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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6571 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 9492 /2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti CIRILLO ERNESTO MARIA e Parte_1 CIRILLO FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA BENEDETTO CARITEO N.8, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio degli avv.ti CARDAROPOLI ROMANO e Controparte_1 BARONE LUIGI, con elezione di domicilio in P.ZZA MATTEOTTI 2 , NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento anzianità di servizio+ferie. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19/04/2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Gepin Contact S.p.A., dal 29 marzo 2005, con mansioni di Operatore di Call Center, con applicazione del CCNL Metalmeccanici sino al 1° gennaio 2013 e, successivamente, con inquadramento nel 3° livello, del CCNL Telecomunicazioni, sino al licenziamento del 29/07/2016, esponeva che, con sentenza n. 3310 del 25/07/2019, passata in cosa giudicata, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, accertata la violazione del D. Lvo n. 276/03 e l'interposizione fittizia di manodopera tra e la aveva dichiarato l'inefficacia del Controparte_1 Controparte_2 recesso operato da Gepin Contact s.p.a. e la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di con decorrenza dalla originaria data di assunzione alle dipendenze della società Controparte_1 Gepin;
che, in data 16 settembre 2019 s.p.a. aveva provveduto al ripristino del rapporto CP_1 di lavoro, senza, però, riconoscere l'anzianità di servizio a far data dal 29 marzo 2005; che, in conseguenza del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa, aveva fruito di un monte ferie inferiore a quello spettante ai sensi dell'art. 36 CCNL di categoria.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo di accertare il suo diritto al riconoscimento della corretta anzianità di servizio oltre al monte ferie pari a 30 giorni l'anno, con condanna di alla fruizione dei giorni di ferie illegittimamente non Controparte_1 calcolati, nella misura di 12 giorni, ovvero il diritto alla monetizzazione di tale monte ferie, da quantificarsi in separata sede. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente la società convenuta, eccependo la violazione del “ ne bis in idem”; nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta aderendo alle argomentazioni già svolte da altra giurisprudenza di questa Sezione lavoro ex art. 118 cpc (v. sentenze in atti). Preliminarmente va disattesa l'eccezione della violazione del “ ne bis in idem”. Non vi è, invero, coincidenza di petitum e causa petendi tra la domanda giudiziale oggetto del presente giudizio e quella rispetto alla quale è intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3310/2019 con la quale è stata accertata la violazione del D. Lvo n. 276/03 e l'interposizione fittizia di manodopera tra e la previa inefficacia del recesso Controparte_1 Controparte_2 operato da Gepin Contact s.p.a., dichiarando, altresì, la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di con decorrenza dalla data di originaria assunzione. Controparte_1 Non appare, quindi, superfluo richiamare il principio generale per cui chi formula una domanda giudiziale deve essere munito di concreto interesse ad agire e che, in mancanza di tale interesse - da intendersi non come aspirazione ad una pronuncia giudiziale che regoli una questione in diritto in vista di situazioni future e ipotetiche, ma ad un bene della vita che rivesta una utilità immediata per l'istante - la domanda va rigettata in quanto inammissibile (Cass. n. 24434 del 23/11/2007; Cass. n. 26171 del 6/12/2006; Cass. n. 1343 del 21/01/2005; Cass. n. 5635 del 18/04/2002); la giurisprudenza ha pure esplicitato che certamente vi è carenza di interesse ad agire nel caso di duplicazione della stessa domanda (cf ex multis Cass. n. 18248 del 10/09/2004). Tale principio, è evidente, trova applicazione non soltanto nell'ambito del giudizio di cognizione, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 14737 del 26/06/2006; Cass. n. 15084 del 30/06/2006; Cass. n. 18248 del 10/09/2004; Cass. n. 7354 del 17/04/2004; Cass. n. 135 del 5/01/2001; Cass.. n. 6525 del 16/07/1997; Cass. n. 873 del 28/03/1974; Cass. n. 1298 dell'8/09/1970), ma anche quando la pretesa dell'istante sia già rivolta all'attuazione coattiva del diritto, cioè esercitata in fase di esecuzione. Pertanto, come non è consentito duplicare una domanda di accertamento o di condanna, così risulta parimenti preclusa la duplicazione di titoli esecutivi (cf Cass. n. 14737 del 26/06/2006 e n. 7354 del 17/04/2004 cit.). La giurisprudenza ha altresì specificato che il principio per cui il creditore che ha ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga soltanto nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, e che è suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (Cass. sent. n. 15084 del 30/06/2006 cit.).
