Art. 2.
Alla spesa di lire 2 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa di lire 2 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.