Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
Nel procedimento di trattazione del reclamo avverso il provvedimento di applicazione o proroga del regime di sorveglianza speciale di cui all'art. 14 bis della legge n. 354 del 1975, non è prevista la partecipazione o l' audizione del detenuto reclamante, atteso quanto stabilisce l'art.14-ter della medesima legge.
Commentario • 1
- 1. Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità deiMassimo Ruaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo del decreto in commento, clicca qui. 1. L'attuazione delle direttive della legge delega in materia di semplificazione dei procedimenti della magistratura di sorveglianza (d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, Capo II, artt. 3-8) comporta la modifica di numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 18-ter, 30, 35-bis, 47, 51-bis, 51-ter, 57, 58 e 69-bis), di due disposizioni del codice di rito (artt. 656 e 678), e l'introduzione di un nuovo articolo nella legge penitenziaria (art. 51-quater). In relazione alle competenze dell'u.e.p.e. e della polizia penitenziaria (Capo III, artt. 9 e 10), vengono modificati l'art. 72 ord. penit. e l'art. 5 legge 15 dicembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2015, n. 35930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35930 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
359 30/1 5 30 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 1305/2015- Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI N. 42285/2014 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. - Consigliere - GIACOMO ROCCHI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AL N. IL 16/07/1970 avverso l'ordinanza n. 5031/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 09/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. G enell CAIAZZO;
dhe me chiesto l'annullamento con invio dell'ordinense impugnate Udit i difensor Avv.; e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza in data 9.9.2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo del detenuto SI AL avverso il decreto in data 14.7.2014 con il quale era stato prorogato di tre mesi il regime di sorveglianza speciale previsto dall'art. 14-bis dell'Ordinamento Penitenziario. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il detenuto IO LE, eccependo preliminarmente la nullità dell'udienza in camera di consiglio a seguito della quale il Tribunale di sorveglianza aveva assunto la decisione, poiché, benché il ricorrente avesse fatto richiesta di essere ascoltato dal Magistrato di sorveglianza di Macerata (essendo egli stato trasferito il 30.8.2014 dall'istituto di Novara a quello di Ascoli Piceno), non gli era stata data la possibilità né di essere sentito dal suddetto Magistrato, il quale gli aveva comunicato tramite l'Ufficio Matricola del carcere che sarebbe stato sentito dal Tribunale di sorveglianza di Torino in videoconferenza il 9.9.2014, giorno fissato per l'udienza in camera di consiglio, né di essere sentito in videoconferenza dal Tribunale di sorveglianza, in quanto il Presidente del collegio non aveva consentito al ricorrente di parlare ed aveva fatto disattivare il collegamento, sostenendo che il reclamante aveva la possibilità di chiedere di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza. Il ricorso è infondato. Il ricorrente, sottoposto al regime di sorveglianza particolare previsto dall'art.14-bis della legge 354/1975, ha proposto reclamo avverso il provvedimento di proroga di detto regime disposto dalla Direzione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria in data 14.7.2014. Nel ricorso si eccepisce la nullità dell'udienza in camera di consiglio del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 9.9.2014, poiché il detenuto ricorrente non aveva potuto esporre le ragioni per le quali si era opposto alla proroga del regime di sorveglianza speciale, non essendo stato sentito né dal Magistrato di sorveglianza, né in videoconferenza dal Tribunale di sorveglianza nel corso della suddetta udienza. Risulta dagli atti che il Magistrato di sorveglianza di Macerata, con provvedimento in data 3.9.2014, ha rigettato l'istanza di IO LE di essere sentito per rogatoria, in relazione all'udienza fissata davanti al Tribunale di sorveglianza di Torino il 9.9.2014 per la trattazione del suddetto reclamo. Risulta altresì che nei preliminari della suddetta udienza in camera di consiglio, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha interrotto il collegamento in videoconferenza, con la motivazione che non era prevista la partecipazione all'udienza del detenuto reclamante. Ritiene questa Corte che siano legittimi i suddetti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza e del Presidente del Tribunale di sorveglianza, poiché nell'udienza di trattazione del reclamo 1 е мвM avverso il provvedimento che applica o proroga il regime di sorveglianza speciale di cui all'art. 14-bis O.P. non è prevista la partecipazione del detenuto. L'art.14-ter della legge 354/1975 che regola la procedura con la quale deve essere tenuta la suddetta udienza prevede, infatti, che il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza per la trattazione del reclamo si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero e che l'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. Quindi, non essendo prevista la presenza o l'audizione del reclamante, legittimamente il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta del ricorrente di essere sentito ed il Presidente del Tribunale di sorveglianza non ha ammesso che lo stesso fosse sentito in videoconferenza. Il diritto di difesa del reclamante, peraltro, è garantito non solo dalla partecipazione all'udienza del suo difensore, ma anche dalla facoltà del detenuto di presentare memorie a sostegno del reclamo. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Pietro Caiazzo Severo Chieffi DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 2