Art. 73.
Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 , contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.
Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 , contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.