CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2023, n. 42239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42239 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UA CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/2/2023 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CC, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Massari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/2/2023, la Corte di appello di Bari riconosceva a CO UA il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della pronuncia del 26/1/2021 del locale Tribunale, così rideterminando in otto mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda la pena inflitta con riguardo alle condotte di cui agli artt. 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, 31 e 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42239 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 14/09/2023 2. Propone ricorso per cassazione lo UA, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la mancanza assoluta di motivazione sui motivi di appello. Premesso che il gravame avrebbe contestato il giudizio di responsabilità, perché fondato sulla sola presenza del ricorrente sul posto al momento del controllo di polizia municipale;
ciò premesso, la pronuncia sarebbe sorretta da motivazione assente o meramente apparente, nella quale si darebbe conto ancora di questo solo elemento di fatto, di per sé insufficiente a giustificare una pronuncia di condanna per entrambi i reati. In nessun passo della sentenza, dunque, risulterebbe che lo UA fosse il gestore della discarica abusiva o il committente delle costruzioni illecite, sebbene una tale verifica fosse stata richiesta ed avesse costituito motivo di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso - che non contesta il profilo oggettivo di entrambe le contravvenzioni - risulta parzialmente fondato. 4. La Corte di appello ha ribadito il giudizio di colpevolezza dello UA evidenziando che questi - trovato in loco al momento del sopralluogo - non aveva offerto alcuna "ricostruzione alternativa" a quella contestata, così da giustificare la condanna per le condotte di discarica abusiva e di abuso edilizio. Lo stesso ricorrente, peraltro, non aveva esibito alcuna autorizzazione amministrativa, né riferito la committenza delle opere a terzi soggetti. Nessun rilievo, infine, poteva assumere il fatto che i terreni nei quali erano stati costruiti i manufatti del capo B) fossero intestati a terze persone, in quanto la contestazione mossa allo UA aveva ad oggetto l'esecuzione delle opere abusive. 5. Questa motivazione appare parzialmente censurabile. 6. Nessun appunto, in primo luogo, può essere mosso quanto alla contestazione di cui al capo A), relativa al reato di cui all'art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006: come infatti si legge nella sentenza di primo grado, integralmente confermata in appello, lo UA non era stato soltanto trovato nei pressi di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi (tra cui residui di demolizione, carcasse di caldaie, motori di frigorifero, matasse di fili elettrici, infissi metallici e tapparelle in legno), ma era stato visto svolgere lì un'attività di "raccolta e ripartizione" dei rifiuti medesimi, così da integrare la fattispecie contestata. La censura mossa con il ricorso, peraltro, trascura del tutto questo elemento, e - con inammissibile argomento in fatto - lamenta una motivazione apparente che, tuttavia, non può essere riscontrata. Su tale capo, pertanto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. 2 Il liere estensore 7. A conclusioni diverse, invece, il Collegio perviene quanto al capo successivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001. 7.1. La Corte di appello, come già il Tribunale, ha ritenuto l'imputato colpevole della realizzazione dei tre manufatti abusivi soltanto perché, al momento del sopralluogo, si trovava in uno di essi, intento nell'attività appena sopra richiamata, senza fornire documentazione amministrativa. Ebbene, questa sola circostanza non può costituire argomento sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, specie considerando che le opere edilizie non erano in corso, ma ultimate, e che l'intera area era risultata di proprietà di terzi;
a quest'ultimo riguardo, peraltro, la sentenza di appello appare evidentemente viziata, sottolineando l'irrilevanza del dato alla luce del fatto che allo UA "è contestata l'esecuzione delle opere abusive", senza però indicare neppure un elemento - eventualmente emerso dal dibattimento - che sostenga un tale giudizio di responsabilità, anche solo a titolo di concorso. 7.2. La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al capo B), per nuovo giudizio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CC, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Massari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/2/2023, la Corte di appello di Bari riconosceva a CO UA il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della pronuncia del 26/1/2021 del locale Tribunale, così rideterminando in otto mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda la pena inflitta con riguardo alle condotte di cui agli artt. 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, 31 e 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42239 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 14/09/2023 2. Propone ricorso per cassazione lo UA, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la mancanza assoluta di motivazione sui motivi di appello. Premesso che il gravame avrebbe contestato il giudizio di responsabilità, perché fondato sulla sola presenza del ricorrente sul posto al momento del controllo di polizia municipale;
ciò premesso, la pronuncia sarebbe sorretta da motivazione assente o meramente apparente, nella quale si darebbe conto ancora di questo solo elemento di fatto, di per sé insufficiente a giustificare una pronuncia di condanna per entrambi i reati. In nessun passo della sentenza, dunque, risulterebbe che lo UA fosse il gestore della discarica abusiva o il committente delle costruzioni illecite, sebbene una tale verifica fosse stata richiesta ed avesse costituito motivo di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso - che non contesta il profilo oggettivo di entrambe le contravvenzioni - risulta parzialmente fondato. 4. La Corte di appello ha ribadito il giudizio di colpevolezza dello UA evidenziando che questi - trovato in loco al momento del sopralluogo - non aveva offerto alcuna "ricostruzione alternativa" a quella contestata, così da giustificare la condanna per le condotte di discarica abusiva e di abuso edilizio. Lo stesso ricorrente, peraltro, non aveva esibito alcuna autorizzazione amministrativa, né riferito la committenza delle opere a terzi soggetti. Nessun rilievo, infine, poteva assumere il fatto che i terreni nei quali erano stati costruiti i manufatti del capo B) fossero intestati a terze persone, in quanto la contestazione mossa allo UA aveva ad oggetto l'esecuzione delle opere abusive. 5. Questa motivazione appare parzialmente censurabile. 6. Nessun appunto, in primo luogo, può essere mosso quanto alla contestazione di cui al capo A), relativa al reato di cui all'art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006: come infatti si legge nella sentenza di primo grado, integralmente confermata in appello, lo UA non era stato soltanto trovato nei pressi di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi (tra cui residui di demolizione, carcasse di caldaie, motori di frigorifero, matasse di fili elettrici, infissi metallici e tapparelle in legno), ma era stato visto svolgere lì un'attività di "raccolta e ripartizione" dei rifiuti medesimi, così da integrare la fattispecie contestata. La censura mossa con il ricorso, peraltro, trascura del tutto questo elemento, e - con inammissibile argomento in fatto - lamenta una motivazione apparente che, tuttavia, non può essere riscontrata. Su tale capo, pertanto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. 2 Il liere estensore 7. A conclusioni diverse, invece, il Collegio perviene quanto al capo successivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001. 7.1. La Corte di appello, come già il Tribunale, ha ritenuto l'imputato colpevole della realizzazione dei tre manufatti abusivi soltanto perché, al momento del sopralluogo, si trovava in uno di essi, intento nell'attività appena sopra richiamata, senza fornire documentazione amministrativa. Ebbene, questa sola circostanza non può costituire argomento sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, specie considerando che le opere edilizie non erano in corso, ma ultimate, e che l'intera area era risultata di proprietà di terzi;
a quest'ultimo riguardo, peraltro, la sentenza di appello appare evidentemente viziata, sottolineando l'irrilevanza del dato alla luce del fatto che allo UA "è contestata l'esecuzione delle opere abusive", senza però indicare neppure un elemento - eventualmente emerso dal dibattimento - che sostenga un tale giudizio di responsabilità, anche solo a titolo di concorso. 7.2. La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al capo B), per nuovo giudizio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023