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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UZ LL, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 360/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via G.genovino N.8 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11434/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1360 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5301/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11434/2024 pronunciata il 09.07.2024, depositata il 15.07.2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto dalla Congregazione
R i co r r ent te _1 con sede in Napoli alla Via Indirizzo_1 avverso l'avviso di accertamento n.1360 del 28/11/2023, emesso dal Comune di Forio e notificato in data 28/11/2023, relativo a TASI Anno 2018, per la complessiva somma di euro 857,00, di cui euro 625,35 per maggiori imposte, euro 44,75 per interessi, euro 186,90 per sanzioni, riguardanti diverse unità immobiliari.
In particolare, l'ente ecclesiastico ricorrente contestava la richiesta di TASI per gli immobili indicati nell'avviso di accertamento ritenendo che ad essi fosse applicabile l'esenzione IMU di cui art.7, comma 1 lett. i) del D.
Lgs. 504/92 prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett. c) (art.73, comma
1, lett. c) del nuovo TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a), della legge 20/05/85 n.222 D.Lgs. 504/92 (attività di religione e di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente alla refusione delle spese in favore del Comune di Forio. Evidenziava come l'esclusione dell'esenzione fosse conforme all'indirizzo ermeneutico affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio”: indirizzo rispondente, peraltro, ad un principio generale del diritto tributario e a quello per cui le norme di esenzione, in quanto eccezionali, non sono applicabili in via analogica.
Veniva, inoltre, rigettato il motivo di ricorso incentrato sulla utilizzazione della rendita catastale emergente dalle visure catastali anteriori alle rettifiche operate a mezzo DOCFA alla fine dell'anno 2021. Sul punto si osservava come non fosse chiaro in che termini tali modifiche avessero inciso in termini di modifica della rendita catastale e conseguente calcolo dell'imposta (TASI) richiesta, atteso che la visura al 31 dicembre
2018 allegata era riferita ad immobili recanti diversi identificativi catastali.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Congregazione, eccependone, in primis, la nullità per omessa pronuncia su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia che ci occupa.
Deduce che per l'anno 2018 non è stata presentata la dichiarazione IMU ENC, non per una mancanza, ma in quanto non dovuta, come evincibile dal Decreto del 26 giugno 2014 - Min. Economia e Finanze -
Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
Evidenzia che l'ente è in possesso di tutti i requisiti di legge per l'applicazione dell'esenzione.
In particolare, a conferma del requisito economico della Congregazione, si allegano le attestazioni delle attività di volontariato a titolo gratuito, prestato dalle religiose appartenenti alla comunità delle Figlie della
Carità, dall'Opera Vincenziana e da volontari, negli immobili identificati catastalmente a:
Indirizzo_2 - rendita 389,15 Indirizzo_3 - rendita 88,83 Indirizzo_4 - rendita 535,05 Indirizzo_5 - rendita 61,97 Trattasi di iniziative e progetti volti ad aiutare: madri con minori in difficoltà familiare ed economica, persone con gravi problemi di salute, persone indigenti, senzatetto e chiunque abbia bisogno di un sopporto economico e spirituale.
Per l'immobile identificato catastalmente alla Indirizzo_6 - rendita 1.521,28, si evidenzia che in esso non viene svolta alcun tipo di attività in quanto utilizzato come zona personale riservata esclusivamente alle religiose, come infermeria per le suore anziane ed ammalate e come punto di appoggio per le suore durante il ritiro spirituale, si ribadisce utilizzato per le religiose appartenenti unicamente all'ordine . della Ricorrente_1
Gli unici introiti della Congregazione sono costituiti da:
a) retribuzione pensionistica delle suore presenti in Istituto (utilizzata per il mantenimento delle stesse);
b) fitto parziale dell'immobile indicato catastalmente alla Indirizzo_7
- rendita 7.147,97 in relazione al quale viene regolarmente versata una imposta TASI pari ad euro
854,00 calcolata su una rendita di euro 2.936,00 corrispondente a mq 450. Trattasi della parte di immobile fittata al Comune di Forio in data 14/01/2004 per l'attività di Scuola Materna Statale “Soggetto_1” con delibera della Giunta Municipale di Forio n.118 del 18/09/2003, che consente di fronteggiare i costi connessi alle attività di volontariato sopra menzionate.
Deduce, infine, l'impugnante che la dichiarazione IMU 2014 anno di imposta 2012 è stata regolarmente presentata in data 27/11/2014 con protocollo telematico n. 14112710020852273 - 000001 da cui si evince con chiarezza l'indicazione dell'esenzione degli immobili.
Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia annullato l'avviso di accertamento.
Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Forio invocandone il rigetto per l'infondatezza delle ragioni, tutte già esaminate in prime cure.
