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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8729/2024
NEPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
Parte 2
[...] Parte 1
[...] Parte_3
, Parte_4
Parte 7 Parte_6 Parte_5
Parte 9 Parte 10 Parte_8 con l'avvocato Anna Maria Filomena Russo
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
- [...]hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
Persona 1 nato a [...], già Borgoforte (Mantova) il 29.4.1869, e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “il Sig. Persona 1
cittadino italiano, nato in [...] (già Borgoforte) (MN) il 29/04/1869, figlio del
[...]
Sig. e della Sig.ra Persona 3 (doc. 1), emigrava in Brasile ove, in data Persona 2
22/10/1892, si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona 4 (doc. 2) e ivi, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 3), decedeva in data 14/11/1954 (doc. 4). - Dalla unione dei coniugi nasceva, in Brasile, il 30/09/1896 il figlio Parte_6 (doc.
5-il certificato riporta in cognome Pt 1 perché come accadeva spesso ai nostri connazionali emigrati in Sud America
i nomi subivano leggere variazioni). B) Quest'ultimo, in data 12/12/1927, in Brasile, sposava la
Sig.ra Persona 5 (doc. 6) e decedeva, in Brasile, in data 23/08/1990 (doc. 7). - Dall'unione dei coniugi nasceva, in Brasile, due figlie: (a) il 17/07/1929 (doc. 8) Persona_6
Controparte 2 il 27/05/1936 (doc. 9). C) La Sig.ra Persona 6 (ved e (b) punto B (a)) in data 06/01/1951, in Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. Persona 7
[...] ed adottava, dopo il matrimonio il nome di Persona 8
(doc. 10) e decedeva, sempre in Brasile, in data 06/04/2010 (doc. 11). - Dall'unione dei coniugi nasceva, in Brasile, in data 28/07/1955, il figlio Persona_9 (doc. 12). D)
Quest'ultimo in data 12/09/1981, in Brasile, sposava la Sig.ra Persona 10
[...] (doc. 13). Dal suddetto matrimonio nascevano in Brasile tre figli: (a)
[...]
-
il 03/09/1983 (doc. 14), (b) Parte_6 Parte_3 Parte_3
il 09/08/1985 (doc. 15), odierno ricorrente, e (c) Parte_10 il
10/09/1986 (doc. 16), odierno ricorrente. E) La Sig.ra Parte 3 (ved.
Punto D (a), in data 20/10/2014, in Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. Persona 11
[...] ed adottava dopo il matrimonio il nome di Parte 3
[...] come da certificato (doc. 17), anch'essa odierna ricorrente. Dall'unione dei coniugi
-
nascevano, in Brasiel, due figli: il 21/05/2021 (doc. 18) e Persona 12
il 27/10/2023 (doc. 19), odierni ricorrenti, minorenni, Parte 5
rappresentati nel presente giudizio dai genitori. F) Il Sig. Parte 6
[...] (ved. punto D (b)), in data 28/09/2013 sposava la Sig.ra Persona 13 (doc. 20).
- Dall'unione dei coniugi nascevano, in Brasile, tre figli: Parte 7 e Parte 8
[...] il 12/08/2018 (doc.ti 21 e 22) e il 11/05/2021 (doc. 23), odierni Parte 9
ricorrenti, minorenni, rappresentati nel presente giudizio dai genitori. G) La Sig.ra CP 2
[...] (ved. punto B (b)) in data 04/09/1959, in Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. [...]
Persona 14 (doc. 24). - Dal suddetto matrimonio nascevano, in Brasile, due figlie: (a) [...]
Parte 2 il 10/08/1966 il 04/09/1963 (doc. 25) e (b) Parte 1
in data 21/05/1987, in Brasile, sposava il (doc. 26). H) La Sig.ra Parte 1
Parte_1ed adottava dopo il matrimonio il nome di Sig. Persona 15
come da certificato (doc. 27), odierna ricorrente. I) La Sig.ra Pt 2 [...]
[...]
Parte 1 invece, in data 10/08/1994 si univa in matrimonio con il Sig. Persona 16
Parte 2 come da certificato ed adottava dopo il matrimonio il nome di Parte 2
(doc. 28), odierna ricorrente".
