Sentenza 14 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 6 giugno 2025
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
Inammissibile
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01699/2026REG.PROV.COLL.
N. 06841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6841 del 2025, proposto dal Comune di Portofino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigino Montarsolo e Daniela Adamo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
i signori RI AL e NA HI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Wladimiro Troise Mangoni e Alberto Buonfino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Parrocchia di San RT in Portofino, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 04933/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori RI AL e NA HI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Cons. IA RT;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 6 marzo 2020, il Comune di Portofino approvava l’istanza presentata dai coniugi AL per la concessione del diritto di sottosuolo e di passaggio nella porzione di terreno (di proprietà comunale) sottostante la passeggiata pubblica, di fronte alla Chiesa del Divo RT, per l’abbattimento delle barriere architettoniche in relazione ad un immobile di loro proprietà attraverso la realizzazione di un ascensore privato.
Nella delibera la Giunta precisava però « di ritenere la proposta in esame valevole di approvazione solo nel caso che l’ascensore in progetto possa raggiungere la sovrastante pedonale di San Sebastiano con un prolungamento di una terza fermata, al fine di rendere pubblico l’intervento, considerato che si sviluppa per una parte su suolo di proprietà comunal e».
1.1. L’istanza veniva dunque approvata alla condizione e subordinatamente al ricevimento di una nuova soluzione progettuale che fosse di utilità anche per l’adiacente edificio di proprietà comunale, un tempo sede storica del Municipio, sito, anch’esso, in Via San Sebastiano al n. 3 (noto come “Villa Gialla”).
1.2. Successivamente, preso atto di una nuova proposta presentata in data 24 giugno 2020, la Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 31 luglio 2020, esprimeva preliminare assenso, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, tra le quali che fosse eseguita una progettazione attenta alla tutela delle emergenze monumentali limitrofe e che venisse predisposta un’adeguata fideiussione per tutto il periodo di funzionamento dei cantieri.
1.3. In data 6 luglio 2021, i coniugi AL depositavano il progetto con il quale si prevedeva oltre alla realizzazione dell’ascensore per uso privato per i civici n. 1 e n. 2 di Via San Sebastiano, anche la realizzazione, in area confinante di proprietà del Comune, a loro spese, di un ascensore di uso pubblico per raggiungere la “Villa Gialla” per un valore dagli stessi dichiarato di euro 876.885,42.
1.4. Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 13 agosto 2021 e la deliberazione n. 31 del 22 ottobre 2021 del Consiglio Comunale, veniva approvato lo schema di convenzione relativo al progetto depositato il 6 luglio 2021.
1.5. Il 14 settembre 2021 la Commissione locale per il paesaggio concludeva l’esame del progetto depositato prescrivendo, limitatamente all’ascensore di uso pubblico, che “ la soluzione del volume di sbarco dovrà essere rivista con apposito progetto sottoposto ad approvazione della CLP al fine di inserirsi nel pregiato cortile della villa ex sede comunale ”.
L’11 novembre 2021 veniva poi depositata la SCIA contenente anche gli elaborati esecutivi.
1.6. Nel frattempo, però, la Parrocchia di San RT notificava al Tribunale civile di Genova un ricorso ex art. 1171 c.c., al quale faceva seguito un decreto di sospensione inaudita altera parte il 5 gennaio 2022.
1.7. Il 16 novembre 2022, il Tribunale civile confermava il decreto emesso, ordinando una serie di prescrizioni e cautele da adottarsi “ prima dell’inizio dei lavori ” sulla scorta di quelle indicate dal CTU.
Il reclamo successivamente interposto veniva rigettato con la precisazione che l’opera avrebbe potuto essere iniziata solo “ previa predisposizione di tutta la nuova progettazione necessaria ”.
1.8. In data 13 gennaio 2023, i signori AL depositavano una nuova istanza allo scopo di eseguire i lavori di realizzazione del solo ascensore privato, unitamente a posti auto pertinenziali.
L’istanza era corredata da un nuovo progetto e nuovi allegati.
1.9. Con delibera n. 23 del 18 febbraio 2023, premesso di ritenere che i nuovi elaborati sostituissero quelli di cui al progetto prot. 9021 del 6 luglio 2021, la Giunta proponeva al Consiglio l’approvazione del testo della nuova convenzione (previa revoca della delibera n. 31 del 22 gennaio 2021, di approvazione di quella precedente).
