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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
CAPITANIO MARIA AMALIA, Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Viale Dei Longobardi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INAIL 2020
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INPS 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INPS 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INPS 2017
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INPS 2018
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ALTRO 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ALTRO 2020
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IVA-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IVA-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IVA-ALTRO 2018
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 TARI 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 REGISTRO 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 REGISTRO 2021
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRAP 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRAP 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRAP 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.017 2025 9002274406, relativa a n.24 cartelle e n.6 avvisi di addebito, inerenti pretese IRAP, IRPEF, IVA, crediti INAIL ed INPS, Addizionali, TARI, diritto annuale Camera di commercio, spese di giudizio, inerenti le annualità
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2024, dell'importo di € 77.351,86.
L'istante ha eccepito di non aver mai ricevuto gli atti richiamati nell'intimazione impugnata;
la prescrizione delle pretese;
la carenza di motivazione;
la carenza di riscontri probatori.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva sostenendo di aver regolarmente notificato gli atti richiamati e prodromici all'intimazione impugnata, che, non essendo stati impugnati, hanno reso le pretese definitive;
rilevava altresì di aver notificato, quali atti interruttivi della prescrizione: l'intimazione di pagamento n.017
2022 900060521, in data 19.04.2022; l'intimazione n.017 2024 9000238834, in data 23.01.2024 e la CPI
01776 2023 00000776, in data 26.10.2023; eccepiva infine il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle ed agli avvisi di addebito relativi a pretese non tributarie (crediti INAIL ed INPS).
Fissata l'udienza di trattazione del 20.01.2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, con ogni conseguenza di legge.
Viene sottoposto al vaglio della Corte, l'intimazione di pagamento n.017 2025 9002274406, relativa a n.24 cartelle e n.6 avvisi di addebito, inerenti pretese IRAP, IRPEF, IVA, crediti INAIL ed INPS, Addizionali, TARI, diritto annuale Camera di commercio, spese di giudizio, inerenti le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
e 2024.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle inerenti i crediti INAIL e gli avvisi di addebito inerenti i crediti INPS, in quanto pretese non di natura tributaria.
Orbene, l'intimazione oggetto di impugnazione scaturisce da plurime cartelle di pagamento, rispetto alle quali, quanto dedotto dal ricorrente, in ordine alla loro mancata notifica, risulta sconfessato da parte resistente, che sul punto ha interloquito producendo la relativa documentazione che questa Corte ritiene regolare ed idonea a provare invece l'avvenuta conoscenza da parte del contribuente delle pretese tributarie.
Inoltre, risultano altresì notificati al ricorrente, ulteriori atti interruttivi della prescrizione, e precisamente:
l'intimazione di pagamento n.017 2022 900060521, in data 19.04.2022; l'intimazione n.017 2024
9000238834, in data 23.01.2024 e la CPI 01776 2023 00000776, in data 26.10.2023; la documentazione probatoria prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, consente di ritenere irregolare il comportamento fiscale da parte del contribuente;
ed invero, la norma detta una precisa sequenza procedimentale nella quale l'esercizio della pretesa tributaria si dipana dall'atto impositivo, alla cartella di pagamento, ed all'eventuale avviso di mora e/o intimazione;
sequenza che, nel caso di specie, risulta rispettata, il che esclude qualsiasi vizio della procedura di riscossione.
Inoltre, occorre altresì rilevare che il decorso della prescrizione risulta dunque interrotta, e che la eventuale relativa eccezione andava sollevata in sede di impugnazione delle cartelle nonché delle successive intimazioni, comunque dal ricorrente ricevute. Ciò posto, la prova delle menzionate notifiche consente, allora, di ritenere preclusa ogni forma di contestazione rispetto all'eccepita prescrizione e/o decadenza concernente il periodo maturato prima delle citate notifiche, non risultando tali atti impugnati, così rendendo la relativa pretesa non più controvertibile anche in ordine a presunte vicende estintive dei crediti maturate prima delle medesime notifiche.
Si ritiene, pertanto, che le eccezioni sollevate da parte ricorrente non possano trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle relative a crediti INAIL ed agli avvisi di addebito relativi a crediti INPS. Rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €2000,00 in favore dell'Agenzia Entrate- Riscossione.
