Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 maggio 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 luglio 2026 |
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- 1. Pedagogisti ed Educatori: proroga dei termini e nuovo disegno di leggeRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 10 settembre 2025
Giurisprudenza • 93
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Versioni del testo
- Art. 1. Definizione della professione di pedagogista 1. Il pedagogista e' lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunita' in generale. L'attivita' professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.
2. Il pedagogista e' un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , la cui formazione e' funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilita' e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista puo' svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attivita' di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonche' attivita' di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
3. Il pedagogista svolge altresi' attivita' didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
4. La professione di pedagogista puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 595 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. e' il seguente:
«595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 . La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalita' stabilite dalle universita' interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita' e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e' un professionista di livello apicale.».
- La Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 2017, n. 2017/C189/03, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 giugno 2017, n. C 189. - Art. 2.
Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di pedagogista
1. Per esercitare la professione di pedagogista e' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 .
2. Possono altresi' esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
3. Per l'esercizio della professione di pedagogista e' necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , e' inserito il seguente:
« 1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , abilitano all'esercizio della professione di pedagogista ». Note all' art. 2:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il testo dell' art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276, come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , abilitano all'esercizio della professione di pedagogista.
2. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui all'art. 3.». - Art. 3. Definizione dell'educatore professionale
socio-pedagogico 1. L'educatore professionale socio-pedagogico e' un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica.
Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficolta' o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.
2. L'educatore professionale socio-pedagogico puo' operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e puo' svolgere attivita' didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.