Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/06/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RG 354/2024 VG riservata in decisione ex art. 127 ter cpc in data
4.6.2025 e avente ad oggetto: Divorzio
T R A
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Quattrone – giusta procura in atti;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13.6.2024, i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 26.8.1991 e che dall'unione nascevano due figli, (cl. 1999) e Per_1 [...]
(cl. 2005); di essere separati consensualmente con decreto di omologa Cron. 4135/2023 Persona_2 dell'intestato Tribunale reso in data 8.6.2023 nell'ambito della causa civile RG 328/2023 – chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, dichiaravano di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva ex art. 127 ter cpc.
Fissata l'udienza ex art. 473-bis. 51 cpc e 127 ter cpc dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM - con decreto del 22.4.2025 il G.I. chiedeva chiarimenti ed eventuali
Pag. 1 a 2
Depositate il 3.6.2025 note di trattazione scritta con le quali le parti dichiaravano che nelle more il predetto figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica, essendo stato assunto come militare presso il Ministero della Difesa, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento RG n. 328/2023 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, definita con Decreto di omologa Cron. 4135/2023 reso in data 8.6.2023 dal Tribunale di Vibo Valentia e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente la separazione.
Quanto agli aspetti accessori le parti hanno concordato quanto segue “ : Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno divorzile”
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente pronuncia
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piscopio (VV) il
25.8.1991 tra e – smg - con le condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate in parte motiva;
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia
(R.A.M. Comune di Vibo Valentia Numero 123 Parte II Serie A Anno 1991) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art.10 L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i (ex L.
6.3.1987 n.74); 152 septies disp. Att. cpc.
C) Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'11.6.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2