Nel caso di specie appare sussistere l'interesse ad agire non avendo la società, nonostante la sentenza di condanna, ottemperato correttamente a quanto statuito nella sentenza di primo grado, passata in giudicato. Il petitum del presente giudizio investe, invero, sia il riconoscimento dell'anzianità di servizio sia il conseguente diritto ad un numero maggiore di giorni di ferie. Entrambe le domande, pacificamente, non sono mai state proposte dalla lavoratrice e, peraltro, la condotta illegittima della società resistente è, in tutta evidenza, solo successiva alla sentenza, allorchè ha proceduto al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro che in quella sentenza ha trovato il proprio fondamento. Ne consegue che neppure astrattamente era possibile proporre una tale domanda prima del concreto inizio del rapporto, poiché il diritto al corretto calcolo del monte ferie neppure era sorto in capo alla lavoratrice.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che, secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità, l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; da ultimo Cass. n. 10131 del 26/04/2018 ).
Pertanto, in quanto mero fatto giuridico, è possibile agire in giudizio per l'accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. E nella fattispecie in esame, tale accertamento è il presupposto per il riconoscimento del diritto ad un monte ore di ferie rispetto a quello riconosciuto.
L'art. 36 CCNL di categoria riconosce, infatti, un periodo annuale di ferie di 28 giorni agli assunti dopo l'11 luglio 2003, cui ne va aggiunto un altro alla maturazione del quinto anno di anzianità di servizio ed un altro alla maturazione del decimo anno di anzianità servizio.
Come accertato nel giudizio intercorso tra le parti (v. sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 3310/2019), deve invero ritenersi incontrovertibile l'anzianità pregressa della ricorrente.
La statuizione, non più suscettibile di modifica per effetto del passaggio in giudicato, comporta il riconoscimento dell'anzianità alle dipendenze di sin dalla data di assunzione alle CP_1 dipendenze della società effettiva utilizzatrice e spiega i propri effetti nei confronti della datrice di lavoro, oggi resistente, che avrebbe dovuto adeguarsi al dettato giudiziale divenuto cosa giudicata. Priva di pregio è la deduzione della difesa della convenuta in ordine alla mancanza di prova della data di assunzione da parte della Gepin Contact, circostanza che avrebbe impedito il riconoscimento dell'anzianità. Orbene, l'obbligazione gravante a carico della società convenuta di adempiere al giudicato formatosi, piuttosto che rimanere inerte anche a seguito delle diffide in via stragiudiziale (v. diffide in atti), imponeva che la datrice di lavoro si attivasse, con l'impiego di un minimo di diligenza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, per acquisire conoscenza documentale della circostanza che assume avere ignorato;
nulla di ciò emerge dalla prospettazione della convenuta.
Per contro, dalla documentazione in atti emerge chiaramente la data di assunzione alle dipendenze della Gepin sin da mese di marzo 2005 (v. buste paga in atti)
Dall'accertamento dell'anzianità maturata dal mese di marzo 2005, pertanto, discende il diritto della ricorrente a fruire di 30 giorni di ferie per ciascun anno, sin dal ripristino del rapporto avvenuto nel settembre 2019, per essere decorsi entrambi i quinquenni di anzianità a cui è collegata, per ciascuno di essi, la maturazione di un giorno di ferie in più, oltre ai 28 già riconosciuti ex art. 36 del CCNL . CP_1
Quanto al numero di giorni di ferie spettanti, non risulta fondato il rilievo sollevato dalla difesa della convenuta, per il quale per l'anno 2024 sarebbe stato già riconosciuto un monte ferie annuali pari a 29 giorni.
Dalla busta paga di aprile 2024 risulta, infatti, che il monte ferie riconosciuto fosse di 28 giorni.
L'affermazione della convenuta è, pertanto, abortita allo stato di mera petizione di principio. Diversamente occorre ragionare in merito all'anno 2019, per il quale la difesa della convenuta ha, nella sostanza, ritenuto, che la maturazione del diritto alle ferie decorresse solo dalla data di effettivo ripristino del rapporto, settembre 2019, con proporzionamento, quindi, del monte ferie annuo.
Si ritiene, invero, che il momento a partire dal quale la società ha di fatto dato attuazione al dictum giudiziale sia circostanza neutra ai fini del calcolo dell'anzianità e, quindi, anche del diritto alle ferie, perché la sentenza dichiarativa della interposizione fittizia e della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore ha effetto ex tunc, dall'inizio della interposizione (v. Cass. n. 19042 del 11/07/2024 e, ivi richiamate, Cass. n. 8385 del 2019; n. 823 del 2020). Ciò comporta che la messa in mora, o meglio l'intimazione a ricevere la prestazione, a suo tempo effettuata col ricorso introduttivo del giudizio, risulta eseguita nei confronti di chi, ex post e in conseguenza della pronuncia giudiziale, deve essere considerato de iure datore di lavoro.
