Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 3301/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Giuliano
Ricorrente
E
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Paolini del Foro di Grosseto
Resistente
E
Controparte_3
(C.F.: ), in
[...] P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Giammaria e Iolanda Gentile del Foro di Roma
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato premesso, di aver ricevuto, in data Parte_1
12.12.2022, dall' , la notifica a mezzo Controparte_4 pec dell'intimazione di pagamento n. 298 2022 9006441 84/000, relativa anche alla cartella di pagamento n. 298 2019 00064702 44 000, al cui interno erano portati un ruolo emesso dall' di a titolo di IVA per l'anno Controparte_5 CP_2
d'imposta 2016 ed un ruolo emesso da , per contributi previdenziali, somme CP_3
1
56.634,79, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. 298 2019 00064702 44 000 emessa su ruolo di ed CP_3
avente ad oggetto i suddetti contributi previdenziali.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva: - l'insanabile nullità dell'intimazione per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 7 e 12 L. 212/2000 ed all'art. 7 lett. d) D.L. 70/2011 (applicabili anche nelle ipotesi di attività di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria), in quanto priva di idonea motivazione e contenente solo una sintetica e sterile elencazione di presunti importi dovuti dal ricorrente, senza specificare le ragioni logico giuridiche e le modalità di calcolo sottese alla sua emissione, non consentendo così al di potere decifrare, comprendere, Parte_1
analizzare anche minimamente quanto richiesto in pagamento e comprimendo in tal modo in maniera totale il proprio diritto di difesa garantito dalla Carta Costituzionale;
- l'illegittimità dell'atto impugnato anche per intervenuta prescrizione quinquennale (prevista dagli art. 3 commi 9 e 10 l. n. 335/1995 anche per le gestioni dei liberi professionisti, oltre che dall'art. 11 del Regolamento di ) del diritto da parte dell'Ente previdenziale a richiedere CP_3
il pagamento delle somme iscritte a ruolo ed afferenti omessi versamenti contributivi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, non essendo stato preceduto da alcun valido atto interruttivo della prescrizione stessa indicato dall'art. 2943 c.c., o di procedure di recupero regolarmente poste in essere da parte di;
- che, sebbene nell'intimazione risultasse che la CP_3
notifica della cartella di pagamento era stata effettuata in data 14.10.2019, la stessa non era mai stata legittimamente e validamente notificata all'odierno ricorrente e, comunque, anche ove la notifica risultasse valida, sarebbero in ogni caso cadute in prescrizione le somme richieste per gli anni 2012 e 2013.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “In via preliminare sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione dell'intimazione di pagamento, concorrendone gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni del ricorrente;
del fatto che l'odierno ricorrente non è in grado di adempiere al relativo pagamento in unica soluzione, stante l'elevato importo richiesto in pagamento (€ 56.634,79) e non avendone la liquidità necessaria;
nonché dell'irreparabile pregiudizio che allo stesso deriverebbe dalla riscossione delle somme richieste e/o dall'inizio possibile di procedure cautelari nei suoi confronti”; 2) “In via principale, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio, così come la cartella di pagamento, per
2 totale difetto di motivazione e per la conseguente violazione della normativa vigente in materia”; 3) “Sempre in via principale: ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio, così come della cartella di pagamento per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarla, dichiararla nulla, ovvero con qualsiasi altra formula renderla giuridicamente inefficace, dichiarando non dovuta somma alcuna, a nessun titolo, da parte del sig. Parte_1
alla ed
[...] Controparte_3
Architetti Liberi Professionisti”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio (in persona del Presidente CP_3
e legale rappresentante pro tempore), la quale contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che l'Ing. era iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di dal 13.02.1990 ed Parte_1 CP_2
esercitava la libera professione di ingegnere (con P. IVA individuale n. attiva P.IVA_3
dal 20.02.1990), con iscrizione ad , senza soluzione di continuità, dal 7.03.1991 CP_3
e che non aveva ottemperato all'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali (e delle relative sanzioni) dovuti, ai sensi della L. n. 6/1981, dello Statuto pro tempore vigente e del
Regolamento Generale di Previdenza 2012, per gli anni dal 2012 al 2014; - che, con la cartella di pagamento n. 29820190006470244000, emessa da Controparte_6
(Agente della Riscossione per la provincia di ) e notificata in data 14.10.2019, la CP_2 intimava al il pagamento della somma complessiva di € Controparte_3 Parte_1
49.806,15, dovuta, ai sensi della normativa e disciplina regolamentare sopra richiamata, a titolo di contributi per le annualità dal 2012 al 2014 (per l'ammontare di Euro 35.001,01) e di sanzioni ed interessi per le medesime annualità (per l'ammontare di Euro 14.805,14), come comprovato dagli accertamenti contabili eseguiti, dalla certificazione del credito del
5.12.2018 e dal prospetto del contribuente per cartella;
- di aver, invano, inoltrato all'odierno opponente innumerevoli solleciti e intimazioni di pagamento, aventi tutti espresso e formale valore di atti di costituzione in mora e di interruzione dei termini di prescrizione e che, avverso la cartella di pagamento n. 29820190006470244000, l'Ing. non aveva Parte_1 mai spiegato opposizione nei termini previsti dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99 (40 giorni dalla notifica), con la conseguenza che, quindi, il credito vantato da era CP_3
divenuto definitivo ed irrevocabile;
- sull'eccepita nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, deduceva la propria estraneità e, dunque, la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di un atto di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione;
- che, in ogni caso, l'avviso di intimazione era un atto vincolato, redatto in relazione ad un modello
3 ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, sul quale all'Amministrazione non competeva alcuna facoltà di scelta circa il suo contenuto e che, quindi, l'insufficienza della motivazione non poteva determinare la nullità o l'annullabilità dell'atto; - che l'eventuale nullità dell'intimazione di pagamento non poteva in alcun caso estendersi alla cartella di pagamento notificata al professionista, che era atto precedente e non successivo all'intimazione impugnata e che, almeno con riferimento ai crediti di , non risultava essere mai stata validamente CP_3
impugnata da controparte nei termini di legge previsti;
- che l'eccezione avversaria di prescrizione della cartella di pagamento era infondata in quanto: a) la cartella di pagamento n.
