Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI RICERCHE APPLICATE ALLA BIOTECNOLOGIA - C.R.A.B., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Campo Marzio n. 69, presso l'avv. Vinicio D'Alessandro, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giovanni Colucci, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
UFFICIO DELLE ENTRATE DI AVEZZANO, in persona del Direttore pro tempore;
- intimato -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 156/3/99 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione n. 3, depositata in data 13 aprile 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Schirò;
udito per i controricorrenti l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 febbraio 1998 la Commissione tributaria provinciale dell'Aquila accoglieva il ricorso proposto dal Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia (C.R.A.B.) di Avezzano avverso il provvedimento in data 16 marzo 1995, con cui l'Ufficio Iva dell'Aquila aveva respinto la richiesta di rimborso dell'Iva per gli anni 1990 e 1991.
Proponeva appello l'Ufficio, deducendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto il ricorso del C.R.A.B., in quanto, in base all'art. 5 dello statuto del Consorzio, l'attività di detto ente non rientrava tra quelle di natura commerciale previste dall'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che il rimborso richiesto non era dovuto. L'adita Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sentenza del 13 aprile 2000, accoglieva l'appello, così motivando:
a - il C.R.A.B., tenuto conto della sua natura di società eminentemente pubblica e delle sue finalità, volte allo svolgimento di attività di studio e ricerca, senza fini di lucro, nonché delle disposizioni del proprio statuto, rientra tra gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, di cui all'art. 4 del d.P.R. 1972/633, e che sono considerati soggetti passivi ai fini dell'iva limitatamente all'esercizio di attività commerciali o agricole che non costituiscano attività preponderante;
a tali enti, secondo la Commissione regionale, spettano le detrazioni di imposta a condizione che l'attività commerciale sì a gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale, come disposto dall'art. 19 ter del d.P.R. 1972/633;
b - nel caso di specie, invece, si è accertata la mancanza di una contabilità separata da parte del C.R.A.B. per quanto concerne l'attività commerciale dell'ente, con la conseguente impossibilità di distinguere l'imposta relativa agli acquisti fatti nell'esercizio di detta attività.
Il C.R.A.B. ha proposto e notificato ricorso per Cassazione direttamente nei confronti dell'Ufficio delle entrate di Avezzano, sulla base di due motivi. L'Ufficio delle entrate di Avezzano non si è costituito, mentre hanno proposto controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, trattati congiuntamente dal ricorrente, il C.R.A.B. - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ter e 4 del d.P.R. 1972/633, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - deduce che:
a - nei periodi 1990-1991, con riferimento ai quali è stato richiesto il rimborso dell'IVA, l'attività effettivamente esercitata dal consorzio è stata quella diretta alla realizzazione del complesso aziendale, attraverso investimenti in beni strumentali (fabbricati e attrezzature), per i quali compete il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti ai sensi dell'art. 4 d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nella parte in cui ha modificato gli artt. 19, comma 3, e 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. 1972/633;
b - dagli artt. 4 e 5 dello statuto sociale risulta che le finalità del Consorzio riguardano la cessione di beni e prestazioni di servizi dietro pagamento di corrispettivi, tutti soggetti ad IVA, con la conseguenza che l'ente, svolgendo attività commerciale, è soggetto passivo di imposta;
c - non è pertanto applicabile nella specie l'art. 19 ter del d.P.R. 1972/633, non essendo l'ente obbligato a tenere una contabilità
separata.
Ritiene il collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, perché proposto direttamente nei confronti dell'Officio delle entrate di Avezzano, al quale è stato anche notificato, anziché nei confronti del Ministero delle finanze con notifica eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato. Trova applicazione nella specie il reiterato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, proposto dal contribuente nei confronti dell'ufficio periferico dell'Amministrazione, anziché nei confronti del Ministero delle finanze, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. (applicabile al processo tributario, in assenza di norme derogatorie, ex art. 62 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per erronea indicazione della parte contro cui il ricorso stesso è proposto, senza che possano riconoscersi effetti sananti alla costituzione in giudizio del Ministero delle finanze, perché il vizio dell'impugnazione, derivando dall'errata individuazione della parte (l'ufficio anziché il Ministero), priva di soggettività esterna per quanto riguarda il giudizio di Cassazione, e non concernendo la sola notificazione del ricorso, attiene all'esercizio dell'azione e non alla concreta instaurazione del contraddittorio (Cass. 22 marzo 2002, n. 4101; Cass. 16 maggio 2002, n. 7150; Cass. 23 giugno 2003, n. 9947. In senso conforme, Cass. 29 gennaio 2002, n.
1099; Cass. 5 maggio 2003, n. 6786; Cass. 11 giugno 2003, n. 9302). Poiché il collegio condivide pienamente tale orientamento e non sono stati dedotti nuovi elementi che inducano ad un riesame della questione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali relative al presente grado.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004