Evidenzia che, per gli stessi motivi, l'ente ecclesiastico ha proposto avverso avvisi di accertamento IMU
2018 e 2019, entrambi rigettati dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenze n.12488/2024 (IMU 2018) depositata il 20.08.2024 e n.5962/2025 (IMU 2019) depositata il 02.04.2025
Sull'eccezione inerente alla inapplicabilità delle rendite catastali poste a base del calcolo della tassa, in quanto vigenti solo dall'anno 2022 e non operative per le annualità pregresse oggetto dell'avviso di accertamento, osserva che il DOCFA per il recupero della situazione pregressa risulta presentato in data
17/12/2021 e in esso si attesta che l'ultimazione lavori (data in cui l'immobile è divenuto servibile all'uso) è avvenuta l'08/09/1946.
Sull'inoperatività dell'esenzione evoca l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui la dichiarazione Imu
è obbligatoria per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs.
504/1992, da parte degli enti non commerciali.
Chiede di rigettare l'appello e condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio. All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente val bene ricordare che D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall'anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8).
In seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall'1° gennaio 2013 ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i), del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato così riformulato: Sono esenti dall'imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 (ora 73), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222>.
L'esenzione dall'IMU è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo;
ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222>.
Con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'IMU), introducendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità “non commerciali”; pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività siccome definite dall'art. 4, del D.M. 19 novembre 2012, n. 200 (portante regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali)
Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019 e successive modificazioni.
L'art. 1, comma 769 della Legge stabilisce, per le persone fisiche e gli enti commerciali, che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
L'art. 1, comma 770 stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell'imposta, nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, per quanto riguarda gli immobili posseduti o utilizzati dagli enti non commerciali individuati dall'art. 1, comma 759, lettera g), della medesima Legge.
In base ad una comune interpretazione letterale, deve ritenersi che la presentazione della dichiarazione
IMU con cadenza annuale riguardi i soli enti non commerciali indicati alla lett. g) dell'art. 1, comma 759 L.
160/2019: tra questi, per espresso richiamo ivi contenuto all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504 del
1992, figurano anche gli enti religiosi (enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R che possiedono gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'art. 16, lett. c) della L. n. 222/1985). Pertanto, per gli enti non commerciali è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ogni anno, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell'imposta.
Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24200 del 09 settembre 2024 ha ribadito che, in materia di IMU, la presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto passivo, al fine di volersi avvalere di un'esenzione, è da ritenersi atto obbligatorio. Tale adempimento permette, altresì, all'Ente impositore di controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria,
e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine. Il limite temporale deve essere inteso come perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma. In ordine al riconoscimento del beneficio in esame (esenzione IMU per ENC) la
Suprema Corte ha chiarito che esso: “postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma. Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge”.
Venendo al caso che ci occupa, priva di pregio si reputa la questione sollevata dall'appellante riguardante le modalità mediante le quali si è pervenuto al computo dell'ammontare della tassa relativa all'annualità
2018, determinata dall'ente comunale sulla base di una situazione immobiliare aggiornata al 2022, mentre il periodo di riferimento è antecedente e, dunque, le modifiche catastali non avrebbero dovuto essere considerate per detta annualità.
Sul punto si evidenzia che l'individuazione delle rendite catastali, utilizzate dall'ente comunale per la determinazione di IMU e TASI 2018, si fonda sui dati DOCFA attestante uno stato di fatto già sussistente dal 1946.
Nel caso in esame, legittimamente l'ente impositore ha proceduto alla emissione dell'avviso di accertamento per l'annualità 2018, ricorrendo chiaramente la fattispecie (non di omesso versamento, bensì) di omessa denuncia.
Infondate sono, altresì, le argomentazioni incentrate sulla possibilità di fruire della esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive non appaiono convincenti.
Alla stregua delle disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, la congregazione era obbligata a presentare per l'annualità 2018 la prescritta dichiarazione per beneficiare della esenzione.
Pertanto, la mancata presentazione della dichiarazione prescritta osta all'applicazione dell'invocata esenzione.
Va, infine rilevato che la dichiarazione IMU 2012, prodotta dalla parte in grado di appello, fa riferimento a immobili identificati in Catasto al fl. Indirizzo_8, contrassegnati da numeri di particelle diverse da quelle oggetto di accertamento;
vi è coincidenza per la sola particella Indirizzo_6, indicato come “immobile esente”, ma non risulta che per l'annualità 2018 la dichiarazione sia stata presentata per la stessa e le altre particelle oggetto di accertamento.
L'appello va, pertanto, respinto.