Da ciò consegue, però, la diversa natura delle obbligazioni che vengono a gravare sulla parte datoriale nei due distinti segmenti temporali: natura risarcitoria per il periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda interpositiva o traslativa (Cass. n. 5788 del 2023; n. 6902 del 2023; n. 22041 del 2023) e natura retributiva per il periodo successivo a tale pronuncia giudiziale (Cass. S.U. 2990 del 2018).
Alla data, quindi, dell'effettivo ripristino del rapporto, avvenuto nel mese di settembre 2019, la ricorrente aveva già interamente maturato la complessiva anzianità di cinque anni+ cinque, da cui conseguiva il diritto a 30 giorni di ferie annui.
Gli è, tuttavia, che, nei limiti della prospettazione attorea, per l'anno 2019, manca del tutto la formulazione della domanda in termini risarcitori, sicchè va riconosciuto, anche se per motivazioni del tutto diverse da quelle indicate dalla convenuta, il diritto ad un solo giorno.
Spettano, pertanto, alla ricorrente complessivi 11 giorni di ferie di cui il datore di lavoro, essendo il rapporto ancora in essere, è tenuto ad assicurarne l'effettiva fruizione (v. in ordine al divieto di monetizzazione, v., da ultimo, Cass. n. 13691 del 22/05/2025).
La società convenuta va, in definitiva, condannata riconoscere alla ricorrente i giorni di ferie illegittimamente non calcolati, nella misura di 11 giorni, per il periodo fino all'anno 2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: dichiara il diritto della ricorrente all'anzianità di servizio dal 29 marzo 2005; dichiara altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento del monte ferie annuo pari a 30 giorni e per l'effetto, condanna
[...]
a riconoscere alla ricorrente i giorni di ferie illegittimamente non calcolati, nella Controparte_1 misura di complessivi 11 giorni;
condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1300,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido.
Così deciso in data 25/09/2025 .
il Giudice
Dott.ssa Giovanna Picciotti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 9492 /2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti CIRILLO ERNESTO MARIA e Parte_1 CIRILLO FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA BENEDETTO CARITEO N.8, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio degli avv.ti CARDAROPOLI ROMANO e Controparte_1 BARONE LUIGI, con elezione di domicilio in P.ZZA MATTEOTTI 2 , NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento anzianità di servizio+ferie. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19/04/2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Gepin Contact S.p.A., dal 29 marzo 2005, con mansioni di Operatore di Call Center, con applicazione del CCNL Metalmeccanici sino al 1° gennaio 2013 e, successivamente, con inquadramento nel 3° livello, del CCNL Telecomunicazioni, sino al licenziamento del 29/07/2016, esponeva che, con sentenza n. 3310 del 25/07/2019, passata in cosa giudicata, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, accertata la violazione del D. Lvo n. 276/03 e l'interposizione fittizia di manodopera tra e la aveva dichiarato l'inefficacia del Controparte_1 Controparte_2 recesso operato da Gepin Contact s.p.a. e la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di con decorrenza dalla originaria data di assunzione alle dipendenze della società Controparte_1 Gepin;
che, in data 16 settembre 2019 s.p.a. aveva provveduto al ripristino del rapporto CP_1 di lavoro, senza, però, riconoscere l'anzianità di servizio a far data dal 29 marzo 2005; che, in conseguenza del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa, aveva fruito di un monte ferie inferiore a quello spettante ai sensi dell'art. 36 CCNL di categoria.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo di accertare il suo diritto al riconoscimento della corretta anzianità di servizio oltre al monte ferie pari a 30 giorni l'anno, con condanna di alla fruizione dei giorni di ferie illegittimamente non Controparte_1 calcolati, nella misura di 12 giorni, ovvero il diritto alla monetizzazione di tale monte ferie, da quantificarsi in separata sede. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente la società convenuta, eccependo la violazione del “ ne bis in idem”; nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta aderendo alle argomentazioni già svolte da altra giurisprudenza di questa Sezione lavoro ex art. 118 cpc (v. sentenze in atti). Preliminarmente va disattesa l'eccezione della violazione del “ ne bis in idem”. Non vi è, invero, coincidenza di petitum e causa petendi tra la domanda giudiziale oggetto del presente giudizio e quella rispetto alla quale è intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3310/2019 con la quale è stata accertata la violazione del D. Lvo n. 276/03 e l'interposizione fittizia di manodopera tra e la previa inefficacia del recesso Controparte_1 Controparte_2 operato da Gepin Contact