Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 925
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Liquidazione spese e competenze

    La Corte ritiene che, sebbene l'annullamento in autotutela sia avvenuto entro i termini di costituzione dell'Ufficio, la motivazione fornita dal primo giudice legittimi una compensazione parziale delle spese. Pertanto, accoglie parzialmente l'appello, condannando l'appellata al pagamento del 50% delle spese e competenze del primo grado.

  • Accolto
    Liquidazione spese e competenze di appello

    In parziale accoglimento dell'appello, la Corte condanna l'appellata al pagamento del 50% delle spese e competenze del secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 925
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 925
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo