacci non esclude la debenza del tributo (art. 14 D.L. 201/2011).
Sulle ulteriori doglianze.La parte ricorrente in primo grado con memoria illustrativa rinunziava alla doglianza di carattere generale circa la competenza alla variazione delle tariffe (Giunta o Consiglio Comunale). La circostanza che il Collegio di primo grado si sia pronunziato anche su ciòesto, tenuto conto che il ricorso è stato rigettato nel merito,non vizia la sentenza di primo grado che, giustamente, ha orientato la decisione esclusivamente sull'immobile di Indirizzo_1 a seguito della rinunzia al contenzioso, formulata nella medesima memoria con riferimento agli altri immobili.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi di diritto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, contrariis reiectis: Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1510/02/2022;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado a favore del Comune di Siracusa , che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge.
Palermo 11.9.25
il relatore il presidente