1.10. In data 1° marzo 2023 perveniva al Comune una lettera del signor AL con il quale questi, secondo l’Amministrazione, avrebbe manifestato espressamente la sua volontà di rinunciare al progetto del 6 luglio 2021 nonché di donare al Comune una somma per coadiuvare l’Amministrazione nel superamento, in generale sul territorio, delle barriere architettoniche.
1.11. Il nuovo progetto veniva tuttavia valutato negativamente dalla Soprintendenza con provvedimento del 1° giugno 2023.
1.12. In data 17 aprile 2023, i coniugi AL comunicavano che avrebbero provveduto a dar corso alla ripresa dei lavori, sulla base del progetto originariamente presentato.
Alla stessa il Comune dava riscontro con nota del 19 aprile 2023 facendo presente che tale richiesta non risultava in linea con gli sviluppi procedimentali e che comunque “ l’approvazione di qualsivoglia ipotesi di nuova Convenzione tra il Comune di Portofino e soggetto attuatore verrà sottoposta all’approvazione dei competenti organi comunali (Giunta e Consiglio Comunale )”.
1.13. Il 27 aprile 2023 il signor RI AL riscontrava la nota dell’Ufficio Tecnico del 19 aprile 2023 sostenendo che, con la sua precedente del 17 aprile 2023, egli aveva inteso rinunciare all’istanza del 2023 e procedere sulla base della convenzione del 5 novembre 2021 e della SCIA dell’11 novembre 2021 con modalità esecutive asseritamente rispettose delle “modalità indicate dal CTU e meglio indentificate dai propri tecnici”.
1.14. Il 19 maggio 2023 il tecnico dei signori AL comunicava che il giorno successivo sarebbero ripresi i lavori secondo il progetto della SCIA 2021.
1.15. Con nota del 22 maggio 2023 l’Ufficio tecnico comunale inibiva l’esecuzione di ogni tipo di modificazione dello stato attuale dei luoghi sulla base della SCIA del 2021, sul rilievo che “ Al momento risulta ancora in corso l’ipotesi di nuova Convenzione tra Comune di Portofino e le SS. VV., mentre la vecchia convenzione, su cui si basava e per la quale era stata autorizzata la SCIA/2021 di cui all’oggetto, sarebbe stata annullata con Delibera di Giunta n. 23 del 18.02.2023 . Pertanto, con la presente si diffida l’esecuzione di ogni tipo di modificazione dello stato attuale dei luoghi e si sospende l’efficacia della SCIA in oggetto sino alla conclusione delle procedure convenzionali ”.
1.16. Il ricorso di primo grado n.r.g. n.396 del 2023 ha ad oggetto i suddetti provvedimenti del 19 aprile e 22 maggio 2023.
1.17. In data 22 giugno 2023, successivamente alla disposta inibitoria, la Polizia municipale effettuava un sopralluogo presso l’area interessata, in esito al quale, con provvedimento del 24 giugno 2023, l’Ufficio tecnico comunale dichiarava la decadenza della SCIA del 2021 per mancato avvio dei lavori entro il termine annuale, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001.
1.18. Il ricorso di primo grado n.r.g. n. 461 del 2023 ha ad oggetto il provvedimento di decadenza.
1.19. Con sentenza n. 112 del 14 febbraio 2024 il T.a.r. per la Liguria, previa riunione, ha rigettato il ricorso n.r.g. 461 del 2023 e ha dichiarato improcedibile il ricorso n.r.g. 396 del 2023 per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Con sentenza del 6 giugno 2025, n. 4933, questa Sezione ha accolto l’appello proposto dai coniugi AL.
In particolare ha ritenuto fondato il primo motivo di appello “ in quanto con l’impugnato provvedimento l’amministrazione ha applicato erroneamente in maniera analogica l’art. 15 del d.P.R. 380/2001 che prescrive la decadenza per mancato inizio dei lavori con riguardo al solo permesso di costruire e non alla SCIA ”.
Inoltre “ il provvedimento di decadenza è stato adottato sulla base di conclusioni e valutazioni non del tutto condivisibili e senza tener conto della circostanza che parte appellante non avrebbe comunque potuto iniziare i lavori per l’emanazione del provvedimento inibitorio giudiziale che è idoneo a integrare un factum principis.
