Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7426 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Aula "A" 74 2 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA gen. n. 951/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 14. 3. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: contributi conciliazione Chou 12181 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Antonio Saggio Presidente 1. Dottor 2. Dottor Vincenzo Mileo Consigliere 3. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere Federico Roselli Consigliere 4. Dottor Alessandro De Renzis Consigliere 5. Dottor ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Ente Nazionale di Previdenza e As- sistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in viale Regina Margherita 206 presso lo studio dell'avvo- cato Maria Stella Rossi, che lo rappresenta e difende, giu- sta delega a margine del ricorso;
contro 1163 la società per azioni Radiotelevisione Italiana, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Pier Luigi da Palestrina 47 presso lo studio dell'avvocato Rinaldo Geremia, che, unitamente all'avvocato Anita De Luca, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
nonchè
contro
De IN GI, TI WA, RU PP, ZZ OR, NI NN, IN EL e GA AN, intimati;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 14 ottobre 1997, depositata il 20 dicembre 1997, numero 14113, r.g. 2/92; Udita la relazione svolta nell'udienza del giorno 14 marzo 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Rinaldo Geremia;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con pronuncia resa in data 6 novembre 1991, il pretore di Milano, in accoglimento delle domande di De IN Gian- franco e altri ricorrenti nonchè di quella dell'Ente Nazio- nale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spet- tacolo, intervenuto nel giudizio, condannò la convenuta so- cietà Radiotelevisione Italiana a pagare ai primi somme va- rie a titolo di differenze retributive & al secondo i rela- tivi contributi. 2 La società soccombente propose appello. Il tribunale di Mi- lano con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto che tra i lavoratori e la società datrice di lavoro si era per- venuti alla transazione della controversia con accordo si- glato in sede sindacale, ha dichiarato cessata la materia del contendere. L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo chiede la cassazione della decisione con ricorso sostenuto da quattro motivi. La società Radiotelevisione Italiana resiste con controri- corso e con successiva memoria. Gli altri intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione: - denunciando la violazioneCon la prima ragione di censura del primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile con conseguente lesione dei diritti della difesa l'ente deduce che, come risulta dal relativo verbale di u- dienza, il tribunale pose la causa in discussione in ora an- tecedente a quella che era stata fissata, sicchè venne impe- dito di partecipare alla stessa al difensore di esso ente, conseguendone il vizio di nullità della sentenza. Il rilievo è infondato. Vero è che dal verbale dell'udienza di discussione avanti il giudice di appello emerge la circostanza denunciata. Peral- tro dallo stesso risulta anche che, esauritosi l'intervento dei difensori delle altre parti, comparve l'avvocato Prever, difensore dell'ente ricorrente, che, dopo essersi doluto 3 della irrituale anticipazione, svolse la sua difesa e solo successivamente a questa il tribunale si ritirò nella camera di consiglio per deliberare e diede quindi lettura del di- spositivo della sentenza. Ne deriva che nessun pregiudizio al diritto di difesa venne causato dalla omessa osservanza dell'orario fissato per l'udienza. Con il secondo motivo, l'ente ricorrente espone che il giu- dice di merito, in violazione e con falsa applicazione dell'articolo 112 del codice di rito, ha totalmente omesso di pronunciarsi sul capo della sentenza di primo grado con- cernente la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali, dichiarando invece cessata la ma- teria del contendere sull'unico presupposto della intervenu- ta conciliazione della lite tra il datore di lavoro e i la- voratori per essersi pervenuti tra gli stessi a una transa- zione sulla questione in controversia, che non poteva inte- ressare quella relativa al credito vantato da esso ente re- lativa al recupero dei contributi previdenziali, oggetto di diritti sottratti alla disponibilità delle parti. Con il terzo motivo, viene denunciata la violazione e l'o- messa applicazione delle norme relative alla inderogabilità della obbligazione contributiva (articoli 2113 e 1996 del codice civile) e si sostiene, a questo proposito, che il tribunale ha illegittimamente omesso di disporre la prosecu- zione del giudizio ai fini della decisione in ordine alla sussistenza delle obbligazioni contributive. Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente rileva che nella motivazione della sentenza è totalmente assente l'esposizio- ne delle ragioni per le quali il tribunale ha ritenuto di dichiarare cessata la materia del contendere e din non dove- re assumere alcuna decisione nei confronti dell'Ente Nazio- nale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spet- tacolo, che pure rivestiva la posizione di parte processuale ritualmente costituita. Queste censure, delle quali si impone un esame congiunto avendo le stesse, nella sostanza, l'identico oggetto di do- glianza, sono fondate. Al proposito, deve osservarsi che, attraverso il suo inter- vento nella causa che era stata instaurata dai lavoratori nei confronti della società Radiotelevisione Italiana diret- ta alla condanna di questa al pagamento di somme relative a retribuzioni da loro asseritamente maturate, l'ente previ- denziale, costituitosi in forza dell'articolo 105 del codice di procedura civile, azionò un diritto autonomo rispetto a quello vantato dagli attori, con il quale era oggettivamente connesso, avendo in comune con questo unicamente la causa petendi, e per tale parte dovendo qualificarsi come adesivo, ma differenziandosi da esso per il petitum, avente per og- getto il riconoscimento, esclusivamente in proprio favore, dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto effet- tivamente versare ai lavoratori nella ipotesi che si fosse accertata la fondatezza del presupposto a sostegno della do- manda proposta dai primi, in tale senso dovendo evidentemen- te intendersi la formulazione delle deduzioni esposte 5 dall'ente ricorrente con la memoria difensiva in appello, con le cui conclusioni espressamente era stato richiesto di "rigettare l'appello proposto dalla RAI e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado". Si trattò insomma di una ipotesi di connessione tra domande per identità di fatto costitutivo, disciplinata dall'artico- lo 103 del codice di procedura civile, che prevede in tale evenienza il simultaneus processus, conseguendone la neces- sità per il giudice di decidere su entrambe le domande pro- poste nei confronti dell'unica società convenuta, il che nella specie non si è verificato, essendosi il tribunale li- mitato a definire la causa vertente tra i lavoratori e il datore di lavoro rilevando che, per effetto della intervenu- ta conciliazione tra le parti, era cessata tra queste la ma- teria del contendere, ma totalmente omettendo di pronunciare sulla domanda proposta dall'ente previdenziale, che, essendo rimasto estraneo alla conciliazione, non poteva restare in- teressato all'accordo transattivo raggiunto tra gli altri, che, in quanto res inter alios acta, non poteva nè nuocergli nè giovargli. Si deve ancora aggiungere che alla base del calcolo dei contributi previdenziali, per il cui recupero l'ente assicuratore era intervenuto nella causa instaurata dai lavoratori nei confronti società Radiotelevisione Ita- liana, si sarebbe dovuta necessariamente porre, una volta accertata la fondatezza della domanda azionata dagli stessi, la retribuzione effettivamente dovuta per previsione con- trattuale con riferimento al livello di inquadramento dei 6 lavoratori e per tutto il periodo interessato dalla
contro
- versia e non quella di fatto corrisposta in forza dell'ac- cordo transattivo, e ciò in quanto l'espressione usata dall'articolo 12 della legge numero 153 del 1969 per indica- re la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo a esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro e sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previden- ziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti (Cass., 13 aprile 1999, n. 3630). E infatti, per il recupero dei contributi che assumeva dovu- tigli, l'ente agiva come soggetto autonomo del rapporto previdenziale - che, per fonte, causa, soggetti, e contenu- to, è assolutamente distinto e diverso da quello, pur con- nesso, di lavoro e non già quale rappresentante o avente - causa dei lavoratori interessati, con i quali non può, di conseguenza, essere identificato nè sotto il profilo sostan- ziale, nè sotto quello processuale. Per le ragioni sopra esposte, si impone la cassazione della sentenza impugnata nei confronti dell'ente ricorrente, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appel- lo di Milano che dovrà decidere sulla causa promossa 7 dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavora- tori dello Spettacolo nei confronti della società Radiotele- visione Italiana e, all'esito, statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata nei confronti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma il 14 marzo 2001. Il consigliere estensore Il presidente l ilim. muilumi тебей Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 1 GIU. 2001 oggi, E M E IL CANCELLIERE R P U H I A S D S , 3 A O 0 T 3 1 L , 5 L . A O T . S B E R N I P A ' S D 3 L I L 7 A N - E T G 8 S D - O O 1 I S A P 1 N D M I E E E S , G A I O D G A R E T E L S O T I T N G T E A I E S L R R I E L D E D O 0 0 1