In considerazione della tipologia del caso, della peculiarità delle questioni trattate, delle vicende processuali così come esposte in narrativa, il Collegio ritiene sussistano le ragioni per pervenire ad una integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1 Decreto Legislativo n. 546/1992 e art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Respinge l'appello, con fermando la impugnata decisione Spese e competenze del grado compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UZ LL, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 360/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via G.genovino N.8 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11434/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1360 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5301/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11434/2024 pronunciata il 09.07.2024, depositata il 15.07.2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto dalla Congregazione
R i co r r ent te _1 con sede in Napoli alla Via Indirizzo_1 avverso l'avviso di accertamento n.1360 del 28/11/2023, emesso dal Comune di Forio e notificato in data 28/11/2023, relativo a TASI Anno 2018, per la complessiva somma di euro 857,00, di cui euro 625,35 per maggiori imposte, euro 44,75 per interessi, euro 186,90 per sanzioni, riguardanti diverse unità immobiliari.
In particolare, l'ente ecclesiastico ricorrente contestava la richiesta di TASI per gli immobili indicati nell'avviso di accertamento ritenendo che ad essi fosse applicabile l'esenzione IMU di cui art.7, comma 1 lett. i) del D.
Lgs. 504/92 prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lett. c) (art.73, comma
1, lett. c) del nuovo TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett. a), della legge 20/05/85 n.222 D.Lgs. 504/92 (attività di religione e di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente alla refusione delle spese in favore del Comune di Forio. Evidenziava come l'esclusione dell'esenzione fosse conforme all'indirizzo ermeneutico affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio”: indirizzo rispondente, peraltro, ad un principio generale del diritto tributario e a quello per cui le norme di esenzione, in quanto eccezionali, non sono applicabili in via analogica.
Veniva, inoltre, rigettato il motivo di ricorso incentrato sulla utilizzazione della rendita catastale emergente dalle visure catastali anteriori alle rettifiche operate a mezzo DOCFA alla fine dell'anno 2021. Sul punto si osservava come non fosse chiaro in che termini tali modifiche avessero inciso in termini di modifica della rendita catastale e conseguente calcolo dell'imposta (TASI) richiesta, atteso che la visura al 31 dicembre
2018 allegata era riferita ad immobili recanti diversi identificativi catastali.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Congregazione, eccependone, in primis, la nullità per omessa pronuncia su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia che ci occupa.
Deduce che per l'anno 2018 non è stata presentata la dichiarazione IMU ENC, non per una mancanza, ma in quanto non dovuta, come evincibile dal Decreto del 26 giugno 2014 - Min. Economia e Finanze -
Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
Evidenzia che l'ente è in possesso di tutti i requisiti di legge per l'applicazione dell'esenzione.
In particolare, a conferma del requisito economico della Congregazione, si allegano le attestazioni delle attività di volontariato a titolo gratuito, prestato dalle religiose appartenenti alla comunità delle Figlie della
Carità, dall'Opera Vincenziana e da volontari, negli immobili identificati catastalmente a:
Indirizzo_2 - rendita 389,15 Indirizzo_3 - rendita 88,83 Indirizzo_4 - rendita 535,05 Indirizzo_5 - rendita 61,97 Trattasi di iniziative e progetti volti ad aiutare: madri con minori in difficoltà familiare ed economica, persone con gravi problemi di salute, persone indigenti, senzatetto e chiunque abbia bisogno di un sopporto economico e spirituale.
Per l'immobile identificato catastalmente alla Indirizzo_6 - rendita 1.521,28, si evidenzia che in esso non viene svolta alcun tipo di attività in quanto utilizzato come zona personale riservata esclusivamente alle religiose, come infermeria per le suore anziane ed ammalate e come punto di appoggio per le suore durante il ritiro spirituale, si ribadisce utilizzato per le religiose appartenenti unicamente all'ordine . della Ricorrente_1
Gli unici introiti della Congregazione sono costituiti da:
a) retribuzione pensionistica delle suore presenti in Istituto (utilizzata per il mantenimento delle stesse);
b) fitto parziale dell'immobile indicato catastalmente alla Indirizzo_7
- rendita 7.147,97 in relazione al quale viene regolarmente versata una imposta TASI pari ad euro
854,00 calcolata su una rendita di euro 2.936,00 corrispondente a mq 450. Trattasi della parte di immobile fittata al Comune di Forio in data 14/01/2004 per l'attività di Scuola Materna Statale “Soggetto_1” con delibera della Giunta Municipale di Forio n.118 del 18/09/2003, che consente di fronteggiare i costi connessi alle attività di volontariato sopra menzionate.
Deduce, infine, l'impugnante che la dichiarazione IMU 2014 anno di imposta 2012 è stata regolarmente presentata in data 27/11/2014 con protocollo telematico n. 14112710020852273 - 000001 da cui si evince con chiarezza l'indicazione dell'esenzione degli immobili.
Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia annullato l'avviso di accertamento.
Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Forio invocandone il rigetto per l'infondatezza delle ragioni, tutte già esaminate in prime cure.
