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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 86/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5703/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 86/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 5703/2024, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la comunicazione di preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 02880202400006646000, notificato il 07/05/2024 a mezzo PEC e relativo a cartella di pagamento n. 02820220032544702000 per omesso pagamento TARI anno 2014 di E 345,98 oltre a sanzioni, interessi, e diritti di notifica e spese esecutive, per un importo complessivo di E 382,85
Si costituiva la controparte rilevando di avere annullato in autotutela l'atto impugnato.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese sul rileivo che lo sgravio fosse stato disposto il 24 maggio 2024, a fronte della notifica del ricorso del 7 maggio 2024, e pertanto entro i termini di costituzione dell'Ufficio.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita controparte chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo corretta la disposta compensazione a fronte della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
(applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione integrale delle spese e competenze fra le parti, atteso che la motivazione fornita dal primo giudice puo certamente legittimare una compensazione parziale stante il momento nel quale l'annullamento è avvenuto.
L'appello va pertanto accolto parzialmente, con condanna della appellata al pagamento del 50% delle spese e competenze sia del primo grado, per quanto sopra, sia del secondo grado, stante il parziale accoglimento dell'appello; liquidate per tale parte complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, nei limiti tariffari, in Euro
140,00 per il I grado ed in Euro 145,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie in parte l'appello.
Condanna l'appellata al pagamento del 50 % delle spese e competenze del doppio grado, liquidate per tale parte in Euro 140,00 per il I grado ed in Euro145,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e
CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
compensate nel resto
Napoli 19 novembre 2025
IL presidente est
DO NA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 86/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5703/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 86/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 5703/2024, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la comunicazione di preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 02880202400006646000, notificato il 07/05/2024 a mezzo PEC e relativo a cartella di pagamento n. 02820220032544702000 per omesso pagamento TARI anno 2014 di E 345,98 oltre a sanzioni, interessi, e diritti di notifica e spese esecutive, per un importo complessivo di E 382,85
Si costituiva la controparte rilevando di avere annullato in autotutela l'atto impugnato.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese sul rileivo che lo sgravio fosse stato disposto il 24 maggio 2024, a fronte della notifica del ricorso del 7 maggio 2024, e pertanto entro i termini di costituzione dell'Ufficio.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita controparte chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo corretta la disposta compensazione a fronte della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
(applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione integrale delle spese e competenze fra le parti, atteso che la motivazione fornita dal primo giudice puo certamente legittimare una compensazione parziale stante il momento nel quale l'annullamento è avvenuto.
L'appello va pertanto accolto parzialmente, con condanna della appellata al pagamento del 50% delle spese e competenze sia del primo grado, per quanto sopra, sia del secondo grado, stante il parziale accoglimento dell'appello; liquidate per tale parte complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, nei limiti tariffari, in Euro
140,00 per il I grado ed in Euro 145,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie in parte l'appello.
Condanna l'appellata al pagamento del 50 % delle spese e competenze del doppio grado, liquidate per tale parte in Euro 140,00 per il I grado ed in Euro145,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e
CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
compensate nel resto
Napoli 19 novembre 2025
IL presidente est
DO NA