Controparte_1 si è rimesso alla decisione del giudice. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con nota conclusiva parte ricorrente ha precisato quanto segue: "il sottoscritto difensore rileva: a) che erroneamente è stata indicata quale data di nascita della ricorrente Sig.ra Pt 2 Parte 2
[...] il 10/05/1966 (II° capoverso pag. 1 del ricorso) anziché 10/08/1966 come risulta dal certificato di nascita e dalla procura. b) Che il certificato di matrimonio dell'avo Persona 17
(doc. 3 del fascicolo di parte ed allegato al ricorso) nella traduzione riporta erroneamente la data del "22 ottobre 1992" anziché "22.10. 1892". Si deposita certificato corretto. c) Che nel ricorso al punto E) della premessa (pag. 3 rigo 9) risulta indicata la data del matrimonio della ricorrente [...] il 20.10.2014 (data di registrazione nei registri dello Stato Civile) Parte 11
anziché il 18.10.2014 (data del matrimonio religioso) (doc. 17 nel fascicolo di parte ed allegato al ricorso). d) Che nel ricorso al punto F) della premessa (pag. 3 rigo 16) risulta indicata quale data del matrimonio del ricorrente Parte_3 il 28/09/2013 (data diParte_6
registrazione del matrimonio nei registri dello Stato Civile) anziché il 31/08/2013 (data del matrimonio religioso). e) Che nel ricorso al punto I) della premessa (pag. 3 rigo 28) è stata indicata erroneamente quale data di matrimonio della ricorrente Parte 2 il 10.08.1994
anziché il 05.08.1994 (doc. 28 del fascicolo di parte ed allegato al ricorso)".
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
- lo Statuto Albertino non recava una definizione di "regnicolo";
- l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>;
- la 1. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non
-
prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre
- o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti principi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte resistente, emerge la prova dei seguenti fatti: l'avo italiano dei ricorrenti, Persona_1 nato a [...], già
Borgoforte (Mantova) il 29.4.1869 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.); la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente, che si è rimessa alla decisione del giudice, abbia dato causa all'affare.
Le spese processuali vanno compensate.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte 1 Parte 2
Parte 3 Parte 4
, [...]
Parte 7 Parte 5 Parte 6
Parte_8
[...] Parte_9 e Persona 18
cittadini italiani.
[...]
Controparte_1 e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di 2. Ordina al procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa le spese processuali.
Brescia, 25.9.2025
Il giudice
Christian Colombo
NEPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
Parte 2
[...] Parte 1
[...] Parte_3
, Parte_4
Parte 7 Parte_6 Parte_5
Parte 9 Parte 10 Parte_8 con l'avvocato Anna Maria Filomena Russo
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
- [...]hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
Persona 1 nato a [...], già Borgoforte (Mantova) il 29.4.1869, e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “il Sig. Persona 1
cittadino italiano, nato in [...] (già Borgoforte) (MN) il 29/04/1869, figlio del
[...]
Sig. e della Sig.ra Persona 3 (doc. 1), emigrava in Brasile ove, in data Persona 2
22/10/1892, si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona 4 (doc. 2) e ivi, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 3), decedeva in data 14/11/1954 (doc. 4). - Dalla unione dei coniugi nasceva, in Brasile, il 30/09/1896 il figlio Parte_6 (doc.
5-il certificato riporta in cognome Pt 1 perché come accadeva spesso ai nostri connazionali emigrati in Sud America
i nomi subivano leggere variazioni). B) Quest'ultimo, in data 12/12/1927, in Brasile, sposava la
Sig.ra Persona 5 (doc. 6) e decedeva, in Brasile, in data 23/08/1990 (doc. 7). - Dall'unione dei coniugi nasceva, in Brasile, due figlie: (a) il 17/07/1929 (doc. 8) Persona_6
Controparte 2 il 27/05/1936 (doc. 9). C) La Sig.ra Persona 6 (ved e (b) punto B (a)) in data 06/01/1951, in Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. Persona 7
[...] ed adottava, dopo il matrimonio il nome di Persona 8
(doc. 10) e decedeva, sempre in Brasile, in data 06/04/2010 (doc. 11). - Dall'unione dei coniugi nasceva, in Brasile, in data 28/07/1955, il figlio Persona_9 (doc. 12). D)
Quest'ultimo in data 12/09/1981, in Brasile, sposava la Sig.ra Persona 10
[...] (doc. 13). Dal suddetto matrimonio nascevano in Brasile tre figli: (a)
[...]
-
il 03/09/1983 (doc. 14), (b) Parte_6 Parte_3 Parte_3
il 09/08/1985 (doc. 15), odierno ricorrente, e (c) Parte_10 il
10/09/1986 (doc. 16), odierno ricorrente. E) La Sig.ra Parte 3 (ved.