29820190006470244000 risultava essere stata notificata ritualmente al in data Parte_1
14.10.2019; b) la suddetta cartella non era stata opposta nel termine perentorio di quaranta giorni dall'avvenuta notifica (ex art. 24 D.lgs. n. 46/99) e, pertanto, era divenuta irretrattabile;
c) il credito oggetto dalla cartella di pagamento de qua era, pertanto, divenuto definitivo allo spirare dei quaranta giorni successivi alla notifica e, quindi, il 23.11.2019; d) l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio era stata notificata all'Ing. il Parte_1
12.12.2022, entro il termine di cinque anni decorrente dal 23.11.2019; - che CP_3
aveva sempre validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti per tutti gli anni in contestazione, mediante comunicazioni inviate dalla nel corso degli anni a partire dall'anno 2013 all'indirizzo pec del CP_3
professionista, nelle quali era sempre stato quantificato il credito vantato, dettagliandolo con estrema precisione nell'estratto conto allegato, ed intimando al professionista il pagamento degli importi dovuti, con ciò validamente interrompendo la prescrizione con riferimento a ciascuna annualità considerata e ottemperando ai più stringenti obblighi di buona fede e correttezza che le derivano dal rapporto con il proprio iscritto.
Si costituiva in giudizio altresì l' (in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore), la quale contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che le eccezioni ed i motivi sollevati da controparte erano del tutto infondati sia in fatto che in diritto e chiedendo preliminarmente dichiararsi per la salvezza dei diritti CP_7 di prima udienza, nonché dichiarazione di tempestività della costituzione ai sensi dell'art. 416
c.p.c., stante il mancato rispetto del termine ex art. 415, comma 5, c.p.c., in quanto il ricorso e il decreto erano stati notificati il 23.01.2023 a fronte della fissata udienza, giusta pedissequo decreto pure notificato, prevista per il 09.02.2023.
Nel merito, l'Agente della Riscossione deduceva, in particolare: - che l'eccezione in ordine ai vizi propri dell'intimazione non era accoglibile ed era inammissibile perché generica e,
4 inoltre, che tutti gli atti di competenza dell' erano completi in ogni loro parte, con CP_7
indicazione di tutti i calcoli e conteggi (sulla scorta dei ruoli formati dall'Ente impositore) ed erano stati redatti e notificati ai sensi di Legge e del Decreto del Ministero delle Finanze in piena osservanza del D.P.R. 602/73; - che, per quanto atteneva ai vizi degli atti dell'Ente impositore, questi era l'unico ad essere legittimato a controdedurre e, in ogni caso, trattandosi di atti precedenti all'intimazione di pagamento regolarmente notificati, non impugnati e dunque consolidati, non potevano essere esaminati nel merito nel presente giudizio;
- che l'eccezione di prescrizione era anch'essa inammissibile per genericità oltre che infondata, in quanto l'opponente non aveva indicato né il dies a quo, né il dies ad quem, né il tipo di prescrizione che intendeva eccepire e, comunque, attesa l'ulteriore notifica di intimazione di pagamento rimasta incontestata, le decorrenze indicate dalla ricorrente erano errate;
- che, in ogni caso, la cartella n. 29820190006470244000, portante i debiti
, era stata regolarmente notificata al ricorrente il 14.10.2019 e si era consolidata CP_3 per mancata impugnazione e che, dunque, il termine di prescrizione quinquennale per l'atto notificato doveva farsi decorrere da tale data e, non essendo stato impugnato tempestivamente, l'atto era pienamente valido ed efficace;
- che l'Agente della Riscossione era mero esecutore dei ruoli formati direttamente dall'Ente creditore e non poteva né sindacare, né esimersi dal porli in riscossione e, quindi, ove il avesse ritenuto che Parte_1
il credito non fosse più valido ed esigibile per prescrizione e avesse inteso ottenere l'immediato sgravio o arresto dell'azione esecutiva (non ancora iniziata), avrebbe ben potuto farlo in via amministrativa e stragiudiziale, ai sensi della L. 212/2000 e della L. 228/2012, senza spese, con ricorso in autotutela garantito al contribuente proprio ai fini dell'ottenimento di un tempestivo esame da parte dell'Amministrazione e/o dell'Agente della Riscossione e l'eventuale discarico del ruolo, senza la necessità di incardinare il presente giudizio.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato (giusta ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.02.2023) la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal
5 deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, giova sottolineare che oggetto del giudizio è l'accertamento della legittimità dell'impugnazione di pagamento n. 298 2022 9006441 84/000, relativamente alla cartella di pagamento n. 298 2019 00064702 44 000, portante un ruolo emesso da , per CP_3
contributi previdenziali, somme aggiuntive ed interessi per gli anni 2012, 2013 e 2014, per un ammontare complessivo di € 56.634,79, avendo il ricorrente eccepito la mancanza o carenza di motivazione dell'intimazione, in violazione degli artt. 7 e 12 L. 212/2000 e dell'art. 7 lett.