Benevento, 20.1.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
CAPITANIO MARIA AMALIA, Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Viale Dei Longobardi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INAIL 2020
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INPS 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INPS 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INPS 2017
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 INPS 2018
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ALTRO 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRPEF-ALTRO 2020
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IVA-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IVA-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IVA-ALTRO 2018
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 TARI 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 REGISTRO 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 REGISTRO 2021
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRAP 2014
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRAP 2015
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRAP 2016
- INT. PAGAMENTO n. 01720259002274406 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.017 2025 9002274406, relativa a n.24 cartelle e n.6 avvisi di addebito, inerenti pretese IRAP, IRPEF, IVA, crediti INAIL ed INPS, Addizionali, TARI, diritto annuale Camera di commercio, spese di giudizio, inerenti le annualità
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2024, dell'importo di € 77.351,86.
L'istante ha eccepito di non aver mai ricevuto gli atti richiamati nell'intimazione impugnata;
la prescrizione delle pretese;
la carenza di motivazione;
la carenza di riscontri probatori.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva sostenendo di aver regolarmente notificato gli atti richiamati e prodromici all'intimazione impugnata, che, non essendo stati impugnati, hanno reso le pretese definitive;
rilevava altresì di aver notificato, quali atti interruttivi della prescrizione: l'intimazione di pagamento n.017
2022 900060521, in data 19.04.2022; l'intimazione n.017 2024 9000238834, in data 23.01.2024 e la CPI
01776 2023 00000776, in data 26.10.2023; eccepiva infine il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle ed agli avvisi di addebito relativi a pretese non tributarie (crediti INAIL ed INPS).
Fissata l'udienza di trattazione del 20.01.2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, con ogni conseguenza di legge.
Viene sottoposto al vaglio della Corte, l'intimazione di pagamento n.017 2025 9002274406, relativa a n.24 cartelle e n.6 avvisi di addebito, inerenti pretese IRAP, IRPEF, IVA, crediti INAIL ed INPS, Addizionali, TARI, diritto annuale Camera di commercio, spese di giudizio, inerenti le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
e 2024.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle inerenti i crediti INAIL e gli avvisi di addebito inerenti i crediti INPS, in quanto pretese non di natura tributaria.
Orbene, l'intimazione oggetto di impugnazione scaturisce da plurime cartelle di pagamento, rispetto alle quali, quanto dedotto dal ricorrente, in ordine alla loro mancata notifica, risulta sconfessato da parte resistente, che sul punto ha interloquito producendo la relativa documentazione che questa Corte ritiene regolare ed idonea a provare invece l'avvenuta conoscenza da parte del contribuente delle pretese tributarie.
Inoltre, risultano altresì notificati al ricorrente, ulteriori atti interruttivi della prescrizione, e precisamente:
l'intimazione di pagamento n.017 2022 900060521, in data 19.04.2022; l'intimazione n.017 2024
9000238834, in data 23.01.2024 e la CPI 01776 2023 00000776, in data 26.10.2023; la documentazione probatoria prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, consente di ritenere irregolare il comportamento fiscale da parte del contribuente;
ed invero, la norma detta una precisa sequenza procedimentale nella quale l'esercizio della pretesa tributaria si dipana dall'atto impositivo, alla cartella di pagamento, ed all'eventuale avviso di mora e/o intimazione;
sequenza che, nel caso di specie, risulta rispettata, il che esclude qualsiasi vizio della procedura di riscossione.
Inoltre, occorre altresì rilevare che il decorso della prescrizione risulta dunque interrotta, e che la eventuale relativa eccezione andava sollevata in sede di impugnazione delle cartelle nonché delle successive intimazioni, comunque dal ricorrente ricevute. Ciò posto, la prova delle menzionate notifiche consente, allora, di ritenere preclusa ogni forma di contestazione rispetto all'eccepita prescrizione e/o decadenza concernente il periodo maturato prima delle citate notifiche, non risultando tali atti impugnati, così rendendo la relativa pretesa non più controvertibile anche in ordine a presunte vicende estintive dei crediti maturate prima delle medesime notifiche.
Si ritiene, pertanto, che le eccezioni sollevate da parte ricorrente non possano trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle relative a crediti INAIL ed agli avvisi di addebito relativi a crediti INPS. Rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €2000,00 in favore dell'Agenzia Entrate- Riscossione.
Benevento, 20.1.2026