Punto D (a), in data 20/10/2014, in Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. Persona 11
[...] ed adottava dopo il matrimonio il nome di Parte 3
[...] come da certificato (doc. 17), anch'essa odierna ricorrente. Dall'unione dei coniugi
-
nascevano, in Brasiel, due figli: il 21/05/2021 (doc. 18) e Persona 12
il 27/10/2023 (doc. 19), odierni ricorrenti, minorenni, Parte 5
rappresentati nel presente giudizio dai genitori. F) Il Sig. Parte 6
[...] (ved. punto D (b)), in data 28/09/2013 sposava la Sig.ra Persona 13 (doc. 20).
- Dall'unione dei coniugi nascevano, in Brasile, tre figli: Parte 7 e Parte 8
[...] il 12/08/2018 (doc.ti 21 e 22) e il 11/05/2021 (doc. 23), odierni Parte 9
ricorrenti, minorenni, rappresentati nel presente giudizio dai genitori. G) La Sig.ra CP 2
[...] (ved. punto B (b)) in data 04/09/1959, in Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. [...]
Persona 14 (doc. 24). - Dal suddetto matrimonio nascevano, in Brasile, due figlie: (a) [...]
Parte 2 il 10/08/1966 il 04/09/1963 (doc. 25) e (b) Parte 1
in data 21/05/1987, in Brasile, sposava il (doc. 26). H) La Sig.ra Parte 1
Parte_1ed adottava dopo il matrimonio il nome di Sig. Persona 15
come da certificato (doc. 27), odierna ricorrente. I) La Sig.ra Pt 2 [...]
[...]
Parte 1 invece, in data 10/08/1994 si univa in matrimonio con il Sig. Persona 16
Parte 2 come da certificato ed adottava dopo il matrimonio il nome di Parte 2
(doc. 28), odierna ricorrente".
Controparte_1 si è rimesso alla decisione del giudice. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con nota conclusiva parte ricorrente ha precisato quanto segue: "il sottoscritto difensore rileva: a) che erroneamente è stata indicata quale data di nascita della ricorrente Sig.ra Pt 2 Parte 2
[...] il 10/05/1966 (II° capoverso pag. 1 del ricorso) anziché 10/08/1966 come risulta dal certificato di nascita e dalla procura. b) Che il certificato di matrimonio dell'avo Persona 17
(doc. 3 del fascicolo di parte ed allegato al ricorso) nella traduzione riporta erroneamente la data del "22 ottobre 1992" anziché "22.10. 1892". Si deposita certificato corretto. c) Che nel ricorso al punto E) della premessa (pag. 3 rigo 9) risulta indicata la data del matrimonio della ricorrente [...] il 20.10.2014 (data di registrazione nei registri dello Stato Civile) Parte 11
anziché il 18.10.2014 (data del matrimonio religioso) (doc. 17 nel fascicolo di parte ed allegato al ricorso). d) Che nel ricorso al punto F) della premessa (pag. 3 rigo 16) risulta indicata quale data del matrimonio del ricorrente Parte_3 il 28/09/2013 (data diParte_6
registrazione del matrimonio nei registri dello Stato Civile) anziché il 31/08/2013 (data del matrimonio religioso). e) Che nel ricorso al punto I) della premessa (pag. 3 rigo 28) è stata indicata erroneamente quale data di matrimonio della ricorrente Parte 2 il 10.08.1994
anziché il 05.08.1994 (doc. 28 del fascicolo di parte ed allegato al ricorso)".
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
- lo Statuto Albertino non recava una definizione di "regnicolo";
- l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>;
- la 1. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non
-
prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre
- o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti principi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte resistente, emerge la prova dei seguenti fatti: l'avo italiano dei ricorrenti, Persona_1 nato a [...], già
Borgoforte (Mantova) il 29.4.1869 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.); la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente, che si è rimessa alla decisione del giudice, abbia dato causa all'affare.
Le spese processuali vanno compensate.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte 1 Parte 2
Parte 3 Parte 4
, [...]
Parte 7 Parte 5 Parte 6
Parte_8
[...] Parte_9 e Persona 18
cittadini italiani.
[...]
Controparte_1 e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di 2. Ordina al procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa le spese processuali.
Brescia, 25.9.2025
Il giudice
Christian Colombo