TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 5.2.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5838 / 2019 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Lincon
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale e dall'avv. Cristina Maria Bruno
Oggetto: buoni pasto
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2019 premetteva di essere dipendente Parte_1 dell' e riferiva che nonostante l' avesse istituito la Controparte_1 Controparte_1 mensa i dipendenti non godono di tale diritto in quanto negatogli dall'Azienda di appartenenza ovvero per ragioni di servizio non vi possono accedere.
Deduceva di aver trasmesso all' resistente, in data 9.3.2019, pec con la quale aveva chiesto CP_1 il riconoscimento del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore.
Richiamava l'art. 24 del CCNL integrativo del CCNL 8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medico
– Veterinaria, come modificato dall'art. 18 del CCNL Integrativo del CCNL 17/10/2008, ed evidenziava che, in ossequio all'esigenza di continuità della prestazione assistenziale e nel rispetto dell'articolazione oraria, egli svolgeva un turno di servizio eccedente le sei ore lavorative, senza avere la possibilità di fruire della mensa, motivo per cui deduceva di avere diritto all'erogazione dei buoni pasto, stante l'impossibilità di fruire concretamente di altre modalità sostitutive.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il diritto dell'istante alla mensa ovvero alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero ad erogare i buoni-pasto ovvero di 1 pagare il controvalore in danaro nella misura di € 5,16 per ogni turno lavorato che ecceda le 6 ore;
di ritenere e dichiarare che l'istanteeraè ancora creditore, per il periodo che decorre dal Marzo 2014 e fino a Ottobre 2019, nei limiti della prescrizione, nei confronti dell' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per i titoli e le causali di cui in narrativa, della somma complessiva di € 3.312,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, e per l'effetto, condannare l' resistente, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della ricorrente la suddetta somma o quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, il tutto entro il valore di € 5.000,00.
2. L' , costituitasi in giudizio con memoria del 15.11.2024, contestava Controparte_1 la fondatezza della pretesa attorea, rilevando che per esercitare il diritto di accesso alla mensa aziendale, occorreva la sussistenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive e che, in ogni caso, istituire servizi di mensa aziendale non costituiva un obbligo in capo alle aziende bensì una facoltà.
Assumeva che il ricorrente non aveva diritto di accesso alla mensa aziendale e per l'effetto neanche il diritto di percepire il pagamento del buono pasto.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 5.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stese la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo
Tribunale che si condivide (sent. 1015 del 2024).
4. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti dell'area della dirigenza medico- veterinaria trova la sua fonte nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL
6/5/2010, il quale dispone che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza
2 al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a €5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990”. Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010, la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo
"possono" che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole
Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , Controparte_2 non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti, individuando una competenza esclusiva del CCNL. Orbene, alla luce della previsione del richiamato art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010 appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa.
Nel caso di specie, gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti [...] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro". Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale).
Pertanto, l'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010,
3 va interpretato in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, art. 8, il quale attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la
“particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 24 del CCNL applicabile nella fattispecie, attribuisce il diritto alla mensa ai dirigenti presenti in servizio.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE
e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto. Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. art. 4 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010. Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa né tantomeno è possibile escludere, in considerazione della normativa applicabile, il godimento del diritto de quo in relazione alla categoria dei dirigenti medici, cui appartiene il ricorrente.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro particolarmente gravoso (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore), e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Sul punto appare tra l'altro condivisibile anche l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il lavoratore ha diritto al buono pasto per ogni turno eccedente le 6 ore” (Cass., ordinanza 31/10/2022, n. 32113).
Ed ancora: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (ex multis, Cass.
1/3/2021 n. 5547 e 4/6/2021 n. 15629). “Il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena (ex multis, Cass., n. 23255/2023).
Rimane fermo, secondo i principi esaminati, il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore.
Non vi sono ragioni per escludere il diritto alla mensa in relazione ai dirigenti medici in quanto le norme contenute nell'art. 24 CCNL 10/2/2004 sono state modificate soltanto ai commi 1 e 4 dall'art.18 del CCNL 6/5/2010 per la sequela contrattuale dell'art. 28 del CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria del SSN sottoscritto il 17/10/2008. Il comma 2 del citato art. 24, che rimane invariato, prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”. Invariato resta anche il comma 3 del citato articolo che recita: “Il
5 pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000”.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Il CCNL applicabile nella fattispecie specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive è subordinato all'effettiva presenza al lavoro. 5.- Con riferimento alla posizione dell'odierno istante, è riscontrabile il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore, come comprovato dai fogli presenza in atti.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza e non specificamente contestati. Il costo del pasto è pari ad € 4,13
a carico del datore di lavoro. Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete dunque alla ricorrente la richiesta somma di € 2.651,46 (pari a € 4,13, per 642 turni eccedenti le sei ore) oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
6. L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per un terzo delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della limitata attività svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € CP_1
2.651,46 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra Marzo 2014 e fino a Ottobre 2019, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l resistente al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida in € 32,67 per rimborso contributo unificato ed in € 875,33 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina 6.2.2025
Il Giudice del Lavoro
6 Dott.ssa Graziella Bellino
7
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 5.2.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5838 / 2019 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Lincon
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale e dall'avv. Cristina Maria Bruno
Oggetto: buoni pasto
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2019 premetteva di essere dipendente Parte_1 dell' e riferiva che nonostante l' avesse istituito la Controparte_1 Controparte_1 mensa i dipendenti non godono di tale diritto in quanto negatogli dall'Azienda di appartenenza ovvero per ragioni di servizio non vi possono accedere.
