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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4591/2019 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Basile (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado (R.G. n. 3014/2017);
-APPELLANTE-
CONTRO
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._3 giudizio da sé medesimo;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1465/2019, emessa in data 29/06/2019 dal Giudice di
Pace di Catanzaro (R.G. n. 3014/2017).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1465/2019, emessa in data 29/06/2019 dal Giudice di Pace di Catanzaro nell'ambito del procedimento civile iscritto al RG n. 3014/2017, premettendo quanto segue:
-che con atto di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. notificato in data 18/07/2017,
ha citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, l'avv. Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere CP_1
l'efficacia del titolo esecutivo;
2) nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del Controparte_1 titolo azionato in quanto il credito deve essere escusso preventivamente nei confronti della società e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 29/06/2017; 3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della proposta opposizione, ha esposto quanto di seguito: Parte_1
-che in data 10/07/2017, l'avv. gli ha notificato la sentenza n. 1533/2017 della Controparte_1
Corte di Appello di Napoli, con pedissequo atto di precetto, intimando di pagare entro dieci giorni la somma di € 3.024,11 a seguito della condanna di al pagamento delle Parte_1 spese processuali, oltre alle spese di notifica e gli interessi maturati sino al soddisfo;
-che l'opponente era socio della “Arca Servizi s.n.c.”, società attiva nel settore del commercio, con un capitale sociale di € 10.000,00, in grado pertanto di soddisfare totalmente le ragioni di credito dell'Avv. Controparte_1
-che l'opposto avrebbe dovuto prima escutere il patrimonio della società attraverso pignoramenti presso terzi o instaurando procedure mobiliari e, soltanto in caso di completa incapienza, avrebbe potuto escutere il patrimonio del socio opponente;
-che, quindi, il creditore aveva violato la disposizione di cui all'art. 2304 c.c., intimando il pagamento al socio opponente, anziché escutere prima il patrimonio sociale.
Instauratosi il giudizio di primo grado recante n. 3014/2017 r.g., con comparsa del 25/10/2017 si costituiva in giudizio l'Avv. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedendo al Giudice di Pace di Catanzaro di: “1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità dell'atto di opposizione proposta e, in ogni caso, dichiararne l'improcedibilità per carenza di legittimatio ad processum; 2) dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto, la domanda formulata da;
3) accertare e, Parte_1 per l'effetto, condannare al pagamento delle spese giudiziali liquidate nella Parte_1
2 sentenza n. 1533/2017 del 05/04/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento recante R.G. n. 3939/2016, provvisoriamente esecutiva e con formula apposta il
19/05/2017; 4) condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., vista la temerarietà della lite e l'abuso ed illegittimo frazionamento dell'azione giudiziaria, nel doppio della condanna alle spese di lite o secondo equità; 5) con condanna alle spese e competenze di giudizio”
La causa di primo grado è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali delle parti e, all'udienza del 05/04/2018, è stata trattenuta per la decisione.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n.1465/2019 emessa in data 29/06/2019, ha così statuito: “1) Rigetta la domanda di opposizione a precetto promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
2) In accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., condanna , al pagamento in CP_1 Parte_1 favore dell'Avv. della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno;
3) Pone a carico Controparte_1 di il pagamento delle spettanze processuali, che liquida complessivamente in € 700,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre le dovute occorrende ope legis e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; 4) Liquida in favore dell'avv. Giuseppina Basile, procuratore di , la somma di € Parte_1
500,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre le dovute occorrende ope legis, ammesso al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria, giusto provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro del
25/07/2017 e che si liquida come da separato decreto”.
Nel presente giudizio di appello, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “1) In Parte_1 via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata poiché dalla stessa potrebbe derivargli grave ed irreparabile danno;
2) Nel merito, in riforma o annullamento della sentenza n. 1465/2019 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 29/06/2019, rigettare conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato;
3) Per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge del doppio grado di giudizio”.