s.p.a., dichiarando, altresì, la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di con decorrenza dalla data di originaria assunzione. Controparte_1 Non appare, quindi, superfluo richiamare il principio generale per cui chi formula una domanda giudiziale deve essere munito di concreto interesse ad agire e che, in mancanza di tale interesse - da intendersi non come aspirazione ad una pronuncia giudiziale che regoli una questione in diritto in vista di situazioni future e ipotetiche, ma ad un bene della vita che rivesta una utilità immediata per l'istante - la domanda va rigettata in quanto inammissibile (Cass. n. 24434 del 23/11/2007; Cass. n. 26171 del 6/12/2006; Cass. n. 1343 del 21/01/2005; Cass. n. 5635 del 18/04/2002); la giurisprudenza ha pure esplicitato che certamente vi è carenza di interesse ad agire nel caso di duplicazione della stessa domanda (cf ex multis Cass. n. 18248 del 10/09/2004). Tale principio, è evidente, trova applicazione non soltanto nell'ambito del giudizio di cognizione, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 14737 del 26/06/2006; Cass. n. 15084 del 30/06/2006; Cass. n. 18248 del 10/09/2004; Cass. n. 7354 del 17/04/2004; Cass. n. 135 del 5/01/2001; Cass.. n. 6525 del 16/07/1997; Cass. n. 873 del 28/03/1974; Cass. n. 1298 dell'8/09/1970), ma anche quando la pretesa dell'istante sia già rivolta all'attuazione coattiva del diritto, cioè esercitata in fase di esecuzione. Pertanto, come non è consentito duplicare una domanda di accertamento o di condanna, così risulta parimenti preclusa la duplicazione di titoli esecutivi (cf Cass. n. 14737 del 26/06/2006 e n. 7354 del 17/04/2004 cit.). La giurisprudenza ha altresì specificato che il principio per cui il creditore che ha ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga soltanto nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, e che è suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (Cass. sent. n. 15084 del 30/06/2006 cit.).
Nel caso di specie appare sussistere l'interesse ad agire non avendo la società, nonostante la sentenza di condanna, ottemperato correttamente a quanto statuito nella sentenza di primo grado, passata in giudicato. Il petitum del presente giudizio investe, invero, sia il riconoscimento dell'anzianità di servizio sia il conseguente diritto ad un numero maggiore di giorni di ferie. Entrambe le domande, pacificamente, non sono mai state proposte dalla lavoratrice e, peraltro, la condotta illegittima della società resistente è, in tutta evidenza, solo successiva alla sentenza, allorchè ha proceduto al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro che in quella sentenza ha trovato il proprio fondamento. Ne consegue che neppure astrattamente era possibile proporre una tale domanda prima del concreto inizio del rapporto, poiché il diritto al corretto calcolo del monte ferie neppure era sorto in capo alla lavoratrice.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che, secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità, l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; da ultimo Cass. n. 10131 del 26/04/2018 ).
Pertanto, in quanto mero fatto giuridico, è possibile agire in giudizio per l'accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. E nella fattispecie in esame, tale accertamento è il presupposto per il riconoscimento del diritto ad un monte ore di ferie rispetto a quello riconosciuto.
L'art. 36 CCNL di categoria riconosce, infatti, un periodo annuale di ferie di 28 giorni agli assunti dopo l'11 luglio 2003, cui ne va aggiunto un altro alla maturazione del quinto anno di anzianità di servizio ed un altro alla maturazione del decimo anno di anzianità servizio.
Come accertato nel giudizio intercorso tra le parti (v. sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 3310/2019), deve invero ritenersi incontrovertibile l'anzianità pregressa della ricorrente.
La statuizione, non più suscettibile di modifica per effetto del passaggio in giudicato, comporta il riconoscimento dell'anzianità alle dipendenze di sin dalla data di assunzione alle CP_1 dipendenze della società effettiva utilizzatrice e spiega i propri effetti nei confronti della datrice di lavoro, oggi resistente, che avrebbe dovuto adeguarsi al dettato giudiziale divenuto cosa giudicata. Priva di pregio è la deduzione della difesa della convenuta in ordine alla mancanza di prova della data di assunzione da parte della Gepin Contact, circostanza che avrebbe impedito il riconoscimento dell'anzianità. Orbene, l'obbligazione gravante a carico della società convenuta di adempiere al giudicato formatosi, piuttosto che rimanere inerte anche a seguito delle diffide in via stragiudiziale (v. diffide in atti), imponeva che la datrice di lavoro si attivasse, con l'impiego di un minimo di diligenza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, per acquisire conoscenza documentale della circostanza che assume avere ignorato;
nulla di ciò emerge dalla prospettazione della convenuta.
