Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle particolarità del caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dell'anestesista, consistita nel mancato monitoraggio dei tracciati ECG della paziente nel corso di un intervento chirurgico e nel non tempestivo rilevamento delle complicanze cardiache insorte per asistolia, ed i gravi danni cerebrali procurati alla stessa in conseguenza del ritardo con cui era stato eseguito il massaggio cardiaco).
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Per poter valutare la responsabilità penale sotto il profilo dell'omessa diagnosi, deve essere accertato il profilo della natura colposa della condotta del medico (ivi compreso l'accertamento del grado dell'eventuale colpa), sia sotto il profilo della sua rispondenza o meno ai criteri riconducibili alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, sia sotto il profilo della portata salvifica che il comportamento eventualmente alternativo e ritenuto doveroso avrebbe avuto, attraverso un giudizio fondato su criteri di elevata probabilità logica e non su mere basi probabilistico-statistiche. Il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2016, n. 26491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26491 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
ASR 264 9 1/ 1 6 91 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - N.N. 1035/2016 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - N. 45390/2015 VINCENZO PEZZELLA Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - Dott. Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE NI N. IL 19/12/1958 avverso la sentenza n. 1423/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 24/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2016 la relazione fatta dal : Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ircer Colzen Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI che ha concluso per GO . conрегиеrune nelle ste tuition!l'annullamento reuse sinvis ver presciмай неше і Udito, per la parte civile, l'Avv Brenchielle treunitio, che deforite con lun'ow е поке хені Udit i difensor Avv. Aulne Cento, in serhiburone dell' Aw. Pepe Gioneffe, che chleshe 'l'enus lla m ento delle sentente im fuque teживешле juqu Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 24.06.2014, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bari il 13.04.2012, nei confronti di EG IC, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena originariamente inflitta e confermava nel resto le statuizioni del primo giudice. Al prevenuto si contesta, in qualità di anestesista componente della equipe medica della divisione di Chirurgia Generale della Casa di Cura La Madonnina di Bari, che effettuò su OL EN un intervento chirurgico di laparocolecistomia, di aver cagionato, per colpa, alla predetta paziente lesioni gravissime. Ciò in quanto, a fronte dell'arresto cardiaco subito dalla OL, nel corso dell'intervento, l'anestesista omise di rilevare in tempo la complicanza e comunque di effettuare le dovute manovre, cosicché la donna subì danni celebrali dai quali derivò una malattia insanabile, rappresentata da tetraparesi spastica, grave disartria motoria e deficit visivo secondario a emianopsia centrale. Il Collegio osservava che un primo indice della intempestività dell'intervento rianimatorio era emerso dalle dichiarazioni rese da un teste disinteressato che aveva avuto modo di verificare che OL EN era stata lasciata sola, una volta terminato l'intervento chirurgico. Considerava che anche all'esito dell'esame dei chirurghi operatori, ZI e RE, la presenza dell'anestesista in sala operatoria era circostanza rimasta tutt'altro che tangibile. Sotto altro aspetto, la Corte territoriale considerava che gli esiti della perizia medico legale delineavano con chiarezza la riferibilità causale della tetraparesi spastica e del grave deficit visivo alla inadeguatezza del trattamento posto in essere a seguito dell'arresto cardiaco occorso alla paziente;
ed alla carenza di un permanente monitoraggio dello stato della OL, in costanza di intervento, da parte dell'anestesista. Il Collegio osservava che in senso conforme alle risultanze peritali deponeva il contenuto della cartella clinica, da cui emergeva che l'anestesista, al momento dell'arresto cardiaco, non era intento al controllo del tracciato ECG.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione IC EG, a mezzo del difensore. Con unico motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale, rispetto all'apprezzamento della prova liberatoria, l'illogicità nella ricostruzione in punto di fatto e la mancata valutazione della prova tecnica. L'esponente osserva che i giudici di merito non hanno considerato gli elementi di prova favorevoli all'imputato. Si duole della valorizzazione delle dichiarazioni rese dalla degente IT MA, in assenza di elementi di riscontro. E considera che la Corte territoriale non ha effettuato la verifica dello stato dei luoghi, 2 incombente che si imponeva alla luce della documentazione fotografica e planimetrica prodotta in giudizio. Sotto altro aspetto, il ricorrente si duole della valutazione che è stata effettuata dalla Corte di Appello, con riguardo alle deposizioni rese dai medici ZI e RE, che ebbero ad eseguire l'intervento chirurgico di cui si tratta. Osserva che i predetti dichiaranti non hanno affermato che la paziente fosse stata lasciata da sola, in sala operatoria;
e neppure che l'anestesista fosse assente durante l'intervento. Considera che la Corte territoriale ha destituito di valenza probatoria soltanto la parte delle deposizioni dalle quali emergeva che l'intervento non era ancora ultimato al momento dell'arresto cardiaco e che EG si trovava in sala operatoria in detto frangente, sviluppando un ragionamento autoreferenziale ed improntato a pregiudizio accusatorio. Il ricorrente censura poi la valutazione espressa dalla Corte di Appello, rispetto alla eziologia causale delle lesioni riportate dalle paziente. Considera che il Collegio ha condiviso integralmente le argomentazioni sviluppate dal perito in sede di incidente probatorio, disattendendo quelle del consulente tecnico nominato dalla difesa, come pure di quello nominato dalle parti civili. L'esponente considera che nella sentenza impugnata non viene richiamata neppure la deposizione resa dal teste NC, che ha riferito circostanze rilevanti sull'operato dell'anestesista. Considerato in diritto 1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
2. Occorre primieramente rilevare che il termine prescrizionale massimo : relativo all'ipotesi di reato in addebito, pari ad anni sette e mesi sei, risulta decorso in data 30.06.2014, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni. Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Occorre, peraltro, considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. di pronunciarsi sulla azione civile;
e che in tali ipotesi, la valutazione della regiudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi. La pronuncia ex art. 578 cod. proc. pen. impone, cioè, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto il 3 compendio probatorio, ai fini della responsabilità civile (Cass. Sez. U, sentenza n. 35490 del 28.5.2009, dep. 15.09.2009, Rv. 244273).