Quali motivi di appello, ha dedotto: 1) la nullità della sentenza di primo grado Parte_1 per mancanza e insufficiente motivazione;
2) l'errata applicazione delle norme di diritto, in particolare l'art. 2304 c.c. secondo cui: “i creditori sociali anche se la società è in liquidazione non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”; 3) l'errata applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa del 16/01/2020, si è costituito nel presente giudizio l'avv. il Controparte_1 quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al
Tribunale di Catanzaro di: “1) Dichiarare, rigettata l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza
3 appellata, inammissibile e/o nullo l'appello proposto e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;
2)
Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. vista la temerarietà della lite e l'abusivo ed illegittimo frazionamento dell'azione giudiziaria nel doppio della condanna alle spese di lite o secondo equità da parte dell'odierno giudicante e nel limite della propria competenza;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 14/01/2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza appellata e, dopo alcuni rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 12/11/2024, dinanzi al mutato Giudice istruttore (v. decreto di assegnazione dell'8/11/2024) all'udienza del 28/02/2025, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'appello è parzialmente fondato e viene accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per difetto inerente all'indicazione degli specifici motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.., così come sollevato dall'odierno appellato.
Orbene, in merito a tale eccezione occorre richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 40560/2021).
Ciò premesso, si osserva che nel presente giudizio, al contrario, parte appellante non solo abbia predisposto l'atto introduttivo del giudizio in specifici capi separati, ma ha comunque in concreto provveduto a prestare ottemperanza a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., atteso
4 che dal tenore complessivo dell'atto è agevolmente possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per tali motivi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., viene respinta.
Sempre in via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione di parte appellata in merito alla nullità dell'atto di citazione in opposizione all'atto di precetto, incardinatosi nel procedimento innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro e recante R.G. n. 3014/2017, secondo cui: “l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione è giunto in formato .docx e privo di qualsiasi firma digitale, tale da garantirne la provenienza, immodificabilità e originalità” (v. pag. 3 comparsa di costituzione in appello avv.
. Controparte_1
Tale eccezione è da disattendere, in quanto deve essere ribadito che l'atto allegato non firmato digitalmente può essere considerato valido, purché sia accompagnato da una dichiarazione di conformità firmata digitalmente nella relata.
In particolare, nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti nel procedimento innanzi al Giudice di prime cure, si evidenzia che la relata di notifica contiene la dichiarazione di conformità e la firma digitale in formato “CAdES”, con ciò garantendo la provenienza dell'atto
(v. atto di citazione in opposizione, proc. civile n. 3014/2017 Giudice di Pace di Catanzaro).
In merito poi alla validità della procura trasmessa con firma “PAdES” anziché “CAdES”, si precisa che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno stabilito che: “Le firme digitale CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti in base a quanto previsto non solo dalle menzionate regole tecniche, utilizzano estensioni diverse (. p7m e .pdf rispettivamente), ma anche dalle normative europee (eIDAS) e nazionali. Rientra quindi nella discrezionalità del difensore scegliere se firmare digitalmente la procura alle liti in formato CAdES ovvero PAdES, anche a seconda del formato di firma utilizzato dall'assistito” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10266/2018).
Infine, deve essere esaminata l'ultima eccezione preliminare di parte appellata in merito alla carenza di legittimatio ad processum dell'odierno appellante.
In particolare, secondo gli assunti dell'appellato, nel caso in esame, la procura alle liti di
, inviata con atto separato ed in calce, non è chiaramente riferibile all'atto Parte_1
5 notificato, mancando un'espressa attestazione di conformità al documento cartaceo da cui è tratta ex art. 2702 c.c..
Orbene, anche la suddetta eccezione deve essere respinta, in quanto si rileva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte: “Anche nel caso in cui difetti la notifica della procura a unitamente al ricorso, l'indicazione della procura rilasciata in calce al difensore individuato e la sua produzione al momento del deposito dell'originale del ricorso non importano alcuna inammissibilità, potendo desumersi da tali elementi, con ragionevole certezza, che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell' atto e ciò vale anche allorché la notifica del ricorso sia avvenuta a mezzo pec, essendovi il riferimento ad una procura incorporata la notifica del ricorso sia avvenuta a mezzo pec, essendovi il riferimento ad una procura incorporata nell'atto di impugnazione, rilasciata in calce al ricorso” (v. Cass. n.
