Articolo 2 della Legge 27 giugno 1961, n. 548
Articolo 1
Versione
29 luglio 1961
Art. 2.
Alla spesa di lire 2 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 luglio 1961