Deduceva di aver trasmesso all' resistente, in data 9.3.2019, pec con la quale aveva chiesto CP_1 il riconoscimento del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore.
Richiamava l'art. 24 del CCNL integrativo del CCNL 8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medico
– Veterinaria, come modificato dall'art. 18 del CCNL Integrativo del CCNL 17/10/2008, ed evidenziava che, in ossequio all'esigenza di continuità della prestazione assistenziale e nel rispetto dell'articolazione oraria, egli svolgeva un turno di servizio eccedente le sei ore lavorative, senza avere la possibilità di fruire della mensa, motivo per cui deduceva di avere diritto all'erogazione dei buoni pasto, stante l'impossibilità di fruire concretamente di altre modalità sostitutive.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il diritto dell'istante alla mensa ovvero alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero ad erogare i buoni-pasto ovvero di 1 pagare il controvalore in danaro nella misura di € 5,16 per ogni turno lavorato che ecceda le 6 ore;
di ritenere e dichiarare che l'istanteeraè ancora creditore, per il periodo che decorre dal Marzo 2014 e fino a Ottobre 2019, nei limiti della prescrizione, nei confronti dell' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per i titoli e le causali di cui in narrativa, della somma complessiva di € 3.312,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, e per l'effetto, condannare l' resistente, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della ricorrente la suddetta somma o quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, il tutto entro il valore di € 5.000,00.
2. L' , costituitasi in giudizio con memoria del 15.11.2024, contestava Controparte_1 la fondatezza della pretesa attorea, rilevando che per esercitare il diritto di accesso alla mensa aziendale, occorreva la sussistenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive e che, in ogni caso, istituire servizi di mensa aziendale non costituiva un obbligo in capo alle aziende bensì una facoltà.
Assumeva che il ricorrente non aveva diritto di accesso alla mensa aziendale e per l'effetto neanche il diritto di percepire il pagamento del buono pasto.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 5.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stese la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo
Tribunale che si condivide (sent. 1015 del 2024).
4. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
È ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti dell'area della dirigenza medico- veterinaria trova la sua fonte nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL
6/5/2010, il quale dispone che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza
2 al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a €5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990”. Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010, la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo
"possono" che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole
Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , Controparte_2 non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti, individuando una competenza esclusiva del CCNL. Orbene, alla luce della previsione del richiamato art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010 appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa.
Nel caso di specie, gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti [...] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro". Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale).
Pertanto, l'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010,
3 va interpretato in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, art. 8, il quale attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la
“particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 24 del CCNL applicabile nella fattispecie, attribuisce il diritto alla mensa ai dirigenti presenti in servizio.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE
e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto. Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. art. 4 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010. Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa né tantomeno è possibile escludere, in considerazione della normativa applicabile, il godimento del diritto de quo in relazione alla categoria dei dirigenti medici, cui appartiene il ricorrente.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro particolarmente gravoso (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore), e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Sul punto appare tra l'altro condivisibile anche l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il lavoratore ha diritto al buono pasto per ogni turno eccedente le 6 ore” (Cass., ordinanza 31/10/2022, n. 32113).
Ed ancora: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (ex multis, Cass.
1/3/2021 n. 5547 e 4/6/2021 n. 15629). “Il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena (ex multis, Cass., n. 23255/2023).
Rimane fermo, secondo i principi esaminati, il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore.
Non vi sono ragioni per escludere il diritto alla mensa in relazione ai dirigenti medici in quanto le norme contenute nell'art. 24 CCNL 10/2/2004 sono state modificate soltanto ai commi 1 e 4 dall'art.18 del CCNL 6/5/2010 per la sequela contrattuale dell'art. 28 del CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria del SSN sottoscritto il 17/10/2008. Il comma 2 del citato art. 24, che rimane invariato, prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”. Invariato resta anche il comma 3 del citato articolo che recita: “Il
5 pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000”.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Il CCNL applicabile nella fattispecie specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive è subordinato all'effettiva presenza al lavoro. 5.- Con riferimento alla posizione dell'odierno istante, è riscontrabile il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore, come comprovato dai fogli presenza in atti.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza e non specificamente contestati. Il costo del pasto è pari ad € 4,13
a carico del datore di lavoro. Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete dunque alla ricorrente la richiesta somma di € 2.651,46 (pari a € 4,13, per 642 turni eccedenti le sei ore) oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
6. L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per un terzo delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della limitata attività svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € CP_1
2.651,46 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra Marzo 2014 e fino a Ottobre 2019, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l resistente al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida in € 32,67 per rimborso contributo unificato ed in € 875,33 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina 6.2.2025
Il Giudice del Lavoro
6 Dott.ssa Graziella Bellino
7