10869/2023, in motivazione, p.9).
Pertanto, non appare condivisibile quanto dedotto da parte appellata, secondo cui: “la procura alle liti dell'odierno appellante, rilasciato con atto separato ed in calce alla stessa non è chiaramente riferibile all'atto notificato”, trattandosi, al contrario, solo di procura in calce all'atto introduttivo e, in quanto tale, da ritenersi rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto, che la contiene quindi in modo del tutto chiaro e inequivocabile.
Passando, quindi, al merito del presente appello, in ordine al primo motivo di appello, relativo alla nullità della sentenza impugnata per motivazione assente ed insufficiente, si osserva che lo stesso sia da ritenersi infondato, poiché, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il difetto della motivazione risulta configurabile nel caso in cui la motivazione manchi integralmente ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire l'individuazione della ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili” (v. Cass. n. 9549/2023).
Condiviso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la sentenza di cui si chiede la riforma è, invero, articolata in modo tale da consentire la comprensione del percorso logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure, cui l'appellante stesso ha contrapposto diverse argomentazioni proprio a confutazione della giustificazione della decisione adottata dal Giudice di prime cure.
In ordine al secondo motivo di appello, attinente all'errata applicazione delle norme di diritto e, in particolare, dell'art. 2304 c.c. che testualmente recita: “I creditori sociali anche se la società è in
6 liquidazione non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”, occorre rammentare che, su tale punto è intervenuta la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha ribadito che: “l'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi , al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo” (cfr. Cass. Ord. n.
10715/2023).
Nel caso in esame, il credito portato dal precetto opposto trova ragione nell'ordinanza n.
5035/2016 con la quale il Tribunale di Napoli, ritenendo inammissibile per intempestività
l'opposizione proposta dalla società “ARCA SERVIZI s.n.c.”, condannava la medesima al pagamento in favore dell'avv. odierno appellato, delle spese processuali CP_1 relativamente al citato procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò posto, si evidenzia come l'Avv. ha sostenuto di aver integrato la Controparte_1 condizione di procedibilità di cui all'art. 2304 c.c. per aver agito esecutivamente non in base al titolo di cui al precetto opposto, ma in virtù del decreto ingiuntivo dalla cui opposizione è, successivamente, sorta l'ordinanza n. 5035/2016 del Tribunale di Napoli, conclusiva del relativo giudizio.
Tale diversità di titoli, comunque, non impedisce l'operatività dell'art. 2304 c.c., visto che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tale norma mira a proteggere il creditore sociale e la garanzia aggiuntiva legale del proprio credito, che egli trova nei patrimoni di tutti gli obbligati solidale nel meccanismo della solidarietà.
Pertanto, pretendere che il creditore sociale, prima di far valere la responsabilità sussidiaria di uno dei coobbligati, escuta preventivamente non solo il patrimonio dell'obbligato principale, ma anche quello di altri condebitori solidali in via sussidiaria, quali certamente sono, sia pure sulla base di un diverso titolo, i soci della società estinta, equivarrebbe a privare il meccanismo della solidarietà della sua ragion d'essere.
Nello specifico, l'art. 1292 c.c. stabilisce che, in forza della solidarietà passiva: “ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità”, mentre l'art. 1294 c.c., nella parte in cui stabilisce che: “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente” è costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che la solidarietà sussiste anche
7 quando i titoli della responsabilità siano di natura diversa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13143/2022;
Cass. n. 27713/2022).
Inoltre, si deve ritenere che la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 cod. civ., affinché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata con sufficiente e ragionevole grado di certezza, l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (v. Cass. n.
5136/2011).
Di conseguenza, solo se risulta provata l'insufficienza del patrimonio della società per la realizzazione anche solo parziale del credito, il creditore potrà escutere il patrimonio personale del socio senza agire esecutivamente nei confronti della società.
D'altronde, anche la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 2304 cod. civ., il creditore sociale non può pretendere il pagamento del socio di una società in nome collettivo se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. La possibilità di aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, alla infruttuosità dell'esecuzione esperita sui beni della s.n.c.” (v. Cass. n.
