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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. LO IN Presidente dr. Laura Petitti Consigliere dr. VA CA MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1882/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
ELETTORALE DELLA CORTE DI Parte_1
APPELLO DI PALERMO (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO DI PALERMO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MAZZEO VIANTE AR, PEC: Email_2
appellato
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riformare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 4629 del
26/09/2024, perché del tutto ingiusta e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo
Pag. 1 di 4 grado da controparte, dichiarando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 13401/2023 emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25.823,00, ai sensi dell'art. 15, comma 5, l. n. 5515/93.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
CHIEDE
Che la Corte d'Appello adita voglia:
- Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, poiché tardivo, e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 4629 del 26/09/2024, emessa dal Tribunale di Palermo;
- Nel merito, confermare la Sentenza n. 4629 del 26/09/2024, emessa dal Tribunale di Palermo
e, per l'effetto, dichiarare la nullità / annullabilità / inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione n. 13401/2023 emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale nei confronti del Sig. dichiarando, altresì, non dovuta a qualsivoglia titolo la sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria ivi irrogata, giusti i motivi infra esplicitati;
- In subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola nella misura minore ritenuta di giustezza, anche al di sotto del minimo edittale e comunque mai oltre la soglia di €
15.000,00.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con richiesta di distrazione degli stessi al difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 4629 del 26.9.2024 il Tribunale di Palermo annullava l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale aveva ingiunto a la somma di € 25.823,00, quale sanzione Controparte_1
amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 5, l. 515/1993, accogliendo così il ricorso in opposizione proposto da . Controparte_1
2. Con ricorso depositato il 7.11.2024 il Collegio Regionale ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Pag. 2 di 4 3. Si è costituito che ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto tardivamente e, nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata o, in subordine, la riduzione al minimo edittale della sanzione.
4. All'udienza del giorno 1 ottobre 2025 le parti hanno illustrato le proprie difese e il Collegio ha deciso la causa mediante deposito della presente sentenza.
5. Si reputa opportuno esaminare, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.
6. L'eccezione è fondata.
7. Va rilevato, infatti, che la sentenza oggetto di gravame è stata notificata in data
4.10.2024 alla parte personalmente, costituita nel giudizio di primo grado, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella memoria di costituzione.
8. Deve ritenersi che la notifica sia stata validamente eseguita ai sensi dell'art. 170
c.p.c., il quale, come noto, al terzo comma dispone che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato.
9. Ora, essendo stata eseguita la notifica in data 4.10.2024, il termine breve per impugnare scadeva in data 4.11.2024 (il 3.11.2024 cadeva nella giornata di domenica), laddove il ricorso in appello è stato depositato in data 7.11.2024 e poi notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 13.11.2024.
10. Risulta quindi evidente che l'appello è tardivo e dunque inammissibile.
11. La pronuncia di mero rito e la limitata attività difensiva dell'appellato inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 4629 del 26.9.2024 proposto dal Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale della Corte di Appello di Palermo nei confronti di . Controparte_1
- Compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Pag. 3 di 4 Corte di Appello del giorno 1 ottobre 2025
Il Consigliere est.
VA CA MA
Il Presidente
LO IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. LO IN e dal Consigliere relatore VA CA MA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. LO IN Presidente dr. Laura Petitti Consigliere dr. VA CA MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1882/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
ELETTORALE DELLA CORTE DI Parte_1
APPELLO DI PALERMO (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO DI PALERMO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MAZZEO VIANTE AR, PEC: Email_2
appellato
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riformare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 4629 del
26/09/2024, perché del tutto ingiusta e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo
Pag. 1 di 4 grado da controparte, dichiarando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 13401/2023 emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25.823,00, ai sensi dell'art. 15, comma 5, l. n. 5515/93.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
CHIEDE
Che la Corte d'Appello adita voglia:
- Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, poiché tardivo, e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 4629 del 26/09/2024, emessa dal Tribunale di Palermo;
- Nel merito, confermare la Sentenza n. 4629 del 26/09/2024, emessa dal Tribunale di Palermo
e, per l'effetto, dichiarare la nullità / annullabilità / inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione n. 13401/2023 emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale nei confronti del Sig. dichiarando, altresì, non dovuta a qualsivoglia titolo la sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria ivi irrogata, giusti i motivi infra esplicitati;
- In subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola nella misura minore ritenuta di giustezza, anche al di sotto del minimo edittale e comunque mai oltre la soglia di €
15.000,00.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con richiesta di distrazione degli stessi al difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 4629 del 26.9.2024 il Tribunale di Palermo annullava l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale aveva ingiunto a la somma di € 25.823,00, quale sanzione Controparte_1
amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 5, l. 515/1993, accogliendo così il ricorso in opposizione proposto da . Controparte_1
2. Con ricorso depositato il 7.11.2024 il Collegio Regionale ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Pag. 2 di 4 3. Si è costituito che ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto tardivamente e, nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata o, in subordine, la riduzione al minimo edittale della sanzione.
4. All'udienza del giorno 1 ottobre 2025 le parti hanno illustrato le proprie difese e il Collegio ha deciso la causa mediante deposito della presente sentenza.
5. Si reputa opportuno esaminare, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.
6. L'eccezione è fondata.
7. Va rilevato, infatti, che la sentenza oggetto di gravame è stata notificata in data
4.10.2024 alla parte personalmente, costituita nel giudizio di primo grado, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella memoria di costituzione.
8. Deve ritenersi che la notifica sia stata validamente eseguita ai sensi dell'art. 170
c.p.c., il quale, come noto, al terzo comma dispone che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato.
9. Ora, essendo stata eseguita la notifica in data 4.10.2024, il termine breve per impugnare scadeva in data 4.11.2024 (il 3.11.2024 cadeva nella giornata di domenica), laddove il ricorso in appello è stato depositato in data 7.11.2024 e poi notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 13.11.2024.
10. Risulta quindi evidente che l'appello è tardivo e dunque inammissibile.
11. La pronuncia di mero rito e la limitata attività difensiva dell'appellato inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 4629 del 26.9.2024 proposto dal Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale della Corte di Appello di Palermo nei confronti di . Controparte_1
- Compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Pag. 3 di 4 Corte di Appello del giorno 1 ottobre 2025
Il Consigliere est.
VA CA MA
Il Presidente
LO IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. LO IN e dal Consigliere relatore VA CA MA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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