Art. 44.
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 118 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 118 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.