5136/2011)
Orbene, dalla documentazione versata in atti nel procedimento dinanzi al Giudice di prime cure, il creditore, Avv. , ha provato di aver escusso in via preventiva il Controparte_1 patrimonio della società, dimostrando, peraltro, l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa.
In particolare, l'odierno appellato ha documentato:
a) di aver iscritto a ruolo procedura esecutiva mobiliare presso il debitore (R.G.ES. n.
2728/2016), dichiarata estinta per infruttuosità in data 22/06/2017 (v. doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta fasc. Avv. proc R.G. n. 3014/2017 Giudice di Pace di Catanzaro); Controparte_1
b) la inoperatività della società presso la sede legale con notifica non andata a buon fine in quanto destinatario “sconosciuto al civico” e con indirizzo di posta elettronica certificata inesistente
(v. relate negative, all. fasc. telematico);
c) che l'unico bene immobile posseduto dalla società di persone era gravato da un'ipoteca iscritta dall'ETR (rappresentando, dunque, un credito di natura privilegiata, di certo prevalente rispetto a quello azionato col precetto opposto), per un credito di valore pari a circa €
8 600.000,00 (v. doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta fasc. Avv. proc Controparte_1
R.G. n. 3014/2017 Giudice di Pace di Catanzaro).
Oltretutto, deve ribadirsi che l'infruttuosità del pignoramento mobiliare azionato dall'Avv. nei confronti della società “ARCA SERVIZI s.n.c.”, oltre ad aver prodotto Controparte_1 spese di custodia pari a circa la metà del credito vantato, ha indotto il creditore procedente a non proseguire oltre con ulteriori tentativi di vendita o, ancora, a chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, specie tenuto conto della diversità di attività esercitata dalle parti in causa (v. doc.
n. 1-2-5 comparsa di costituzione e risposta fasc. Avv. proc R.G. n. 3014/2017 Giudice di Controparte_1
Pace di Catanzaro).
Dunque, può ritenersi che nella fattispecie in esame sia emersa l'impossibilità totale di recupero del credito dal patrimonio sociale, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità nei confronti del singolo socio e diritto per il creditore di aggredire il patrimonio personale del socio.
Per ciò che concerne il terzo motivo di appello, relativo alla condanna dell'odierno appellante alla somma di € 500,00 ex art. 96 c.p.c., si ritiene invece di dover riformare la sentenza impugnata, atteso che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 1, per avere l'odierno appellante agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia l'accertamento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, dove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
Sul punto, la giurisprudenza ormai costante della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata,
9 ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
La condanna ex art. 96 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza” (cfr. Cass. n. 22405/2018; Cass. n. 18745/2019).
Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, da cui non v'è ragione di discostarsi, si deve ritenere che dal comportamento complessivamente tenuto dall'odierno appellante non si riscontrano elementi di mala fede o colpa grave in relazione alla proposizione della domanda giudiziale in oggetto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'appello avanzato da nei confronti dell'Avv. debba essere parzialmente accolto. Parte_1 Controparte_1
Da ultimo, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass.
n. 27056/2021 e, in senso conforme, Cass. civ., n. 9064/2018; Cass. civ. n. 11423/2016).
In virtù di tale principio, la conferma della sentenza impugnata quanto alla statuizione di merito consente di confermare anche il capo delle spese di lite già liquidate, stante la soccombenza in tale giudizio, dell'originario attore.
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento dell'appello solo con riguardo alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ. e la conferma della pronuncia gravata per il resto consentono di porle a carico di parte appellante, soccombente nel merito, giustificando la compensazione delle stesse nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante.
