TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6990/2024 promossa da:
nata a TE (Brasile) il [...], in [...] e nella Controparte_1 qualità di titolare della potestà genitoriale del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...];
[...] Controparte_2 nata a [...] il [...];
[...] Controparte_3 nata a [...] il [...];
[...] Controparte_4
nato a [...] il [...];
[...] Controparte_5 nato a [...] il [...];
[...] Parte_1 nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria
[...] (RC), presso lo Studio dell'Avvocato Claudio Antonino Laganà C.F. , – C.F._1 PEC: avv. – Reggio Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe, 43 come da procura in Email_1 atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_2
nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc. in atti n. 4) poi emigrato
[...] in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_6 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.2.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- l'avo contraeva matrimonio con Persona_2 Parte_2 il 24/12/1903 a IO de EI (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione nasceva il 17/03/1909 a TE (Brasile), (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_3
- decedeva il 27/03/1924 nella città di TE, Persona_2 Stato di IO de EI (Brasile) con il nome di (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_4
- contraeva matrimonio il 09/03/1929 a TE (Brasile) con Persona_3 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nasceva il 20/06/1931 a TE (Brasile),
[...] (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_6
- contraeva matrimonio il 31/08/1957 a TE Persona_6 (Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 11) e della loro unione nascevano i Controparte_7 ricorrenti: il 03/09/1957 a TE (Brasile) (cfr. Persona_7 doc. in atti n. 12), il 26/08/1960 a TE (Brasile) (cfr. doc. in Persona_8 atti n. 13) e il 21/08/1961 a TE (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 14); Persona_9
- contraeva matrimonio il 04/09/1982 a Persona_7 TR (Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 15) e dall'unione Persona_10 nascevano le due ricorrenti, il 19/12/1985 a TE (Brasile) (cfr. Controparte_3 doc. in atti n. 16) e il 06/02/1987 a TE (Brasile) (cfr. doc. in atti n. Controparte_1 17);
- intraprendeva una relazione con Controparte_1 Persona_11 e dalla stessa nasceva il ricorrente il 01/12/2008 a TE (Brasile) Persona_1 (cfr. doc. in atti n. 19);
- intraprendeva una relazione con e Persona_9 Persona_12 dalla stessa nasceva il ricorrente il 22/01/2005 a TE Parte_1
(Brasile) (cfr. doc. in atti n. 18); Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, va osservato che, dalla documentazione agli atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. cittadino italiano dalla nascita Persona_2 (cfr. doc. in atti n. 4) non è stato naturalizzato cittadino brasiliano né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti n. 10) e, pertanto, trasmetteva la cittadinanza italiana alla figlia (cfr. doc, in atti n. 6) la quale a sua volta la trasmetteva Persona_3 al figlio (cfr. doc. in atti n. 11). Persona_6 L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza, e l'art. 10 della stessa Legge prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, concretizzando così una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in violazione dei principi di uguaglianza sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione. Con sentenza n. 87/1975 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 co. 3 della L. n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna, indipendentemente dalla volontà della stessa, solo per matrimonio o per altro criterio senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà dell'interessata di rinunciarvi e con sentenza n. 30/1983 la stessa Corte dichiarava, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre italiana. Sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, il legislatore, dapprima con la L. n. 123/1983 (art. 5) e poi con la L. n. 91/1992 (art. 1, lettera a), sanciva l'equiparazione tra uomo e donna in materia di trasmissione della cittadinanza confermando il principio dello ius sanguinis, per cui è cittadino italiano per nascita il figlio/a di genitori cittadini. Il , tuttavia, riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis solo ai Controparte_6 discendenti di madre italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, con Sentenza n. 4466/2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza iure sanguinis anche ai discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, anche da donna italiana coniugata con cittadino straniero e privata, di conseguenza, della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che al figlio sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria. Orbene, nel vigore della Legge n. 555/1912 che riprendeva il Codice del 1865, la predetta sig.ra perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio verosimilmente con un Persona_3 cittadino brasiliano anteriormente al 1 gennaio 1948 (cfr. doc. in atti n. 7). Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale e, pertanto, il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. Ne consegue che, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sopra indicato, questo Giudice ritiene che la cittadinanza della sig.ra perduta dalla stessa a causa di una norma illegittima e non per Persona_13 propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione ai suoi discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983). Sul punto il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione a SS. UU. con sentenza n. 4466/2009 ha affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente e che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità all'entrata in vigore della Costituzione, non impedisce il riconoscimento di status di cittadino al figlio di donna italiana nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. Le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 e che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, come nel caso di specie. Pertanto, si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a: nata Controparte_1 a TE (Brasile) il 06/02/1987, in proprio e nella qualità di titolare della potestà genitoriale del figlio minore nato a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] il [...]; Controparte_2 [...] nata a [...] il [...]; Controparte_3 [...]
