Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 6 5 s 0068652 N 9 1 O I / N Z 4 u n l e i v / a V A 6 B R 1 T L REFUB ICA I LIANA060 5/02 S R L I . P A G . E D R R L A E T A PO OL I ALIANO A D 1 D I I S 0 R 1 N E E E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T . S T N N Oggetto I E A A S E SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 3967/00 Consigliere Cron. 17527 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Stefano MONACI - Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 24/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 68652 sul ricorso proposto da: MARIOVILLA SPA, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, TESAURO, giustaFRANCESCO difeso dall'avvocato pprocura in calce;
d ricorrente
contro
FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO DELLE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 241 -1- avverso la sentenza n. 188/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 23/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato LAGOZINO (con delega), che si riporta agli scritti;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Mariovilla s.p.a. in liquidazione propose alla Commissione tributaria di primo grado di Mila- no due distinti ricorsi contro gli avvisi di retti- fica dell'Iva nn. 864479/93 e 864480/93, relativi agli anni, rispettivamente, 1988 e 1990. A sua vol- ta, GI LL, che della predetta società era legale rappresentante, propose distinti ricorsi contro i medesimi due avvisi di rettifica dell'Iva. Con decisioni nn. 797 (sul ricorso della socie- tà per l'anno 1988), 798 (sul ricorso della società per l'anno 1990), 799 (sul ricorso di GI LL per l'anno 1988) e 800/01/95 (sul ricorso di Gior- gio LL per l'anno 1990), la Commissione di primo grado di Milano accolse i diversi ricorsi, annul- lando i due avvisi di rettifica. Contro le predette decisioni l'Ufficio Iva di Milano propose appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, riuniti gli appelli, con sentenza depositata il 23 luglio 1999 li accolse, e dichiarò compensate le spese. Dopo aver testualmen- te riportato in sentenza i motivi di appello del- l'Ufficio e le controdeduzioni del contribuente, La Commissione, visti e valutati tutti gli atti di causa, dichiarò di ritenere fondati e meritevoli di accoglimento gli appelli dell'Ufficio. Per la cassazione della sentenza di appello ri- corre il Fallimento Mariovilla s.p.a., con atto no- tificato il 28 febbraio 2000, proponendo tre moti- vi. il Ministero delle finanze, in persona del mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege generale dello Stato resiste condall'Avvocatura controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia il difetto assoluto di motivazione;
si deduce che la Commissione milanese, dopo aver riportato gli ap- pelli dell'Ufficio e le controdeduzioni dei contri- buenti, ha accolto i primi senza darne alcuna moti- vazione. Il motivo è fondato. L'impugnata sentenza, pre- testuale riproduzione sia dei motivi di messa la e sia delle controdeduzioni appello dell'Ufficio, della società appellata, è pervenuta alla decisione di accogliere l'appello senza altra motivazione, se non l'affermazione di aver letto i documenti pro- dotti nel giudizio, e di ritenere l'appello fondato e meritevole di accoglimento. La sentenza, pertan- non solo non consente di ricostruire l'iter lo- to, Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini gico giuridico seguito nella formazione del convin- cimento del giudice del gravame, ma si limita ad circa la fondatezza del gravame eun'affermazione la necessità di accoglierlo che costituisce l'esito del giudizio ma non l'esposizione delle sue ragioni;
essa, inoltre, non presenta alcuna enun- ciazione, sia pur sintetica, delle ragioni per le quali le controdeduzioni della società appellata sarebbero inidonee a respingere l'appello e confer- mare la sentenza impugnata, sì che non mostra di aver preso in alcun modo in considerazione gli ele- menti che pur aveva riprodotto nel testo preceden- te. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'insufficiente, contraddittoria ed illogica moti- vazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia. Si deduce che un ipotetico rin- vio alla motivazione della decisione di primo grado sarebbe da ritenere comunque insufficiente, mancan- do l'esame critico della sentenza di primo grado, dei motivi di appello e delle difese della società. assorbito dall'accoglimento delIl motivo è precedente. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 53, comma uno del d.lgs. n. 546/1992. Si deduce che la Commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile, perché non conteneva alcuna critica pertinente del- la decisione di primo grado, non avendo preso in considerazione la sua motivazione. Il motivo è infondato. Nei suoi motivi di ap- pello l'Ufficio, come si desume dalla sentenza im- pugnata, premesso che la statuizione di primo grado era fondata sulla circostanza che alla società non era stata notificata la segnalazione della Guardia di finanza di Padova che aveva dato origine all'ac- aveva censurato diffusamente la validi-certamento, tà dell'impostazione data in tal modo alla causa, argomentando in senso contrario dalla possibilità che la società contribuente aveva di venire a cono- scenza di tutti gli elementi offerti dai verbaliz- zanti, ed aveva poi aggiunto che la correttezza formale della contabilità tenuta dalla società non costituiva valido impedimento all'accertamento del- l'inesistenza dei costi fatturati da soggetti eco- nomici privi di capacità operative. In tale situa- zione, l'idoneità ○ meno di tali argomenti ad in- taccare la ratio decidendi della sentenza di primo grado costituiva questione di merito, dovendosi co- munque escludere l'inammissibilità del gravame. In conclusione la sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso, accolto, e Il tel. est. dr. Aldo Ceccherini rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, per il muovo esame e per la motivata deci- sione sull'appello dell'Ufficio.
P. q. m.
eLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo;
rigetta il terzo mo- tivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in re- lazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria re- gionale delle Lombardia. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. Aldo Сегови (Aldo Ceccherini) (Michele Cantill IL CAPI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 HPH 2002 E 6 N 8 O IL CANCE 9 5 I 1 . Z / 4 N A Innocen / A R 6 I T 2 E S R . I R A L . G L .P T E - A D R U . B L B A I E A D D R T A I T I 1 S E 3 R N T 1 E E N S . E T I S N A A E M