d) D.L. 70/2011, nonché l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento relativa al debito , per non essere mai stata notificata prima dell'intimazione di pagamento CP_3
oggi impugnata.
Prima di procedere con l'esame del merito dell'opposizione, fondata esclusivamente su eccepiti vizi dell'atto impugnato e/o dell'atto ad esso prodromico, nonché sulla prescrizione, occorre rilevare che l'opponente, all'udienza del 28.09.2023, ha dichiarato a verbale di aver depositato istanza di rateizzazione del debito portato nell'intimazione di pagamento impugnata, comprensiva del debito . CP_3
Orbene, posto che il rigetto dell'istanza relativa ai debiti risulta legittimamente CP_3 assunto da in quanto l'esecutività della cartella è stata sospesa da questo Giudice CP_7
(giusta ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.02.2023), occorre in questa sede evidenziare che la presentazione dell'istanza di rateizzazione, la mancata contestazione specifica nel merito delle somme intimate con la cartella di pagamento impugnata (inserita nell'intimazione di pagamento) e la mancata specifica contestazione, sempre da parte del ricorrente, delle difese di e di costituiscono un CP_3 CP_7
riconoscimento del debito da parte del ricorrente stesso.
In ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra esposto, entrando nel merito delle eccezioni formulate dal ricorrente, queste risultano infondate, in quanto l'intimazione di pagamento risulta corredata di sufficiente motivazione e redatta nel rispetto delle prescrizioni
6 normative;
inoltre, la cartella n. 298 2019 00064702 44 000 portante i crediti di CP_3
risulta correttamente notificata in data 14.09.2019 (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione dell' ) e non risulta che il ne abbia, mai, prima Controparte_6 Parte_1 dell'odierna azione giudiziaria, contestato i crediti ivi portati né che abbia formalmente impugnato la cartella nel termine quinquennale decorrente dalla data, documentata, di notifica, con conseguente consolidamento dei crediti ivi ascritti da parte di . CP_3
Risulta, al contrario, dalla documentazione prodotta dall'Ente previdenziale (cfr. all. 7 e 7 bis alla memoria di costituzione), che molteplici erano state le comunicazioni inviate via PEC dall'Ente al professionista e che quest'ultimo aveva più volte richiesto e ottenuto la rateizzazione dei debiti maturati negli anni di iscrizione alla Cassa professionale senza, tuttavia, mai onorarli interamente;
dunque, nessuna prescrizione dei debiti portati nella cartella risulta essere maturata, in virtù delle varie comunicazioni inviate all'indirizzo PEC dell'ing. ed allegate al fascicolo di , costituenti validi atti Parte_1 CP_3
interruttivi della prescrizione.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Tuttavia, vista l'onerosità del debito e la formale richiesta avanzata dal ricorrente, questo
Giudice invita ed (in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_7 CP_3
tempore), ciascuno per quanto di propria competenza ed in presenza dei presupposti di legge,
a concedere all'opponente una rateizzazione (in relazione al ruolo afferente ai contributi dovuti ad ) consona a garantirne l'effettiva sostenibilità da parte del debitore. CP_3
La peculiarità della vicenda, la risalenza degli accertamenti, la qualità soggettiva delle parti nonché la mostrata diligenza del ricorrente nel voler adempiere (seppur tardivamente) al pagamento del proprio debito nei confronti di , costituiscono eccezionali ragioni CP_3
per la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) invita ed (in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_7 CP_3
tempore), ciascuno per quanto di propria competenza ed in presenza dei presupposti di legge,
a concedere a una rateizzazione (in relazione al ruolo afferente ai Parte_1 contributi dovuti ad ) consona a garantirne l'effettiva sostenibilità da parte del CP_3
debitore;
7 3) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
Siracusa, 29.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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