Questa Sezione ha già chiarito che la decadenza del permesso di costruire (con ragionamento questa volta certamente estendibile anche alla SCIA, attesa la comune natura giuridica del provvedimento) ha carattere tassativamente ricognitivo degli effetti prodotti dalla legge, riducendosi a un mero procedimento di verifica dell'esistenza di una comunicazione di inizio lavori, con la conseguenza che decorsi i termini di inizio e di fine dei lavori, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 103).
Ciò nonostante l'effetto decadenziale conseguente alla inerzia protrattasi oltre il termine massimo per l'inizio dei lavori indicato nel titolo, per quanto discendente direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti l'intervenuta decadenza e ciò sia per verificare che il termine sia effettivamente spirato sia e soprattutto per accertare che non ricorrano cause di forza maggiore che possano giustificare una sospensione del termine o una sua proroga (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 30 ottobre 2024, n. 8672). [...]. L’amministrazione, in considerazione anche del complesso sviluppo procedimentale della vicenda e in considerazione del principio di buona fede e correttezza che governa la materia (art. 1, comma 2 bis l. n. 241 del 1990) avrebbe dovuto certamente tener conto di tali aspetti, specie dopo aver sottoscritto una convenzione con l’interessato e aver modificato radicalmente la sua scelta e sollecitato i ricorrenti a rivedere l’atto convenzionale già sottoscritto, con la previsione della sola esecuzione dell’ascensore privato . [...]. Il descritto sviluppo dei fatti ha evidentemente reso inesigibile l’avvio dei lavori in maniera spedita ”.
La Sezione ha infine ritenuto che “ L’accoglimento di tale motivo di appello comporta anche l’accoglimento dei motivi di appello con cui si contesta il provvedimento del Comune di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia di cui alla SCIA 335/2020 che è strettamente conseguenziale al provvedimento di decadenza ”.
3. L’istanza di revocazione si fonda sui seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. art. 395, n. 4 c.p.c .
1. Secondo il Comune, dall’accoglimento dell’appello avverso il provvedimento di decadenza avrebbe dovuto necessariamente conseguire la decisione nel merito dei motivi riproposti avverso il precedente provvedimento di inibitoria. Ciò in quanto l’atto di inibitoria è cronologicamente anteriore al provvedimento di decadenza.
Il Consiglio di Stato avrebbe quindi deciso sulla base di un falso presupposto fattuale.
Nel corso del giudizio non era infatti mai stata neppure ipotizzata la possibilità che esistesse un rapporto di presupposizione tra i due provvedimenti.
II. FASE RESCISSORIA
1. Il Comune ha quindi riproposto le difese svolte nel giudizio di appello, relativamente ai provvedimenti con cui è stata disposta l’inibitoria dell’avvio dei lavori sulla base della SCIA 2021
4. Si sono costituiti, per resistere, i signori AL.
5. Le parti hanno depositato ulteriori memorie, in vista della pubblica udienza del 18 dicembre 2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Giova anzitutto richiamare la consolidata esegesi giurisprudenziale, secondo cui l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, deve rispondere ai seguenti requisiti:
- derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso ovvero inesistente un fatto documentale provato;
- attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare.
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti o dei documenti del giudizio (Cons. Stato, sez. V, n. 5609 del 29 novembre 2017; Cass. civ., sez. VI, n. 20635 del 31 agosto 2017).