3. Tanto ritenuto, è dato procedere all'esame delle questioni affidate al ricorso. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Così delineato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, osserva in particolare il Collegio che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve 4 condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita;
che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile;
che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, RV. 233464).
3.1 Tanto chiarito, si osserva che i motivi in esame si pongono ai limiti della inammissibilità, giacché l'esponente invoca una alternativa riconsiderazione del compendio probatorio, ad opera della Corte regolatrice, con riguardo all'accertamento delle condotte materialmente poste in essere dal sanitario, durante e dopo l'intervento chirurgico. Preme al riguardo evidenziare che il tema di prova relativo alla condotta fisicamente posta in essere dal sanitario investe, in primo luogo, questioni di mero fatto, che sono state accertate in giudizio sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari;
e per le quali non viene in rilievo alcuna specifica competenza di ordine tecnico. La Corte di Appello ha chiarito che dalla deposizione della testimone L IT, a sua volta degente presso la struttura sanitaria e del tutto occasionalmente posizionata in prossimità del lettino operatorio ove si trovava la OL, era emerso che la parte offesa era stata lasciata sola, una volta terminato l'intervento chirurgico;
e che la donna era stata soccorsa soltanto dopo che il relativo malessere era stato rilevato da una infermiera, che richiese l'intervento dei medici. A margine di tali rilievi, il Collegio ha osservato che la riferita deposizione risultava 5 intrinsecamente credibile e non smentita da emergenze di segno contrario. Al riguardo, in sentenza si osserva che la planimetria e la documentazione fotografica prodotta dalla difesa risulta priva di elementi che certifichino l'esatta corrispondenza del relativo contenuto al luogo di verificazione del fatto narrato dalla IT. Oltre a ciò, la Corte di Appello ha effettuato il vaglio critico delle dichiarazioni rese dai chirurghi che ebbero ad operare la paziente, introdotti nel presente giudizio come testimoni, osservando: che ZI era caduto in plurime contraddizioni e che, a seguito delle contestazioni effettuate dal pubblico ministero, aveva affermato che EG era presente in sala operatoria, durante l'intervento, se pure non fosse in grado di precisare ove si fosse posizionato l'anestesista; e che RE aveva riferito di non ricordare se EG avesse presenziato all'intero intervento chirurgico. Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha quindi affermato che la costante presenza dell'anestesista in sala operatoria durante il corso dell'intervento non era dimostrata. E bene, deve osservarsi che le considerazioni ora richiamate, sviluppate dalla Corte di Appello, appaiono saldamente ancorate all'acquisito compendio probatorio, che è stato criticamente vagliato secondo un complessivo apprezzamento, comprendente il vaglio delle assunte prove dichiarative;
e che le predette valutazioni risultano altresì immuni da ogni incongruenza di ordine logico.