10 Le stesse si liquidano, come da dispositivo, in applicazione del D.M. n.147/2022, (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie il terzo motivo di appello e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dall'odierno appellato di cui al capo 2 della sentenza n.1465/2019;
- Rigetta gli ulteriori motivi di appello, confermando nel resto la sentenza impugnata;
- Dichiara compensate per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti due terzi a carico di in favore di che si liquidano per l'intero in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 2.252,00, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 11/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
11
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4591/2019 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Basile (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado (R.G. n. 3014/2017);
-APPELLANTE-
CONTRO
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._3 giudizio da sé medesimo;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1465/2019, emessa in data 29/06/2019 dal Giudice di
Pace di Catanzaro (R.G. n. 3014/2017).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1465/2019, emessa in data 29/06/2019 dal Giudice di Pace di Catanzaro nell'ambito del procedimento civile iscritto al RG n. 3014/2017, premettendo quanto segue:
-che con atto di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. notificato in data 18/07/2017,
ha citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, l'avv. Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere CP_1
l'efficacia del titolo esecutivo;
2) nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del Controparte_1 titolo azionato in quanto il credito deve essere escusso preventivamente nei confronti della società e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 29/06/2017; 3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della proposta opposizione, ha esposto quanto di seguito: Parte_1
-che in data 10/07/2017, l'avv. gli ha notificato la sentenza n. 1533/2017 della Controparte_1
Corte di Appello di Napoli, con pedissequo atto di precetto, intimando di pagare entro dieci giorni la somma di € 3.024,11 a seguito della condanna di al pagamento delle Parte_1 spese processuali, oltre alle spese di notifica e gli interessi maturati sino al soddisfo;
-che l'opponente era socio della “Arca Servizi s.n.c.”, società attiva nel settore del commercio, con un capitale sociale di € 10.000,00, in grado pertanto di soddisfare totalmente le ragioni di credito dell'Avv. Controparte_1
-che l'opposto avrebbe dovuto prima escutere il patrimonio della società attraverso pignoramenti presso terzi o instaurando procedure mobiliari e, soltanto in caso di completa incapienza, avrebbe potuto escutere il patrimonio del socio opponente;
-che, quindi, il creditore aveva violato la disposizione di cui all'art. 2304 c.c., intimando il pagamento al socio opponente, anziché escutere prima il patrimonio sociale.
Instauratosi il giudizio di primo grado recante n. 3014/2017 r.g., con comparsa del 25/10/2017 si costituiva in giudizio l'Avv. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedendo al Giudice di Pace di Catanzaro di: “1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità dell'atto di opposizione proposta e, in ogni caso, dichiararne l'improcedibilità per carenza di legittimatio ad processum; 2) dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto, la domanda formulata da;
3) accertare e, Parte_1 per l'effetto, condannare al pagamento delle spese giudiziali liquidate nella Parte_1
2 sentenza n. 1533/2017 del 05/04/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento recante R.G. n. 3939/2016, provvisoriamente esecutiva e con formula apposta il
19/05/2017; 4) condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., vista la temerarietà della lite e l'abuso ed illegittimo frazionamento dell'azione giudiziaria, nel doppio della condanna alle spese di lite o secondo equità; 5) con condanna alle spese e competenze di giudizio”
La causa di primo grado è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali delle parti e, all'udienza del 05/04/2018, è stata trattenuta per la decisione.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n.1465/2019 emessa in data 29/06/2019, ha così statuito: “1) Rigetta la domanda di opposizione a precetto promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
2) In accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., condanna , al pagamento in CP_1 Parte_1 favore dell'Avv. della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno;
3) Pone a carico Controparte_1 di il pagamento delle spettanze processuali, che liquida complessivamente in € 700,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre le dovute occorrende ope legis e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; 4) Liquida in favore dell'avv. Giuseppina Basile, procuratore di , la somma di € Parte_1
500,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre le dovute occorrende ope legis, ammesso al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria, giusto provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro del
25/07/2017 e che si liquida come da separato decreto”.
Nel presente giudizio di appello, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “1) In Parte_1 via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata poiché dalla stessa potrebbe derivargli grave ed irreparabile danno;
2) Nel merito, in riforma o annullamento della sentenza n. 1465/2019 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 29/06/2019, rigettare conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato;
3) Per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge del doppio grado di giudizio”.
