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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9066 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 18 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 20203/2025 , vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mantello giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come verbale dell'odierna udienza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 3/6/2025 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/9/2022 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, CP_2 oltre accessori, deducendo che, nonostante la notifica all' in data 11.1.2025 del decreto di CP_3 omologa ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c., che accertava la sussistenza del prescritto requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa del e l'invio in data 22/1/2025 del modello AP/70 comprovante la sussistenza della condizione di non ricovero gratuito, l'ente non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
che non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto notificato via pec CP_2 sia presso la sede provinciale che presso la sede legale;
;
1 che all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c..
Ritenuto che la domanda è fondata, atteso che:
-la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 1\8/1980, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa del 5/8/2022, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 10/1/2025;
-tale decreto è stato notificato all' in data 14.1 .2025; CP_2
-in data 22/1/2022 è stato comunicato a mezzo pec alla sede territorialmente competente, ossia CP_2 quella di Roma Casilino, anche il modello AP/70, attestante la condizione di non ricovero gratuito presso Istituti di lunga degenza o per terapie riabilitative;
-tale condizione risulta, inoltre, confermata dalle risultanze della ctu espletata, da cui non evincono siffatti ricoveri;
-alla data del deposito del ricorso e dell'invio del modello AP/70 risulta decoro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.;
Ritenuto, quindi, che l' deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente i ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento maturati dall'1.9.2022, primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n.
412/1991 a decorrere dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa:
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_2 soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e ss modifiche e dell'assenza di una fase di trattazione o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/9/2022 e condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. CP_2
412/1991 a decorrere dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa:
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.776,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025
Il Giudice
Giovanni Pascarella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 18 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 20203/2025 , vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mantello giusta procura speciale in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come verbale dell'odierna udienza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 3/6/2025 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/9/2022 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, CP_2 oltre accessori, deducendo che, nonostante la notifica all' in data 11.1.2025 del decreto di CP_3 omologa ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c., che accertava la sussistenza del prescritto requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa del e l'invio in data 22/1/2025 del modello AP/70 comprovante la sussistenza della condizione di non ricovero gratuito, l'ente non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
che non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto notificato via pec CP_2 sia presso la sede provinciale che presso la sede legale;
;
1 che all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c..
Ritenuto che la domanda è fondata, atteso che:
-la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 1\8/1980, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa del 5/8/2022, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 10/1/2025;
-tale decreto è stato notificato all' in data 14.1 .2025; CP_2
-in data 22/1/2022 è stato comunicato a mezzo pec alla sede territorialmente competente, ossia CP_2 quella di Roma Casilino, anche il modello AP/70, attestante la condizione di non ricovero gratuito presso Istituti di lunga degenza o per terapie riabilitative;
-tale condizione risulta, inoltre, confermata dalle risultanze della ctu espletata, da cui non evincono siffatti ricoveri;
-alla data del deposito del ricorso e dell'invio del modello AP/70 risulta decoro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.;
Ritenuto, quindi, che l' deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente i ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento maturati dall'1.9.2022, primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n.
412/1991 a decorrere dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa:
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_2 soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e ss modifiche e dell'assenza di una fase di trattazione o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/9/2022 e condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. CP_2
412/1991 a decorrere dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa:
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.776,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025
Il Giudice
Giovanni Pascarella
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