6.1 Relativamente all’ipotesi del mancato esame di domande, motivi, censure o eccezioni, tale vizio revocatorio può avere rilevanza solo se la mancata pronuncia sia dipesa da un errore nella percezione dell’esistenza o del contenuto dell’atto processuale e non già da un errore di valutazione delle difese (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2013; Sez. III, n. 5487 del 2013; Sez. IV, n. 3499 del 2009, Ad. plen., n. 3 del 1997, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2011, n. 12958), sicché esso:
- deve risultare in via immediata e diretta dall’esame del testo della pronuncia e della sua motivazione;
- non è configurabile se nella decisione impugnata per revocazione si sia fatto univoco (ancorché implicito) riferimento agli scritti difensivi delle parti ed alle tesi e richieste ivi prospettate;
- si apprezza favorevolmente se nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione non sia stata proposta o al contrario sia stata proposta;
- alla luce del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3 c.p.a. - non essendo mai esigibile una motivazione che in modo pedissequo confuti ogni argomento difensivo e dovendosi al contrario ritenere sufficiente una motivazione che dimostri l’autonomo percorso logico prescelto dal giudice nel dirimere la controversia - è da escludersi la possibilità di prospettare, come una sorta di automatismo, un vizio revocatorio per mancata pronuncia esplicita su tutte le censure o eccezioni; tale approccio rigoroso è suffragato dalla casistica giurisprudenziale che ha ritenuto vizi revocatori, tra gli altri, il mancato esame della domanda di risarcimento del danno (Cons. St., Sez. V, n. 1300 del 2007); il mancato esame dell’eccezione di tardività dell’appello (Cons. St., Sez. IV, n. 2707del 2007); il mancato esame dell’appello incidentale (Cons. St., Sez. V, 5552 del 2009);
- il vizio di mancata pronuncia su un vizio deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Con. Stato, Sez. IV, 1° luglio 2019, n. 44749).
7. Alla luce delle coordinate interpretative sopra sintetizzate, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
8. In primo luogo, il dedotto errore di fatto non emerge “ ictu oculi ”.
Dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nella sentenza revocanda, emerge anzi che il Collegio d’appello ha avuto piena contezza dello sviluppo della vicenda.
In tal senso, è sufficiente richiamare il par. 1 lett. l) in cui si legge che “ il Comune, quindi, con provvedimento del 22 maggio 2023, diffidava gli appellanti alla prosecuzione dei lavori legittimati dalla SCIA dell’11 novembre 2021, e degli atti ad essa presupposti (nota 19.4.2023 e D.G.C. n. 23/2023) e, con provvedimento dirigenziale prot. n. 7252 del 24 giugno 2023, dichiarava la intervenuta decadenza della SCIA per mancato inizio dei lavori autorizzati entro un anno, a sensi dell'art. 15, comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001 ”.
Deve quindi escludersi che la Sezione non si sia resa conto della circostanza che il provvedimento di inibitoria fosse cronologicamente anteriore a quello di decadenza.
8.1. In tale ottica, quello lamentato dal Comune è in realtà un errore di giudizio in quanto attiene alla valutazione degli effetti dell’annullamento del provvedimento di decadenza dalla SCIA del 2021 in rapporto alla precedente inibitoria la quale attiene in ogni caso, alla medesima SCIA.
Come sopra riportato, tale inibitoria è scaturita dalla valutazione del Comune che il riavvio dei lavori non fosse “in linea” con il procedimento attivato con l’istanza del 13 gennaio 2023.
Il provvedimento del 22 maggio 2023 non contiene poi solo una diffida ma anche la “sospensione” dell’efficacia della suddetta SCIA “ sino alla conclusione delle procedure convenzionali ”, queste ultima peraltro riferite al progetto del 2023.
Tale efficacia è comunque venuta definitivamente meno per effetto del provvedimento di decadenza, peraltro adottato sulla base di un presupposto diverso dalla ipotizzata rinuncia dei signori AL alla medesima SCIA.
Tale sviluppo procedimentale ha comportato il superamento o assorbimento del provvedimento interinale inibitorio da parte di quello definitivo, ancorché quest’ultimo sia stato adottato sulla base di un distinto e autonomo presupposto rispetto a quello che ha inizialmente indotto il Comune a sospendere l’avvio dei lavori.
In tale contesto, non è quindi possibile affermare che la statuizione della sentenza revocanda sia il frutto di un errore di fatto e non piuttosto l’espressione di una consapevole valutazione degli effetti ripristinatori della SCIA 2021 scaturenti dall’annullamento del provvedimento di decadenza.
8.2. Va soggiunto, infine, che non può nemmeno ravvisarsi una omissione di pronuncia rispetto ai provvedimenti impugnati con il ricorso n. 396 del 2023, poiché la sentenza revocanda ha comunque statuito in merito alla sorte degli stessi, ritenuti ormai privi di ogni efficacia.
9. In definitiva, per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della vicenda giustifica, tuttavia, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN TO, Presidente
IA RT, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RT | IN TO |
IL SEGRETARIO