3.2 A questo punto della trattazione, venendo a soffermarsi sull'ulteriore tema di prova, relativo alla riferibilità causale delle accertate lesioni rispetto alla inadeguatezza che caratterizzò l'intervento dell'anestesista, a fronte dell'arresto cardiaco occorso alla paziente, occorre richiamare i principi che, secondo diritto vivente, governano l'apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del giudice di merito e che presiedono al controllo che, su tale valutazione, può essere svolto in sede di legittimità. Nel delineare l'ambito dello scrutinio di legittimità, secondo i limiti della cognizione dettati dall'art. 609, cod. proc. pen., si è chiarito che alla Corte regolatrice è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di merito, che ha il governo degli apporti scientifici forniti dagli specialisti. La Suprema Corte ha evidenziato, sul piano metodologico, che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l'esito di accreditare l'esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione del convincimento del giudice;
che il ricorso a competenze specialistiche con l'obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi 6 dell'uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti (conferimento dell'incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva;
e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa dell'opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio (Cass. Sez. 4, sentenza n. 80 del 17.01.2012, dep. 25.05.2012, n.m.). Chiarito che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, posto al servizio del giudice di merito, deve rilevarsi che, non di rado, la soluzione del caso posto all'attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo l'impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall'affidabilità delle informazioni che, attraverso l'indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo. Si tratta di questione di centrale rilevanza nell'indagine fattuale, giacché costituisce parte integrante del giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni di ordine extragiuridico emerse nel processo. Il giudice deve, pertanto, dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento, soppesando l'imparzialità e l'autorevolezza scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali. E, come sopra chiarito, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare, attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito ha espresso nella sentenza impugnata. Del resto, la Corte regolatrice ha anche recentemente ribadito il principio in base al quale il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate. La Suprema Corte è cioè chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Rv. 248944; Cass. Sez. 4, sentenza n. 42128 del 30.09.2008, dep. 12.11.2008, n.m.). E si è pure chiarito che il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia (o della consulenza), poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni 7 critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 4, sentenza n. 492 del 14.11.2013, dep. 10.01.2014, n.m.). Ciò posto, deve osservarsi che, con riguardo all'apprezzamento della prova scientifica, afferente specificamente all'accertamento del rapporto di causalità, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che deve considerarsi utopistico un modello di indagine causale, fondato solo su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali. Ciò in quanto, nell'ambito dei ragionamenti esplicativi, si formulano giudizi sulla base di generalizzazioni causali, congiunte con l'analisi di contingenze fattuali. In tale prospettiva, si è chiarito che il coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica non è solitamente molto importante;
e che è invece importante che la generalizzazione esprima effettivamente una dimostrata, certa relazione causale tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, Rv. 222138). Nella verifica dell'imputazione causale dell'evento, cioè, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Con particolare riferimento alla casualità omissiva - che pure viene in rilievo nel caso di specie - si osserva poi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il carattere condizionalistico della causalità omissiva, indicando il seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata "probabilità logica" (Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, cit.); e che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini, Rv. 248943). Ai fini dell'imputazione causale dell'evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato dall'ordinamento. Si tratta di insegnamento da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite che si sono soffermate sulle questioni riguardanti l'accertamento giudiziale della causalità omissiva ed i limiti che incontra il sindacato di legittimità, nel censire la 8 valutazione argomentativa espressa in sede di merito (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 38343 del 24.04.2014, dep. 18.09.2014, Rv. 261103). deve4. Ebbene, applicando i richiamati principi di diritto al caso in esame, considerarsi che le valutazioni effettuate dalla Corte di Appello, sulla questione relativa alla prova della riferibilità causale delle lesioni cerebrali riportate della paziente alla condotta negligente che si ascrive all'anestesista EG, risultano immuni dalle dedotte aporie di ordine logico e paiono del tutto congruenti, rispetto all'acquisito compendio probatorio. Ed invero, la Corte di Appello ha osservato che l'espletata perizia medico legale delineava, con chiarezza, la riferibilità degli eventi lesivi alla disattenzione con la quale era stato effettuato il monitoraggio da parte dell'anestesista; e che proprio a causa dei comportamenti superficiali del medico anestesista, il quale al momento della asistolia non era intento a controllare i tracciati ECG, si era verificato il fatale ritardo con cui il medico aveva proceduto ad effettuare un valido massaggio cardiaco, massaggio risultato, in concreto, inefficace a salvaguardare il sistema nervoso centrale della donna.
4.1 In riferimento al grado della colpa, preme infine osservare che la Corte territoriale ha specificato che l'anestesista ha l'obbligo di effettuare la monitorizzazione personale, continuativa e costante del monitor dell'ECG; e che, in caso di allontanamento, tale compito deve essere vicariato a terzi. E deve altresì sottolinearsi che in sentenza si osserva, sviluppando un ragionamento controfattuale rispetto alla casualità della colpa, che ove l'intervento rianimatorio fosse stato tempestivo e corretto per tempi e modalità di attuazione, l'evento sarebbe stato evitato, ovvero sarebbe risultato di entità inferiore. Occorre altresì considerare che la valutazione espressa dalla Corte di Appello trova pure il conforto delle acquisite risultanze documentali, posto che anche dalla richiamata documentazione emerge che l'anestesista al momento dell'arresto cardiaco, non era intento al controllo del tracciato ECG.
5. In conclusione, non emergendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, essendo il reato estinto per prescrizione;
di converso, per le ragioni sopra ampiamente svolte, il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili, per questo giudizio di legittimità, liquidate come a dispositivo. 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili;
e condanna il ricorrente a rimborsare alle parti civili difese dall'Avv. Maurizio Branchicella le spese processuali per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.630,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma in data 11 maggio 2016. Il Consigliere estensore Andrea Montagni Il Presidente CASSAZSAZIONE Rocco Marco Blaiotta Акте ستا ملال ੪੦ CORTE SUPREMA DI CASGAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GIU. 2016 IL CANCELLIERE Patrizia DI Laurenzio 11 10 0