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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2023 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Gallo, elettivamente domiciliati presso il difensore in Cesena (FC) Via R. Serra n°15
OPPONENTI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Filippo Corsico Controparte_1 C.F._3
Piccolino, elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Via A. Zirardini n°14
OPPOSTA CONCLUSIONI
All'udienza del 03/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ravenna n°566/2023 del 09/05/2023 RG
n°1254/2023 a richiesta di per l'importo di € 1.100,00 per canoni di locazione insoluti Controparte_1
(marzo ed aprile 2023 x € 550,00), quale conduttori dell'immobile ad uso abitativo sito in Marina
Romea (RA) Via delle Mimose n°19 in relazione al contratto di locazione stipulato in data 20/10/2021.
Gli opponenti sostenevano di nulla dovere alla locatrice per avere comunicato il proprio recesso immediato dal contratto in data 10/03/2023 senza preavviso come conseguenza dell'asserita inagibilità dell'immobile per effetto delle infiltrazioni d'acqua di risalita manifestatesi che avevano determinato
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 danni, muffe e condizioni di umidità tali costringerli ad esborsi rilevanti per consumi di gas e da rendere l'appartamento inabitabile diminuendone sensibilmente le possibilità di godimento.
Proponevano in tal senso domanda riconvenzionale per € 4.050,00 comprensiva anche del rimborso dei canoni pagati da ottobre 2021 ad aprile 2023.
Si costituiva ritualmente la locatrice opposta confermando il credito azionato in via ingiuntiva e contestando integralmente le doglianze avversarie ed affermando che tutte le problematiche evidenziate, ove sussistenti, dipendevano esclusivamente dalla “mala gestio” dell'immobile da parte dei conduttori che non ne avevano curato l'aereazione ed il riscaldamento.
Con ordinanza 27/10/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposta la mediazione che sortiva esito negativo.
La causa era poi istruita mediante prove per interpello e per testi all'esito delle quali veniva discussa all'udienza del 03/02/2025 con lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'istruttoria svolta ha confermato che in realtà l'appartamento locato agli opponenti era privo di vizi o difetti che ne possano aver determinato l'inidoneità abitativa.
La precedente inquilina (cfr. teste ha confermato di aver abitato nell'appartamento di cui è Tes_1
causa dal 01/10/2017 al 30/09/2020 e che in tale periodo non ha mai notato né formazione di muffe né infiltrazioni d'acqua dal pavimento ed ha confermato pure che la caldaia era nuova perché installata dopo un mese dall'inizio della sua locazione e che gli infissi non erano nuovi ma ben conservati.
L'assenza di muffe e di umidità è stata confermata anche dall'imbianchino (cfr. teste che ha Tes_2 affermato di aver ritinteggiato l'immobile prima dell'inizio della nuova locazione con gli attuali opponenti e che, in questo frangente, ha riscontrato che l'appartamento non era affetto da vizi di sorta.
Il proprietario dell'appartamento sottostante quello locato (cfr. teste ha confermato, dopo Tes_3
aver ricevuto le lamentele dai conduttori, di aver incaricato tecnici e manutentori e che tutti gli hanno riferito che la problematica dell'umidità all'interno dell'immobile era riferibile in via esclusiva alla mancanza di aereazione da parte degli inquilini.
A ciò possiamo aggiungere che il lamentato fenomeno di “umidità di risalita” normalmente si verifica negli appartamenti posti al piano terra che poggiano direttamente sul terreno circostante da cui, appunto, l'umidità può infiltrarsi nei muri e comparire all'interno.
In questo caso sotto all'appartamento occupato dagli opponenti vi era altro appartamento per cui è sommamente difficile ipotizzare che si potesse verificare il fenomeno lamentato.
Anche le foto prodotte dagli opponenti che evidenziano acqua sparsa sulla pavimentazione lasciano seri dubbi sulla loro veridicità.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 In buona sostanza quindi gli opponenti, vista la notifica del decreto ingiuntivo, hanno affastellato una serie di doglianze che non hanno trovato alcun riscontro istruttorio e che anzi, sono state sconfessate con conferma che semmai, l'umidità riscontrata all'interno dell'immobile derivava dalla “mala gestio” dei conduttori che non ne avevano curata idonea ventilazione, principio peraltro assai noto in materia locatizia.