Per contro, dalla documentazione in atti emerge chiaramente la data di assunzione alle dipendenze della Gepin sin da mese di marzo 2005 (v. buste paga in atti)
Dall'accertamento dell'anzianità maturata dal mese di marzo 2005, pertanto, discende il diritto della ricorrente a fruire di 30 giorni di ferie per ciascun anno, sin dal ripristino del rapporto avvenuto nel settembre 2019, per essere decorsi entrambi i quinquenni di anzianità a cui è collegata, per ciascuno di essi, la maturazione di un giorno di ferie in più, oltre ai 28 già riconosciuti ex art. 36 del CCNL . CP_1
Quanto al numero di giorni di ferie spettanti, non risulta fondato il rilievo sollevato dalla difesa della convenuta, per il quale per l'anno 2024 sarebbe stato già riconosciuto un monte ferie annuali pari a 29 giorni.
Dalla busta paga di aprile 2024 risulta, infatti, che il monte ferie riconosciuto fosse di 28 giorni.
L'affermazione della convenuta è, pertanto, abortita allo stato di mera petizione di principio. Diversamente occorre ragionare in merito all'anno 2019, per il quale la difesa della convenuta ha, nella sostanza, ritenuto, che la maturazione del diritto alle ferie decorresse solo dalla data di effettivo ripristino del rapporto, settembre 2019, con proporzionamento, quindi, del monte ferie annuo.
Si ritiene, invero, che il momento a partire dal quale la società ha di fatto dato attuazione al dictum giudiziale sia circostanza neutra ai fini del calcolo dell'anzianità e, quindi, anche del diritto alle ferie, perché la sentenza dichiarativa della interposizione fittizia e della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore ha effetto ex tunc, dall'inizio della interposizione (v. Cass. n. 19042 del 11/07/2024 e, ivi richiamate, Cass. n. 8385 del 2019; n. 823 del 2020). Ciò comporta che la messa in mora, o meglio l'intimazione a ricevere la prestazione, a suo tempo effettuata col ricorso introduttivo del giudizio, risulta eseguita nei confronti di chi, ex post e in conseguenza della pronuncia giudiziale, deve essere considerato de iure datore di lavoro.
Da ciò consegue, però, la diversa natura delle obbligazioni che vengono a gravare sulla parte datoriale nei due distinti segmenti temporali: natura risarcitoria per il periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda interpositiva o traslativa (Cass. n. 5788 del 2023; n. 6902 del 2023; n. 22041 del 2023) e natura retributiva per il periodo successivo a tale pronuncia giudiziale (Cass. S.U. 2990 del 2018).
Alla data, quindi, dell'effettivo ripristino del rapporto, avvenuto nel mese di settembre 2019, la ricorrente aveva già interamente maturato la complessiva anzianità di cinque anni+ cinque, da cui conseguiva il diritto a 30 giorni di ferie annui.
Gli è, tuttavia, che, nei limiti della prospettazione attorea, per l'anno 2019, manca del tutto la formulazione della domanda in termini risarcitori, sicchè va riconosciuto, anche se per motivazioni del tutto diverse da quelle indicate dalla convenuta, il diritto ad un solo giorno.
Spettano, pertanto, alla ricorrente complessivi 11 giorni di ferie di cui il datore di lavoro, essendo il rapporto ancora in essere, è tenuto ad assicurarne l'effettiva fruizione (v. in ordine al divieto di monetizzazione, v., da ultimo, Cass. n. 13691 del 22/05/2025).
La società convenuta va, in definitiva, condannata riconoscere alla ricorrente i giorni di ferie illegittimamente non calcolati, nella misura di 11 giorni, per il periodo fino all'anno 2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: dichiara il diritto della ricorrente all'anzianità di servizio dal 29 marzo 2005; dichiara altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento del monte ferie annuo pari a 30 giorni e per l'effetto, condanna
[...]
a riconoscere alla ricorrente i giorni di ferie illegittimamente non calcolati, nella Controparte_1 misura di complessivi 11 giorni;
condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1300,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido.
Così deciso in data 25/09/2025 .
il Giudice
Dott.ssa Giovanna Picciotti