Quali motivi di appello, ha dedotto: 1) la nullità della sentenza di primo grado Parte_1 per mancanza e insufficiente motivazione;
2) l'errata applicazione delle norme di diritto, in particolare l'art. 2304 c.c. secondo cui: “i creditori sociali anche se la società è in liquidazione non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”; 3) l'errata applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa del 16/01/2020, si è costituito nel presente giudizio l'avv. il Controparte_1 quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al
Tribunale di Catanzaro di: “1) Dichiarare, rigettata l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza
3 appellata, inammissibile e/o nullo l'appello proposto e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;
2)
Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. vista la temerarietà della lite e l'abusivo ed illegittimo frazionamento dell'azione giudiziaria nel doppio della condanna alle spese di lite o secondo equità da parte dell'odierno giudicante e nel limite della propria competenza;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 14/01/2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza appellata e, dopo alcuni rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 12/11/2024, dinanzi al mutato Giudice istruttore (v. decreto di assegnazione dell'8/11/2024) all'udienza del 28/02/2025, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'appello è parzialmente fondato e viene accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per difetto inerente all'indicazione degli specifici motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.., così come sollevato dall'odierno appellato.
Orbene, in merito a tale eccezione occorre richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 40560/2021).
Ciò premesso, si osserva che nel presente giudizio, al contrario, parte appellante non solo abbia predisposto l'atto introduttivo del giudizio in specifici capi separati, ma ha comunque in concreto provveduto a prestare ottemperanza a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., atteso
4 che dal tenore complessivo dell'atto è agevolmente possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per tali motivi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., viene respinta.
Sempre in via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione di parte appellata in merito alla nullità dell'atto di citazione in opposizione all'atto di precetto, incardinatosi nel procedimento innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro e recante R.G. n. 3014/2017, secondo cui: “l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione è giunto in formato .docx e privo di qualsiasi firma digitale, tale da garantirne la provenienza, immodificabilità e originalità” (v. pag. 3 comparsa di costituzione in appello avv.
. Controparte_1
Tale eccezione è da disattendere, in quanto deve essere ribadito che l'atto allegato non firmato digitalmente può essere considerato valido, purché sia accompagnato da una dichiarazione di conformità firmata digitalmente nella relata.
In particolare, nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti nel procedimento innanzi al Giudice di prime cure, si evidenzia che la relata di notifica contiene la dichiarazione di conformità e la firma digitale in formato “CAdES”, con ciò garantendo la provenienza dell'atto
(v. atto di citazione in opposizione, proc. civile n. 3014/2017 Giudice di Pace di Catanzaro).
In merito poi alla validità della procura trasmessa con firma “PAdES” anziché “CAdES”, si precisa che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno stabilito che: “Le firme digitale CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti in base a quanto previsto non solo dalle menzionate regole tecniche, utilizzano estensioni diverse (. p7m e .pdf rispettivamente), ma anche dalle normative europee (eIDAS) e nazionali. Rientra quindi nella discrezionalità del difensore scegliere se firmare digitalmente la procura alle liti in formato CAdES ovvero PAdES, anche a seconda del formato di firma utilizzato dall'assistito” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10266/2018).
Infine, deve essere esaminata l'ultima eccezione preliminare di parte appellata in merito alla carenza di legittimatio ad processum dell'odierno appellante.
In particolare, secondo gli assunti dell'appellato, nel caso in esame, la procura alle liti di
, inviata con atto separato ed in calce, non è chiaramente riferibile all'atto Parte_1
5 notificato, mancando un'espressa attestazione di conformità al documento cartaceo da cui è tratta ex art. 2702 c.c..
Orbene, anche la suddetta eccezione deve essere respinta, in quanto si rileva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte: “Anche nel caso in cui difetti la notifica della procura a unitamente al ricorso, l'indicazione della procura rilasciata in calce al difensore individuato e la sua produzione al momento del deposito dell'originale del ricorso non importano alcuna inammissibilità, potendo desumersi da tali elementi, con ragionevole certezza, che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell' atto e ciò vale anche allorché la notifica del ricorso sia avvenuta a mezzo pec, essendovi il riferimento ad una procura incorporata la notifica del ricorso sia avvenuta a mezzo pec, essendovi il riferimento ad una procura incorporata nell'atto di impugnazione, rilasciata in calce al ricorso” (v. Cass. n.