Evidenzia che, per gli stessi motivi, l'ente ecclesiastico ha proposto avverso avvisi di accertamento IMU
2018 e 2019, entrambi rigettati dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenze n.12488/2024 (IMU 2018) depositata il 20.08.2024 e n.5962/2025 (IMU 2019) depositata il 02.04.2025
Sull'eccezione inerente alla inapplicabilità delle rendite catastali poste a base del calcolo della tassa, in quanto vigenti solo dall'anno 2022 e non operative per le annualità pregresse oggetto dell'avviso di accertamento, osserva che il DOCFA per il recupero della situazione pregressa risulta presentato in data
17/12/2021 e in esso si attesta che l'ultimazione lavori (data in cui l'immobile è divenuto servibile all'uso) è avvenuta l'08/09/1946.
Sull'inoperatività dell'esenzione evoca l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui la dichiarazione Imu
è obbligatoria per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs.
504/1992, da parte degli enti non commerciali.
Chiede di rigettare l'appello e condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio. All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente val bene ricordare che D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall'anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8).
In seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall'1° gennaio 2013 ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i), del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato così riformulato: Sono esenti dall'imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 (ora 73), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222>.
L'esenzione dall'IMU è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo;
ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222>.
Con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'IMU), introducendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità “non commerciali”; pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività siccome definite dall'art. 4, del D.M. 19 novembre 2012, n. 200 (portante regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali)
Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019 e successive modificazioni.
L'art. 1, comma 769 della Legge stabilisce, per le persone fisiche e gli enti commerciali, che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
L'art. 1, comma 770 stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell'imposta, nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, per quanto riguarda gli immobili posseduti o utilizzati dagli enti non commerciali individuati dall'art. 1, comma 759, lettera g), della medesima Legge.
In base ad una comune interpretazione letterale, deve ritenersi che la presentazione della dichiarazione
IMU con cadenza annuale riguardi i soli enti non commerciali indicati alla lett. g) dell'art. 1, comma 759 L.
160/2019: tra questi, per espresso richiamo ivi contenuto all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504 del
1992, figurano anche gli enti religiosi (enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R che possiedono gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'art. 16, lett. c) della L. n. 222/1985). Pertanto, per gli enti non commerciali è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ogni anno, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell'imposta.
Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24200 del 09 settembre 2024 ha ribadito che, in materia di IMU, la presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto passivo, al fine di volersi avvalere di un'esenzione, è da ritenersi atto obbligatorio. Tale adempimento permette, altresì, all'Ente impositore di controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria,
e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine. Il limite temporale deve essere inteso come perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma. In ordine al riconoscimento del beneficio in esame (esenzione IMU per ENC) la
Suprema Corte ha chiarito che esso: “postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma. Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge”.
Venendo al caso che ci occupa, priva di pregio si reputa la questione sollevata dall'appellante riguardante le modalità mediante le quali si è pervenuto al computo dell'ammontare della tassa relativa all'annualità
2018, determinata dall'ente comunale sulla base di una situazione immobiliare aggiornata al 2022, mentre il periodo di riferimento è antecedente e, dunque, le modifiche catastali non avrebbero dovuto essere considerate per detta annualità.
Sul punto si evidenzia che l'individuazione delle rendite catastali, utilizzate dall'ente comunale per la determinazione di IMU e TASI 2018, si fonda sui dati DOCFA attestante uno stato di fatto già sussistente dal 1946.
Nel caso in esame, legittimamente l'ente impositore ha proceduto alla emissione dell'avviso di accertamento per l'annualità 2018, ricorrendo chiaramente la fattispecie (non di omesso versamento, bensì) di omessa denuncia.
Infondate sono, altresì, le argomentazioni incentrate sulla possibilità di fruire della esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive non appaiono convincenti.
Alla stregua delle disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, la congregazione era obbligata a presentare per l'annualità 2018 la prescritta dichiarazione per beneficiare della esenzione.
Pertanto, la mancata presentazione della dichiarazione prescritta osta all'applicazione dell'invocata esenzione.
Va, infine rilevato che la dichiarazione IMU 2012, prodotta dalla parte in grado di appello, fa riferimento a immobili identificati in Catasto al fl. Indirizzo_8, contrassegnati da numeri di particelle diverse da quelle oggetto di accertamento;
vi è coincidenza per la sola particella Indirizzo_6, indicato come “immobile esente”, ma non risulta che per l'annualità 2018 la dichiarazione sia stata presentata per la stessa e le altre particelle oggetto di accertamento.
L'appello va, pertanto, respinto.
In considerazione della tipologia del caso, della peculiarità delle questioni trattate, delle vicende processuali così come esposte in narrativa, il Collegio ritiene sussistano le ragioni per pervenire ad una integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1 Decreto Legislativo n. 546/1992 e art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Respinge l'appello, con fermando la impugnata decisione Spese e competenze del grado compensate