, nato a [...] il [...]; Controparte_4 [...]
nato a [...] il [...]; Controparte_5 [...]
nato a [...] il [...], il diritto alla cittadinanza Parte_1 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 12.3.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6990/2024 promossa da:
nata a TE (Brasile) il [...], in [...] e nella Controparte_1 qualità di titolare della potestà genitoriale del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...];
[...] Controparte_2 nata a [...] il [...];
[...] Controparte_3 nata a [...] il [...];
[...] Controparte_4
nato a [...] il [...];
[...] Controparte_5 nato a [...] il [...];
[...] Parte_1 nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria
[...] (RC), presso lo Studio dell'Avvocato Claudio Antonino Laganà C.F. , – C.F._1 PEC: avv. – Reggio Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe, 43 come da procura in Email_1 atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_2
nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc. in atti n. 4) poi emigrato
[...] in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_6 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.2.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- l'avo contraeva matrimonio con Persona_2 Parte_2 il 24/12/1903 a IO de EI (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione nasceva il 17/03/1909 a TE (Brasile), (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_3
- decedeva il 27/03/1924 nella città di TE, Persona_2 Stato di IO de EI (Brasile) con il nome di (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_4
- contraeva matrimonio il 09/03/1929 a TE (Brasile) con Persona_3 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nasceva il 20/06/1931 a TE (Brasile),
[...] (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_6
- contraeva matrimonio il 31/08/1957 a TE Persona_6 (Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 11) e della loro unione nascevano i Controparte_7 ricorrenti: il 03/09/1957 a TE (Brasile) (cfr. Persona_7 doc. in atti n. 12), il 26/08/1960 a TE (Brasile) (cfr. doc. in Persona_8 atti n. 13) e il 21/08/1961 a TE (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 14); Persona_9
- contraeva matrimonio il 04/09/1982 a Persona_7 TR (Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 15) e dall'unione Persona_10 nascevano le due ricorrenti, il 19/12/1985 a TE (Brasile) (cfr. Controparte_3 doc. in atti n. 16) e il 06/02/1987 a TE (Brasile) (cfr. doc. in atti n. Controparte_1 17);
- intraprendeva una relazione con Controparte_1 Persona_11 e dalla stessa nasceva il ricorrente il 01/12/2008 a TE (Brasile) Persona_1 (cfr. doc. in atti n. 19);
- intraprendeva una relazione con e Persona_9 Persona_12 dalla stessa nasceva il ricorrente il 22/01/2005 a TE Parte_1
(Brasile) (cfr. doc. in atti n. 18); Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, va osservato che, dalla documentazione agli atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. cittadino italiano dalla nascita Persona_2 (cfr. doc. in atti n. 4) non è stato naturalizzato cittadino brasiliano né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti n. 10) e, pertanto, trasmetteva la cittadinanza italiana alla figlia (cfr. doc, in atti n. 6) la quale a sua volta la trasmetteva Persona_3 al figlio (cfr. doc. in atti n. 11). Persona_6 L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza, e l'art. 10 della stessa Legge prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, concretizzando così una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in violazione dei principi di uguaglianza sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione. Con sentenza n. 87/1975 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 co. 3 della L. n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna, indipendentemente dalla volontà della stessa, solo per matrimonio o per altro criterio senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà dell'interessata di rinunciarvi e con sentenza n. 30/1983 la stessa Corte dichiarava, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre italiana. Sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, il legislatore, dapprima con la L. n. 123/1983 (art. 5) e poi con la L. n. 91/1992 (art. 1, lettera a), sanciva l'equiparazione tra uomo e donna in materia di trasmissione della cittadinanza confermando il principio dello ius sanguinis, per cui è cittadino italiano per nascita il figlio/a di genitori cittadini. Il , tuttavia, riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis solo ai Controparte_6 discendenti di madre italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, con Sentenza n. 4466/2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza iure sanguinis anche ai discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, anche da donna italiana coniugata con cittadino straniero e privata, di conseguenza, della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che al figlio sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria. Orbene, nel vigore della Legge n. 555/1912 che riprendeva il Codice del 1865, la predetta sig.ra perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio verosimilmente con un Persona_3 cittadino brasiliano anteriormente al 1 gennaio 1948 (cfr. doc. in atti n. 7). Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale e, pertanto, il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. Ne consegue che, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sopra indicato, questo Giudice ritiene che la cittadinanza della sig.ra perduta dalla stessa a causa di una norma illegittima e non per Persona_13 propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione ai suoi discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983). Sul punto il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione a SS. UU. con sentenza n. 4466/2009 ha affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente e che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità all'entrata in vigore della Costituzione, non impedisce il riconoscimento di status di cittadino al figlio di donna italiana nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. Le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 e che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, come nel caso di specie. Pertanto, si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a: nata Controparte_1 a TE (Brasile) il 06/02/1987, in proprio e nella qualità di titolare della potestà genitoriale del figlio minore nato a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] il [...]; Controparte_2 [...] nata a [...] il [...]; Controparte_3 [...]
, nato a [...] il [...]; Controparte_4 [...]
nato a [...] il [...]; Controparte_5 [...]
nato a [...] il [...], il diritto alla cittadinanza Parte_1 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 12.3.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea