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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 439 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
DA
(C.F./P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Calfa, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
LO Dell'Aquila, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 722/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Filadelfia il 24.11.2023 e depositata il 18.12.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del
18.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. conveniva in CP_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Filadelfia l' , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del credito di cui alla cartella esattoriale n. 13920160003764018000 per intervenuta prescrizione.
A sostegno della spiegata domanda l'opponente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento impugnata, né degli atti presupposti emessi dall'ente impositore.
Evidenziava, altresì, che quando anche la cartella esattoriale fosse stata notificata nella data
Pagina 1 di 7 indicata nella successiva intimazione di pagamento, dalla notifica della cartella sarebbero comunque maturati i termini prescrizionali senza che sia intervenuto alcun successivo atto interruttivo. Chiedeva dunque di dichiarare l'estinzione per prescrizione delle somme riportate nell'impugnata cartella di pagamento, la nullità o inefficacia degli atti impugnati e per effetto di ciò intimare la convenuta a non procedere all'esecuzione forzata ai danni dell'attore, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via pregiudiziale Parte_1 il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario trattandosi di impugnazione di una cartella avente ad oggetto crediti di natura tributaria (e segnatamente tassa automobilistica), il difetto di contraddittorio con l'ente impositore, l'inammissibilità dell'azione avverso l'estratto di ruolo;
nel merito l'infondatezza dell'opposizione, per essere stata la cartella di pagamento impugnata regolarmente notificata. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione avversa, con vittoria di spese, diritti e onorari a proprio favore.
Con la sentenza n. 722/2023, emessa il 24.11.2023 e depositata il 18.12.2023, il Giudice di
Pace di Filadelfia accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il credito recato nella cartella esattoriale n. 13920160003764018000, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Con atto di appello ritualmente notificato, l' , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., impugnava la suindicata sentenza chiedendo, in riforma della pronuncia appellata, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, la condanna dell'appellato alla restituzione di tutte le somme eventualmente già liquidate a titolo di pagamento di spese processuali, con spese e compenso del presente giudizio e del giudizio di primo grado a proprio favore.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, previo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
Pagina 2 di 7 La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria, senza pretese di esaustività, una breve ricognizione dei principi di diritto rilevanti per la decisione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce “alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”, nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie (“ruolo, cartella di pagamento, avviso di mora…”), suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Il dato normativo pare, quindi, segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice
Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.).
Tuttavia, numerose sono state le pronunce della giurisprudenza di legittimità in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n.
34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". Successivamente, le Sezioni Unite hanno operato un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice
Pagina 3 di 7 tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. S.U.,
14 aprile 2020, n. 7822).
In questa direzione, la Suprema Corte ha voluto valorizzare la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria:
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (Cass. civ. S.U. 16986/2022).
Si è affermato, quindi, il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in
Pagina 4 di 7 questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". Si chiarì espressamente, pertanto, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza".
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e,
Pagina 5 di 7 conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
(Cass. civile - Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 15/03/2022,
n. 8465, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023,
n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'odierno appellato ha impugnato la cartella esattoriale n.
13920160003764018000 dinanzi al G.O. al fine di ottenere l'accertamento dell'estinzione del credito in essa recato in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 2, “In ogni caso si rileva che, anche nell'ipotesi in cui controparte dovesse fornire la prova di aver notificato la cartella esattoriale nella data indicata nell'intimazione, […], da tali atti interruttivi
(notifiche delle cartelle) ad oggi sarebbero comunque maturati i termini prescrizionali senza che sia intervenuto alcun successivo atto interruttivo”).
Trattandosi di controversia avente ad oggetto crediti di natura tributaria e non risultando avviata alcuna esecuzione esattoriale, non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Per ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n.
12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Tanto detto, nel caso di specie, sussistono motivi di legge, attesa la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la moltitudine di arresti giurisprudenziali in materia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel
Pagina 6 di 7 contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del Giudice Tributario;
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante quanto da quest'ultima eventualmente pagato in esecuzione della sentenza appellata;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lamezia Terme, 28.11.25.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 439 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
DA
(C.F./P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Calfa, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
LO Dell'Aquila, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 722/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Filadelfia il 24.11.2023 e depositata il 18.12.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del
18.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. conveniva in CP_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Filadelfia l' , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del credito di cui alla cartella esattoriale n. 13920160003764018000 per intervenuta prescrizione.
A sostegno della spiegata domanda l'opponente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento impugnata, né degli atti presupposti emessi dall'ente impositore.
Evidenziava, altresì, che quando anche la cartella esattoriale fosse stata notificata nella data
Pagina 1 di 7 indicata nella successiva intimazione di pagamento, dalla notifica della cartella sarebbero comunque maturati i termini prescrizionali senza che sia intervenuto alcun successivo atto interruttivo. Chiedeva dunque di dichiarare l'estinzione per prescrizione delle somme riportate nell'impugnata cartella di pagamento, la nullità o inefficacia degli atti impugnati e per effetto di ciò intimare la convenuta a non procedere all'esecuzione forzata ai danni dell'attore, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via pregiudiziale Parte_1 il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario trattandosi di impugnazione di una cartella avente ad oggetto crediti di natura tributaria (e segnatamente tassa automobilistica), il difetto di contraddittorio con l'ente impositore, l'inammissibilità dell'azione avverso l'estratto di ruolo;
nel merito l'infondatezza dell'opposizione, per essere stata la cartella di pagamento impugnata regolarmente notificata. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione avversa, con vittoria di spese, diritti e onorari a proprio favore.
Con la sentenza n. 722/2023, emessa il 24.11.2023 e depositata il 18.12.2023, il Giudice di
Pace di Filadelfia accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il credito recato nella cartella esattoriale n. 13920160003764018000, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Con atto di appello ritualmente notificato, l' , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., impugnava la suindicata sentenza chiedendo, in riforma della pronuncia appellata, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, la condanna dell'appellato alla restituzione di tutte le somme eventualmente già liquidate a titolo di pagamento di spese processuali, con spese e compenso del presente giudizio e del giudizio di primo grado a proprio favore.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, previo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
Pagina 2 di 7 La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria, senza pretese di esaustività, una breve ricognizione dei principi di diritto rilevanti per la decisione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce “alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”, nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie (“ruolo, cartella di pagamento, avviso di mora…”), suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Il dato normativo pare, quindi, segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice
Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.).
Tuttavia, numerose sono state le pronunce della giurisprudenza di legittimità in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n.
34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". Successivamente, le Sezioni Unite hanno operato un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice
Pagina 3 di 7 tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. S.U.,
14 aprile 2020, n. 7822).
In questa direzione, la Suprema Corte ha voluto valorizzare la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria:
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (Cass. civ. S.U. 16986/2022).
Si è affermato, quindi, il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in
Pagina 4 di 7 questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". Si chiarì espressamente, pertanto, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza".
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e,
Pagina 5 di 7 conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
(Cass. civile - Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 15/03/2022,
n. 8465, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023,
n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'odierno appellato ha impugnato la cartella esattoriale n.
13920160003764018000 dinanzi al G.O. al fine di ottenere l'accertamento dell'estinzione del credito in essa recato in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 2, “In ogni caso si rileva che, anche nell'ipotesi in cui controparte dovesse fornire la prova di aver notificato la cartella esattoriale nella data indicata nell'intimazione, […], da tali atti interruttivi
(notifiche delle cartelle) ad oggi sarebbero comunque maturati i termini prescrizionali senza che sia intervenuto alcun successivo atto interruttivo”).
Trattandosi di controversia avente ad oggetto crediti di natura tributaria e non risultando avviata alcuna esecuzione esattoriale, non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Per ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n.
12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Tanto detto, nel caso di specie, sussistono motivi di legge, attesa la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la moltitudine di arresti giurisprudenziali in materia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel
Pagina 6 di 7 contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del Giudice Tributario;
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante quanto da quest'ultima eventualmente pagato in esecuzione della sentenza appellata;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lamezia Terme, 28.11.25.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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