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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NZ, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3783/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2799/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0032359 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1371/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SO.G.E.T. S.p.A, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato a Resistente_1
, propone appello avverso la sentenza n. 2799/2024 emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria e depositata in cancelleria in data 22.04.2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto avverso ingiunzione fiscale TARI 2015, per un importo complessivo di euro 826,00, con condanna alle spese liquidate in euro 150,00 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva poiché non dimostrata la qualità di erede di Nominativo_1 ; l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
La Corte di primo grado aveva ritenuto che dalla documentazione prodotta da ET non emergeva la rituale notifica dell'atto prodromico, in quanto al messaggio relativo alla notifica a mezzo pec del 9.4.2019 non risultava allegato alcun documento;
che comunque la stessa non aveva provato la qualità di erede della ricorrente anche se l'atto prodromico fosse stato regolarmente notificato.
Parte appellante ritiene erronea la sentenza impugnata allegando il file contenente la notifica dell'atto prodromico e sostenendo che la pretesa tributaria era divenuta irretrattabile per mancata impugnazione dello stesso.
Aggiunge che parte ricorrente, con la proposizione del ricorso nel quale si contestava il merito, aveva assunto tacitamente la qualità di erede.
E' costituita in appello la ricorrente che replica ai motivi e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
ET ha prodotto il file eml contenente la notifica dell'atto presupposto.
Ciò detto, la rituale notifica dell'avviso di accertamento quale atto prodromico all'ingiunzione fiscale impugnata, rende tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ricorrente, che avrebbe dovuto rilevare la circostanza a seguito della notifica dell'avviso di accertamento TARI 2015.
Le spese devono essere compensate per la tardiva produzione documentale da parte di ET.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso del contribuente;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NZ, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3783/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2799/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0032359 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1371/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SO.G.E.T. S.p.A, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato a Resistente_1
, propone appello avverso la sentenza n. 2799/2024 emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria e depositata in cancelleria in data 22.04.2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto avverso ingiunzione fiscale TARI 2015, per un importo complessivo di euro 826,00, con condanna alle spese liquidate in euro 150,00 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva poiché non dimostrata la qualità di erede di Nominativo_1 ; l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
La Corte di primo grado aveva ritenuto che dalla documentazione prodotta da ET non emergeva la rituale notifica dell'atto prodromico, in quanto al messaggio relativo alla notifica a mezzo pec del 9.4.2019 non risultava allegato alcun documento;
che comunque la stessa non aveva provato la qualità di erede della ricorrente anche se l'atto prodromico fosse stato regolarmente notificato.
Parte appellante ritiene erronea la sentenza impugnata allegando il file contenente la notifica dell'atto prodromico e sostenendo che la pretesa tributaria era divenuta irretrattabile per mancata impugnazione dello stesso.
Aggiunge che parte ricorrente, con la proposizione del ricorso nel quale si contestava il merito, aveva assunto tacitamente la qualità di erede.
E' costituita in appello la ricorrente che replica ai motivi e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
ET ha prodotto il file eml contenente la notifica dell'atto presupposto.
Ciò detto, la rituale notifica dell'avviso di accertamento quale atto prodromico all'ingiunzione fiscale impugnata, rende tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ricorrente, che avrebbe dovuto rilevare la circostanza a seguito della notifica dell'avviso di accertamento TARI 2015.
Le spese devono essere compensate per la tardiva produzione documentale da parte di ET.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso del contribuente;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.