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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008379127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008379127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella in epigrafe indicata, emessa in forza del ruolo iscritto dalla Regione Calabria alla luce del mancato pagamento della Tassa automobilistica 2019/2021.
Il ricorrente spiegava le difese in un unico motivo di impugnazione, ossia l'estinzione per prescrizione e decadenza del diritto di credito della Regione Calabria.
Si costituivano sia la Regione Calabria che l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, le quali chiedevano respingersi il ricorso e, per il concessionario, con l'ulteriore richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto solo per l'annualità 2019, posto che l'Ente impositore, la Regione, non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico all'adozione della cartella, notificata quest'ultima, tra l'altro, quando la prescrizione del credito e/o l'azione di riscossione risulta già maturata e/o estinta. Si ricorda che l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario.
Nel caso di specie tale onere grava sull'ente regionale e non è stato traguardato, correttamente riguardata la documentazione allegata dalla quale non si evince la regolare ricezione dell'atto allegato alla costituzione.
Per l'annualità 2021 invece, sorregge correttamente la legge regionale richiamata la quale permette, uno actu, la liquidazione della tassa ed il suo accertamento con la cartella oggi impugnata, senza la maturazione di alcuna prescrizione, stante anche l'applicazione della normativa emergenziale di sospensione dei termini adottata in ragione della pandemia da covid.
Le spese si compensano in ragione della parziale e vicendevole soccombenza virtuale, stante l'evocazione in giudizio dell'Agenzia di Riscossione estranea ai fatti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso per l'annualità 2019. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008379127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008379127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella in epigrafe indicata, emessa in forza del ruolo iscritto dalla Regione Calabria alla luce del mancato pagamento della Tassa automobilistica 2019/2021.
Il ricorrente spiegava le difese in un unico motivo di impugnazione, ossia l'estinzione per prescrizione e decadenza del diritto di credito della Regione Calabria.
Si costituivano sia la Regione Calabria che l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, le quali chiedevano respingersi il ricorso e, per il concessionario, con l'ulteriore richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto solo per l'annualità 2019, posto che l'Ente impositore, la Regione, non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico all'adozione della cartella, notificata quest'ultima, tra l'altro, quando la prescrizione del credito e/o l'azione di riscossione risulta già maturata e/o estinta. Si ricorda che l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario.
Nel caso di specie tale onere grava sull'ente regionale e non è stato traguardato, correttamente riguardata la documentazione allegata dalla quale non si evince la regolare ricezione dell'atto allegato alla costituzione.
Per l'annualità 2021 invece, sorregge correttamente la legge regionale richiamata la quale permette, uno actu, la liquidazione della tassa ed il suo accertamento con la cartella oggi impugnata, senza la maturazione di alcuna prescrizione, stante anche l'applicazione della normativa emergenziale di sospensione dei termini adottata in ragione della pandemia da covid.
Le spese si compensano in ragione della parziale e vicendevole soccombenza virtuale, stante l'evocazione in giudizio dell'Agenzia di Riscossione estranea ai fatti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso per l'annualità 2019. Rigetta nel resto. Compensa le spese.