Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 791/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ANDREONI Parte_1 C.F._1
ENRICO e LEMMA FRANCESCO ) , con elezione di domicilio presso C.F._2
avv. ANDREONI ENRICO;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
[...]
con il patrocinio dell' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA e con elezione di domicilio in CORSO MAZZINI 55 60121 ANCONA, presso e nello studio dell'
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA .;
CONVENUTI opposti di Benevento Controparte_3
Convenuto contumace
Controparte_4
Convenuto contumace pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
l'opponente:
Nel merito, e in accoglimento della presente opposizione:
A) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del titolo e/o per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione;
B) per l'effetto:
a) dichiarare estinto il diritto di credito vantato dagli enti creditori;
b) annullare l'intimazione di pagamento e dei precedenti titoli in essa richiamati e però mai prima della stessa ritualmente notificati secondo legge e pertanto dichiarare l'inefficacia degli stessi, ordinando all'Agente della Riscossione la cancellazione della stessa dal ruolo;
c) dichiarare illegittimo, infondato e nullo il diritto a procedere ad esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle somme di cui alla impugnata intimazione di pagamento.
d) condannare controparte al rimborso di quanto eventualmente venisse ad essere medio tempore prelevato all'attore e/o di quanto fosse lo stesso costretto a dover pagare al solo fine di evitare l'adozione di possibili, imminenti prelevamenti coattivi, con rivalutazione ed interessi ope legis.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Dell'opposto:
Pronunciare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario con riguardo alle cartelle di pagamento recanti crediti di natura tributaria.
- Estromettere dal presente giudizio il , il e l' Controparte_2 Controparte_2 [...]
; CP_1
- In subordine, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e/o in diritto
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
deduceva che il 14.2.24 l' della provincia di Parte_1 Controparte_5
Benevento, incaricata dagli enti creditori , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
notificava al l'intimazione di pagamento per euro 38.595,52 in relazione a cinque CP_2 Pt_1
cartelle. Eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito azionato dalla controparte. Conveniva pertanto tutti i soggetti indicati per ottenere la dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata e quindi dichiarare estinto il diritto di credito vantato dai creditori.
Nella fase dell'inibitoria, nella contumacia dei convenuti, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituivano il 5.11.24 l' , il e il , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 rimanendo contumace l' e l' Controparte_6 CP_7
Deducevano gli opposti che difettava la giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice tributario;
chiedevano l'estromissione perchè eccepivano anche il difetto di legittimazione passiva degli enti creditori.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione il 15.1.25.
Si ritiene sussistere la giurisdizione di questo giudice: (Cass. sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019) l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti)
e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e
l'esaurimento del potere impositivo (e così anche Cass. Sez. Un. Ord. 21642/2021).
pagina 3 di 5 Non si applica in tema di competenza per territorio, la regola del foro erariale: (Cass.
Ordinanza n. 8069 del 03/04/2018 ) ai sensi dell'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, le cause di opposizione all'esecuzione proposte ex art. 615 c.p.c. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude
l'operatività del foro erariale (così anche Cass. Ordinanza n. 32064 del 20/11/2023 ).
Nel merito è fondata l' eccezione di prescrizione;
appare invero maturata la prescrizione dei crediti azionati in ragione della omessa notifica della cartella e peraltro è maturata anche in caso di avvenuta notifica della cartella (risalendo esse agli anni 2001,2002, 2003 e 2004 ed essendo stato notificato l'atto di intimazione al pagamento a febbraio 2024).
L'opposizione è dunque fondata e va accolta nei confronti dell' della provincia di Benevento e CP_3
l' sede di e nei confronti degli enti creditori. CP_3 CP_4
Viene eccepito il difetto di legittimazione passiva degli enti creditori richiamando tale affermazione della Cassazione: L 'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi
l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del
25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, P.v. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n.
15310 del 30/06/2009….. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.pc (Cass. 23627/2018).
pagina 4 di 5 Tuttavia , a prescindere o meno della rilevabilità d'ufficio o meno del difetto di legittimazione, nel caso in esame vi è la piena legittimazione passiva degli enti in quanto viene dichiarata la prescrizione decennale del credito degli enti stessi. L' non diventa invero titolare del credito e Controparte_8
quindi era onere degli enti interrompere la prescrizione. L'ente creditore ha l'onere di verificare il rispetto della tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di della provincia di CP_3
Benevento a procedere ad esecuzione forzata, per decorrenza del termine di prescrizione;
ordina all'Agente della Riscossione la cancellazione della intimazione di pagamento
017202390039269 11/000per l'importo di 38.595,52 e dei titoli in essa richiamati dal ruolo;
Condanna l' della provincia di Benevento e l' Controparte_4 [...]
sede di il Ministero della difesa, del Ministero della Giustizia e Controparte_4 CP_4 dell' a rimborsare alla parte le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 3800,00 di cui euro 1700 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro
900 per la fase di trattazione , oltre iva cap e rimb. sp gen. da distrarsi in favore degli avvocati Lemma
e Andreoni che si sono dichiarati antistatari.
Cosi' deciso in data 22/01/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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