L'opposizione va pertanto respinta con conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dell'effettiva attività svolta, in ragione di € 500,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed €
1.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
emesso dal Tribunale di Ravenna a favore di n°566/2023 del 09/05/2023 RG Controparte_1
n°1254/2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti e alla rifusione a favore dell'opposta Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che liquida nell'importo di € 3.000,00 per compenso oltre 15% Controparte_1
spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2023 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Gallo, elettivamente domiciliati presso il difensore in Cesena (FC) Via R. Serra n°15
OPPONENTI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Filippo Corsico Controparte_1 C.F._3
Piccolino, elettivamente domiciliata presso il difensore in Ravenna Via A. Zirardini n°14
OPPOSTA CONCLUSIONI
All'udienza del 03/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ravenna n°566/2023 del 09/05/2023 RG
n°1254/2023 a richiesta di per l'importo di € 1.100,00 per canoni di locazione insoluti Controparte_1
(marzo ed aprile 2023 x € 550,00), quale conduttori dell'immobile ad uso abitativo sito in Marina
Romea (RA) Via delle Mimose n°19 in relazione al contratto di locazione stipulato in data 20/10/2021.
Gli opponenti sostenevano di nulla dovere alla locatrice per avere comunicato il proprio recesso immediato dal contratto in data 10/03/2023 senza preavviso come conseguenza dell'asserita inagibilità dell'immobile per effetto delle infiltrazioni d'acqua di risalita manifestatesi che avevano determinato
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 danni, muffe e condizioni di umidità tali costringerli ad esborsi rilevanti per consumi di gas e da rendere l'appartamento inabitabile diminuendone sensibilmente le possibilità di godimento.
Proponevano in tal senso domanda riconvenzionale per € 4.050,00 comprensiva anche del rimborso dei canoni pagati da ottobre 2021 ad aprile 2023.
Si costituiva ritualmente la locatrice opposta confermando il credito azionato in via ingiuntiva e contestando integralmente le doglianze avversarie ed affermando che tutte le problematiche evidenziate, ove sussistenti, dipendevano esclusivamente dalla “mala gestio” dell'immobile da parte dei conduttori che non ne avevano curato l'aereazione ed il riscaldamento.
Con ordinanza 27/10/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposta la mediazione che sortiva esito negativo.
La causa era poi istruita mediante prove per interpello e per testi all'esito delle quali veniva discussa all'udienza del 03/02/2025 con lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'istruttoria svolta ha confermato che in realtà l'appartamento locato agli opponenti era privo di vizi o difetti che ne possano aver determinato l'inidoneità abitativa.
La precedente inquilina (cfr. teste ha confermato di aver abitato nell'appartamento di cui è Tes_1
causa dal 01/10/2017 al 30/09/2020 e che in tale periodo non ha mai notato né formazione di muffe né infiltrazioni d'acqua dal pavimento ed ha confermato pure che la caldaia era nuova perché installata dopo un mese dall'inizio della sua locazione e che gli infissi non erano nuovi ma ben conservati.
L'assenza di muffe e di umidità è stata confermata anche dall'imbianchino (cfr. teste che ha Tes_2 affermato di aver ritinteggiato l'immobile prima dell'inizio della nuova locazione con gli attuali opponenti e che, in questo frangente, ha riscontrato che l'appartamento non era affetto da vizi di sorta.
Il proprietario dell'appartamento sottostante quello locato (cfr. teste ha confermato, dopo Tes_3
aver ricevuto le lamentele dai conduttori, di aver incaricato tecnici e manutentori e che tutti gli hanno riferito che la problematica dell'umidità all'interno dell'immobile era riferibile in via esclusiva alla mancanza di aereazione da parte degli inquilini.
A ciò possiamo aggiungere che il lamentato fenomeno di “umidità di risalita” normalmente si verifica negli appartamenti posti al piano terra che poggiano direttamente sul terreno circostante da cui, appunto, l'umidità può infiltrarsi nei muri e comparire all'interno.
In questo caso sotto all'appartamento occupato dagli opponenti vi era altro appartamento per cui è sommamente difficile ipotizzare che si potesse verificare il fenomeno lamentato.
Anche le foto prodotte dagli opponenti che evidenziano acqua sparsa sulla pavimentazione lasciano seri dubbi sulla loro veridicità.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 In buona sostanza quindi gli opponenti, vista la notifica del decreto ingiuntivo, hanno affastellato una serie di doglianze che non hanno trovato alcun riscontro istruttorio e che anzi, sono state sconfessate con conferma che semmai, l'umidità riscontrata all'interno dell'immobile derivava dalla “mala gestio” dei conduttori che non ne avevano curata idonea ventilazione, principio peraltro assai noto in materia locatizia.
L'opposizione va pertanto respinta con conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dell'effettiva attività svolta, in ragione di € 500,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed €
1.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
emesso dal Tribunale di Ravenna a favore di n°566/2023 del 09/05/2023 RG Controparte_1
n°1254/2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti e alla rifusione a favore dell'opposta Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che liquida nell'importo di € 3.000,00 per compenso oltre 15% Controparte_1
spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3