10869/2023, in motivazione, p.9).
Pertanto, non appare condivisibile quanto dedotto da parte appellata, secondo cui: “la procura alle liti dell'odierno appellante, rilasciato con atto separato ed in calce alla stessa non è chiaramente riferibile all'atto notificato”, trattandosi, al contrario, solo di procura in calce all'atto introduttivo e, in quanto tale, da ritenersi rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto, che la contiene quindi in modo del tutto chiaro e inequivocabile.
Passando, quindi, al merito del presente appello, in ordine al primo motivo di appello, relativo alla nullità della sentenza impugnata per motivazione assente ed insufficiente, si osserva che lo stesso sia da ritenersi infondato, poiché, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il difetto della motivazione risulta configurabile nel caso in cui la motivazione manchi integralmente ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire l'individuazione della ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili” (v. Cass. n. 9549/2023).
Condiviso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la sentenza di cui si chiede la riforma è, invero, articolata in modo tale da consentire la comprensione del percorso logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure, cui l'appellante stesso ha contrapposto diverse argomentazioni proprio a confutazione della giustificazione della decisione adottata dal Giudice di prime cure.
In ordine al secondo motivo di appello, attinente all'errata applicazione delle norme di diritto e, in particolare, dell'art. 2304 c.c. che testualmente recita: “I creditori sociali anche se la società è in
6 liquidazione non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”, occorre rammentare che, su tale punto è intervenuta la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha ribadito che: “l'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi , al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo” (cfr. Cass. Ord. n.
10715/2023).
Nel caso in esame, il credito portato dal precetto opposto trova ragione nell'ordinanza n.
5035/2016 con la quale il Tribunale di Napoli, ritenendo inammissibile per intempestività
l'opposizione proposta dalla società “ARCA SERVIZI s.n.c.”, condannava la medesima al pagamento in favore dell'avv. odierno appellato, delle spese processuali CP_1 relativamente al citato procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò posto, si evidenzia come l'Avv. ha sostenuto di aver integrato la Controparte_1 condizione di procedibilità di cui all'art. 2304 c.c. per aver agito esecutivamente non in base al titolo di cui al precetto opposto, ma in virtù del decreto ingiuntivo dalla cui opposizione è, successivamente, sorta l'ordinanza n. 5035/2016 del Tribunale di Napoli, conclusiva del relativo giudizio.
Tale diversità di titoli, comunque, non impedisce l'operatività dell'art. 2304 c.c., visto che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tale norma mira a proteggere il creditore sociale e la garanzia aggiuntiva legale del proprio credito, che egli trova nei patrimoni di tutti gli obbligati solidale nel meccanismo della solidarietà.
Pertanto, pretendere che il creditore sociale, prima di far valere la responsabilità sussidiaria di uno dei coobbligati, escuta preventivamente non solo il patrimonio dell'obbligato principale, ma anche quello di altri condebitori solidali in via sussidiaria, quali certamente sono, sia pure sulla base di un diverso titolo, i soci della società estinta, equivarrebbe a privare il meccanismo della solidarietà della sua ragion d'essere.
Nello specifico, l'art. 1292 c.c. stabilisce che, in forza della solidarietà passiva: “ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità”, mentre l'art. 1294 c.c., nella parte in cui stabilisce che: “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente” è costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che la solidarietà sussiste anche
7 quando i titoli della responsabilità siano di natura diversa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13143/2022;
Cass. n. 27713/2022).
Inoltre, si deve ritenere che la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 cod. civ., affinché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata con sufficiente e ragionevole grado di certezza, l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (v. Cass. n.
5136/2011).
Di conseguenza, solo se risulta provata l'insufficienza del patrimonio della società per la realizzazione anche solo parziale del credito, il creditore potrà escutere il patrimonio personale del socio senza agire esecutivamente nei confronti della società.
D'altronde, anche la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 2304 cod. civ., il creditore sociale non può pretendere il pagamento del socio di una società in nome collettivo se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. La possibilità di aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, alla infruttuosità dell'esecuzione esperita sui beni della s.n.c.” (v. Cass. n.
