Legge 15 aprile 2024, n. 55

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  • 1albo pedagogisti Archives
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  • 2albo educatori professionali Archives
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  • 3consiglio dell'ordine Archives
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  • 4Albo educatori: le associazioni avviano un ricorso contro il requisito della cittadinanza e il Parlamento proroga i termini per le domande. Anche le persone…
    Asgi · https://www.asgi.it/ · 5 marzo 2025

  • 5bando e come candidarsi
    Antonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 1 luglio 2025

    È ufficiale l'avvio di un maxi concorso nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il reclutamento di 3.839 unità di personale non dirigenziale da impiegare a tempo determinato presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Un'opportunità imperdibile per chi cerca un impiego nel settore pubblico con funzioni di supporto amministrativo, educativo, psicologico e contabile. In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che devi sapere: profili ricercati, requisiti, prove, mansioni e soprattutto cosa studiare. Dove saranno assunti i 3.839 funzionari? La distribuzione regionale dei posti I posti messi a concorso sono distribuiti su base regionale. Ecco la …

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Giurisprudenza81

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  • 1Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2704
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3230/2025 R.G. promossa da: con l'avv. LIDEO FRANCESCA e con gli avv. MICELI WALTER Parte_1 ( ) VIA ROMA, 48 90046 MONREALE ITALIA; C.F._1 Controparte_1 ( ) VIA DE MARCHI 4A 13900 BIELLA ITALIA; C.F._2 CP_2 ( ) VIA ROMA, 48 90046 MONREALE ITALIA; C.F._3 Parte_2 ( ) PIAZZA ALVISE CONTE 7A 36015 SCHIO ITALIA; e C.F._4 contro: con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli Controparte_3 avv. e OGGETTO: richiesta monetizzazione ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO …
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    • indebito arricchimento·
    • direttiva 2003/88/CE·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia·
    • onere della prova datore di lavoro·
    • monetizzazione ferie non godute·
    • sospensione attività didattiche·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • art. 5 co. 8 DL n. 95/12·
    • personale docente a tempo determinato·
    • compensazione ferie

  • 2Trib. Rovigo, sentenza 05/11/2025, n. 267
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO GIUDICE DEL LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti WALTER Parte_1 C.F._1 MICELI, FABIO GANCI, NICOLA ZAMPIERI e GIOVANNI RINALDI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rinaldi, sito in Biella, via G. De Marchi n. 4/A, contro (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , Controparte_2 elettivamente domiciliato presso l' , sede di , …
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    • prescrizione quinquennale·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • giurisprudenza CGUE·
    • diritto alle ferie·
    • indennità sostitutiva ferie non godute·
    • onere della prova·
    • art. 31 Carta dei diritti fondamentali UE·
    • art. 7 direttiva 2003/88/CE·
    • prescrizione decennale·
    • monetizzazione ferie

  • 3Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4998
    Provvedimento: R.G. 7865/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7865/2025 R.G. LAVORO TRA n. a NAPOLI (NA) il 30/01/1982 rappresentato e difeso dall'avv. BOCCANFUSO ELENA, Parte_1 IC AL E NC AB come da procura in atti. RICORRENTE E , in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. RESISTENTE contumace OGGETTO: miur festivi. 1 Con lite introdotta il 10/06/2025 , la parte ricorrente …
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    • art. 13 OM. n. 55/2024·
    • indebito arricchimento·
    • direttiva 2003/88/CE·
    • art. 1 comma 54 legge n. 228/2012·
    • onere della prova datore di lavoro·
    • riposo effettivo·
    • contumacia·
    • sospensione attività didattiche·
    • art. 5 DL n. 95/12·
    • contratti a tempo determinato·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • diritto alle ferie·
    • indennità sostitutiva ferie non godute·
    • monetizzazione ferie

  • 4Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2061
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SE Lavoro Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 487/2025 R.G. promossa da: con l'avv. SPINELLA CARMELO e con gli avv. BLASI GIANLUCA Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico; e C.F._1 contro: con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli Controparte_1 avv. e Controparte_2 con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli avv. e OGGETTO: richiesta monetizzazione ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 14 gennaio 2025, ha chiesto di accertare il …
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    • compensazione ferie non godute·
    • indebito arricchimento·
    • principio di non discriminazione·
    • direttiva 2003/88/CE·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia·
    • monetizzazione ferie non godute·
    • sospensione attività didattiche·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • diritto alle ferie·
    • art. 5 comma 8 DL n. 95/2012

  • 5Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4996
    Provvedimento: R.G. 7920/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7920/2025 R.G. LAVORO TRA n. a FRATTAMINORE (NA) il 29/06/1975 rappresentato e difeso dall'avv. ti Parte_1 BO EL, GA IO E CE LT come da procura in atti. RICORRENTE E , in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO RESISTENTE OGGETTO: miur festivi. 1 Con lite introdotta il 10/06/2025 , la parte …
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    • art. 13 OM n. 55/2024·
    • indebito arricchimento·
    • art. 5 DL n. 95/2012·
    • sospensione attività didattiche·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • diritto alle ferie·
    • indennità sostitutiva ferie non godute·
    • onere della prova·
    • art. 7 direttiva 2003/88/CE·
    • monetizzazione ferie
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Versioni del testo

  • Art. 1. Definizione della professione di pedagogista 1. Il pedagogista e' lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunita' in generale. L'attivita' professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.
    2. Il pedagogista e' un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , la cui formazione e' funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilita' e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista puo' svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attivita' di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonche' attivita' di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
    3. Il pedagogista svolge altresi' attivita' didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
    4. La professione di pedagogista puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Il testo del comma 595 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. e' il seguente:
    «595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 . La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalita' stabilite dalle universita' interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita' e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e' un professionista di livello apicale.».
    - La Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 2017, n. 2017/C189/03, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 giugno 2017, n. C 189.
  • Art. 2.

    Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di pedagogista

    1. Per esercitare la professione di pedagogista e' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
    a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
    b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
    c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
    d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
    e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 .
    2. Possono altresi' esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
    3. Per l'esercizio della professione di pedagogista e' necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.
    4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , e' inserito il seguente:
    « 1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , abilitano all'esercizio della professione di pedagogista ». Note all' art. 2:
    - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
    - Il testo dell' art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276, come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:
    «Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
    1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , abilitano all'esercizio della professione di pedagogista.
    2. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
    3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui all'art. 3.».
  • Art. 3. Definizione dell'educatore professionale
    socio-pedagogico 1. L'educatore professionale socio-pedagogico e' un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica.
    Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficolta' o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.
    2. L'educatore professionale socio-pedagogico puo' operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e puo' svolgere attivita' didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
    3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.