Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/06/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 00780/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bordighera, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Barilati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nevio Rissone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, della graduatoria della selezione interna contenuta nella determina del Dirigente Settore Finanziario del Comune di Bordighera portante il n. -OMISSIS-;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il -OMISSIS-, per l’annullamento in parte qua ,
della determina del Settore Finanziario n. -OMISSIS- del reg. settore dell’11 novembre -OMISSIS- avente ad aggetto « personale – avvisi di selezione interna per le progressioni tra le aree riservate al personale dipendente (articolo 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2023) anno -OMISSIS- – approvazione graduatorie finali e successivi inquadramenti »
nonché per l’annullamento,
di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente o altrimenti connesso, anche se non conosciuto, e segnatamente del verbale della commissione del -OMISSIS- -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Bordighera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. L’odierna esponente è dipendente del Comune di -OMISSIS- e ha sempre ricoperto le mansioni di Istruttore tecnico addetta al Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici. Nel dettaglio, ha ricoperto con decorrenza dal -OMISSIS- fino ad oggi anche l’incarico di Tecnico Responsabile dell’Ufficio Porto, con coordinamento di due unità.
In data -OMISSIS- -OMISSIS- il Comune di Bordighera ha indetto una procedura di selezione interna per la progressione in deroga tra le aree riservata al personale dipendente per un posto nel Settore Tecnico - Area dei Funzionari - accesso iniziale D.1), ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 16 novembre -OMISSIS-. La ricorrente ha presentato domanda, assieme ai dipendenti -OMISSIS- e -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- -OMISSIS- si è riunita la Commissione esaminatrice; la Commissione ha assegnato i punteggi per i titoli ai candidati e ha sottoposto a colloquio i medesimi.
All’esito della suddetta valutazione il punteggio conseguito dall’esponente è stato di 70/100, avendo conseguito 40 punti per i titoli (esperienza maturata, titolo di studio e competenze professionali) e 30 punti per il colloquio. Il geometra -OMISSIS-, odierno controinteressato, ha conseguito il punteggio globale di 74/100, di cui 36 punti per esperienza maturata, titolo di studio e competenze professionali, e 38 punti per l’esito del colloquio.
Con determinazione del Settore Finanziario n. -OMISSIS- -OMISSIS- è stata approvata la nomina del controinteressato.
2. Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente ha articolato le doglianze così sintetizzabili: erronea attribuzione del punteggio al controinteressato per gli anni -OMISSIS-, in quanto lo stesso ha ricoperto incarichi sotto il controllo di una posizione organizzativa, conferita -OMISSIS-, che sovrintendeva al Settore Tecnico; violazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione ha illegittimamente previsto lo svolgimento di un colloquio.
Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti della Commissione; nel merito ha insistito per la reiezione del gravame, rappresentando in particolare che il Servizio Lavori Pubblici, per gli anni -OMISSIS-, non era coperto da una posizione organizzativa e che quest’ultima riguardava solo l’Area Tecnico Manutentiva, nella quale ricadeva il predetto Servizio.
4. Si è costituito in giudizio il controinteressato, veicolando un ricorso incidentale con il quale ha contestato l’erronea attribuzione alla ricorrente del punteggio relativo all’incarico di responsabilità ricoperto presso l’Ufficio Porto nel -OMISSIS- e rivendicato la mancata attribuzione di punteggio per gli incarichi svolti dal -OMISSIS- in poi.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie; in particolare, il Comune e il controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto con il quale il Comune ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela formulata dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente e dal controinteressato, che hanno evidenziato la mancata impugnazione dell’atto con il quale il Comune ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela formulata dalla ricorrente (doc. 23 Comune).
L’eccezione è fondata.
5.1. La nota del -OMISSIS- -OMISSIS-, di riscontro all’istanza di autotutela (doc. 12 controinteressato), reca una valutazione compiuta delle osservazioni della ricorrente, ricostruendo analiticamente, sulla base dell’articolazione della struttura amministrativa, le ragioni che hanno condotto all’attribuzione del punteggio al controinteressato. Alla luce di tale contenuto, tale atto non può ritenersi meramente confermativo, intendendosi per tale quella determinazione che si limita a richiamare un provvedimento precedente, con mancanza di istruttoria e motivazione autonome (Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre -OMISSIS-, n. 8745).
Ne discende che sussisteva l’onere della ricorrente di impugnare tale rinnovata determinazione.
6. Per completezza, il Collegio osserva che comunque il ricorso è infondato.
6.1. Il primo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
L’incarico svolto dal controinteressato presso il Servizio Lavori Pubblici si è effettivamente svolto in assenza di titolare di posizione organizzativa, con conseguente correttezza del punteggio attribuito dalla Commissione. Plurime ragioni militano in tal senso.
-OMISSIS- era posto a capo della macrostruttura derivante dall’accorpamento delle aree Tecnico Manutentiva e Assetto del Territorio, mentre i singoli Uffici o Servizi prevedevano a loro volta delle posizioni organizzative. Le delibere di affidamento che si sono succedute, nell’assegnare la posizione organizzativa -OMISSIS- per la macroarea, provvedevano ad assegnarla anche per alcuni dei servizi inclusi nella stessa, così confermando la coesistenza tra le due posizioni, una di livello più generale e l’altra di livello inferiore. Del resto, l’avviso di selezione discorre espressamente di « servizio non coperto da titolare di Elevata Qualificazione / Posizione Organizzativa », facendo riferimento a un’articolazione minima. Infine, risulta che la posizione organizzativa relativa al Servizio Lavori pubblici è stata sospesa quantomeno a partire dal -OMISSIS- (si veda ad esempio la delibera di Giunta n. -OMISSIS-- doc. 12 resistente): la sospensione dell’ufficio sottende logicamente la sussistenza del medesimo.
6.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale, per la quale « deve ritenersi che l’ente possa introdurre nelle procedure di progressione verticale un colloquio attitudinale, oppure una prova orale o scritta (in argomento cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 30 aprile -OMISSIS-, n. 538). Diversamente opinando, del resto, verrebbe sostanzialmente elisa la differenza rispetto alla progressione orizzontale, anch’essa basata sull’apprezzamento di titoli ed esperienze lavorative e per la quale, trattandosi di un avanzamento di posizione economica in seno alla stessa categoria di appartenenza, risulta coerente l’esclusione a priori di qualunque prova d’esame » (T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 dicembre -OMISSIS-, n. 633).
7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto inammissibile e infondato. La reiezione del ricorso principale priva di utilità la disamina di quello incidentale, che deve essere dichiarato improcedibile.
8. La peculiarità della vicenda e gli interessi sottesi giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto inammissibile e infondato.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.