5136/2011)
Orbene, dalla documentazione versata in atti nel procedimento dinanzi al Giudice di prime cure, il creditore, Avv. , ha provato di aver escusso in via preventiva il Controparte_1 patrimonio della società, dimostrando, peraltro, l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa.
In particolare, l'odierno appellato ha documentato:
a) di aver iscritto a ruolo procedura esecutiva mobiliare presso il debitore (R.G.ES. n.
2728/2016), dichiarata estinta per infruttuosità in data 22/06/2017 (v. doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta fasc. Avv. proc R.G. n. 3014/2017 Giudice di Pace di Catanzaro); Controparte_1
b) la inoperatività della società presso la sede legale con notifica non andata a buon fine in quanto destinatario “sconosciuto al civico” e con indirizzo di posta elettronica certificata inesistente
(v. relate negative, all. fasc. telematico);
c) che l'unico bene immobile posseduto dalla società di persone era gravato da un'ipoteca iscritta dall'ETR (rappresentando, dunque, un credito di natura privilegiata, di certo prevalente rispetto a quello azionato col precetto opposto), per un credito di valore pari a circa €
8 600.000,00 (v. doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta fasc. Avv. proc Controparte_1
R.G. n. 3014/2017 Giudice di Pace di Catanzaro).
Oltretutto, deve ribadirsi che l'infruttuosità del pignoramento mobiliare azionato dall'Avv. nei confronti della società “ARCA SERVIZI s.n.c.”, oltre ad aver prodotto Controparte_1 spese di custodia pari a circa la metà del credito vantato, ha indotto il creditore procedente a non proseguire oltre con ulteriori tentativi di vendita o, ancora, a chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, specie tenuto conto della diversità di attività esercitata dalle parti in causa (v. doc.
n. 1-2-5 comparsa di costituzione e risposta fasc. Avv. proc R.G. n. 3014/2017 Giudice di Controparte_1
Pace di Catanzaro).
Dunque, può ritenersi che nella fattispecie in esame sia emersa l'impossibilità totale di recupero del credito dal patrimonio sociale, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità nei confronti del singolo socio e diritto per il creditore di aggredire il patrimonio personale del socio.
Per ciò che concerne il terzo motivo di appello, relativo alla condanna dell'odierno appellante alla somma di € 500,00 ex art. 96 c.p.c., si ritiene invece di dover riformare la sentenza impugnata, atteso che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 1, per avere l'odierno appellante agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia l'accertamento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, dove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
Sul punto, la giurisprudenza ormai costante della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata,
9 ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
La condanna ex art. 96 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza” (cfr. Cass. n. 22405/2018; Cass. n. 18745/2019).
Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, da cui non v'è ragione di discostarsi, si deve ritenere che dal comportamento complessivamente tenuto dall'odierno appellante non si riscontrano elementi di mala fede o colpa grave in relazione alla proposizione della domanda giudiziale in oggetto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'appello avanzato da nei confronti dell'Avv. debba essere parzialmente accolto. Parte_1 Controparte_1
Da ultimo, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass.
n. 27056/2021 e, in senso conforme, Cass. civ., n. 9064/2018; Cass. civ. n. 11423/2016).
In virtù di tale principio, la conferma della sentenza impugnata quanto alla statuizione di merito consente di confermare anche il capo delle spese di lite già liquidate, stante la soccombenza in tale giudizio, dell'originario attore.
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento dell'appello solo con riguardo alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ. e la conferma della pronuncia gravata per il resto consentono di porle a carico di parte appellante, soccombente nel merito, giustificando la compensazione delle stesse nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante.
10 Le stesse si liquidano, come da dispositivo, in applicazione del D.M. n.147/2022, (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie il terzo motivo di appello e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dall'odierno appellato di cui al capo 2 della sentenza n.1465/2019;
- Rigetta gli ulteriori motivi di appello, confermando nel resto la sentenza impugnata;
- Dichiara compensate per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti due terzi a carico di in favore di che si liquidano per l'intero in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 2.252,00, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 11/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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