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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 234/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Petraroli,
- attrice intimante -
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avv. Samuel Politi,
- convenuta intimata -
Conclusioni
Per l'intimante:
«Voglia l'On. Tribunale di Brindisi, rigettare l'opposizione con domanda riconvenzionale proposta dalla in Controparte_1 persona dell'omonimo legale rappresentante, per le causali spiegate, ed in accoglimento della richiesta di pagamento dei canoni scaduti per l'effetto condannare l'opponente al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
1.500,00 a titolo di canoni di locazione scaduti da febbraio a giugno 2022, con vittoria di spese e competenze del procedimento da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice sulla base dei parametri introdotti con D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche (valori medi di riferimento: studio controversia € 425; costituzione/memoria integrativa € 425; fase istruttoria/trattazione € 851; fase decisionale € 851; totale € 2.552) oltre agli esborsi pari ad € 312,95, I.V.A., C.A.P. e rimborso forfetario 15% come per legge»
Per l'intimata: l'intimata non ha depositato note di udienza. Fatto e svolgimento del processo
1. – Il procedimento trae origine dalla notifica di una intimazione di sfratto per morosità da parte di locatrice dell'immobile ad Parte_1 uso commerciale sito in San Pietro Vernotico (BR), via Brindisi n. 45, nei confronti della conduttrice per il CP_1 Controparte_1 mancato pagamento di cinque mensilità (relative al periodo febbraio-giugno 2022) del canone pattuito di € 300,00 mensili come da contratto di locazione stipulato il 3.1.2006. All'udienza di comparizione, la conduttrice si costituiva presentando opposizione. Con ordinanza del 26.1.2023 veniva disposto il mutamento del rito e la concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio. L'immobile veniva quindi rilasciato spontaneamente dalla conduttrice in data 20.1.2023, come da verbale in atti.
2. - La causa, nel rito convertito, veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale. In particolare, la parte intimante depositava memoria integrativa chiedendo la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni non corrisposti e delle spese processuali, instando altresì per l'ammissione di prova testimoniale a prova contraria sulle circostanze poste a fondamento dell'opposizione della controparte. La conduttrice, dal canto suo, insisteva per la risoluzione del contratto per inidoneità dell'immobile all'uso pattuito, deducendo la presenza di gravi vizi (umidità e muffe) e formulando anch'essa capitoli di prova a fondamento dei propri assunti. La stessa parte intimata, che non si era presentata all'udienza fissata per l'audizione dei testi da essa indicati, rinunciava poi alla relativa prova, mentre, all'udienza del 20.1.2025, veniva escusso il teste , Tes_1 indicato dalla locatrice.
3. - Il procedimento, esaurita l'istruttoria, veniva differito per la precisazione delle conclusioni, e, a seguito di riassegnazione a questo giudice, con decreto del 16.10.2025 era fissata udienza per l'assunzione della causa in decisione al 17.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte.
Motivi della decisione
4. – La parte intimante non risulta avere insistito, nel rito convertito, per la declaratoria di risoluzione contrattuale. Tale domanda, quale potesse essere il suo interesse a mantenerla a fronte dell'avvenuto rilascio dell'immobile da parte dell'intimata (e tenuto conto che le eccezioni di questa non miravano a conservare il relativo rapporto), è stata abbandonata e, pertanto, su di essa non ci si deve pronunciare.
5. – Premesso quanto sopra, e precisato altresì che l'inadempimento al pagamento delle cinque mensilità di cui trattasi non è contestato dalla conduttrice, si deve valutare se quest'ultima abbia ragione di opporsi
2 all'accoglimento dell'unica domanda che la locatrice presenta in questa sede, ovvero il pagamento delle suddette mensilità, per l'importo complessivo di € 1.500,00.
In proposito, si deve anzitutto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 17020/2022 e Cass. n. 16918/2019) secondo il quale non è rispondente a buona fede oggettiva il comportamento del conduttore che sospenda integralmente il pagamento del canone per vizi dell'immobile continuando al contempo a godere del bene;
infatti, una tale sospensione potrebbe ritenersi giustificata solo allorché venga completamente a mancare la controprestazione del locatore, ovvero ricorra un'ipotesi di impossibilità assoluta di utilizzo dell'immobile locato.
Ciò posto, nella specie l'intimata non ha invero neppure offerto un'adeguata prova della ricorrenza dei rilevati vizi (anche per quanto attiene al fatto che si tratti di problematiche la cui soluzione fa carico alla parte locatrice) e della loro materiale incidenza sul godimento dell'immobile. Essa aveva formulato istanza di ammissione di prova testimoniale cui ha poi rinunciato, mentre il teste indotto da parte intimante ha confermato di essere stato a suo tempo incaricato di effettuare un sopralluogo ed intervento per la rimozione di macchie di umidità sulla colonna fognaria e che quest'ultimo non si è reso possibile per assenza della conduttrice e conseguente impossibilità di accedere al locale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte intimante deve essere integralmente accolta.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità alla richiesta di parte intimante.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna l'intimata Controparte_1 al pagamento in favore dell'intimante
[...] Parte_1 dell'importo di € 1.500,00;
II. condanna la stessa intimata alla rifusione in favore dell'intimante delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 2.550,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 234/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Petraroli,
- attrice intimante -
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avv. Samuel Politi,
- convenuta intimata -
Conclusioni
Per l'intimante:
«Voglia l'On. Tribunale di Brindisi, rigettare l'opposizione con domanda riconvenzionale proposta dalla in Controparte_1 persona dell'omonimo legale rappresentante, per le causali spiegate, ed in accoglimento della richiesta di pagamento dei canoni scaduti per l'effetto condannare l'opponente al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
1.500,00 a titolo di canoni di locazione scaduti da febbraio a giugno 2022, con vittoria di spese e competenze del procedimento da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice sulla base dei parametri introdotti con D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche (valori medi di riferimento: studio controversia € 425; costituzione/memoria integrativa € 425; fase istruttoria/trattazione € 851; fase decisionale € 851; totale € 2.552) oltre agli esborsi pari ad € 312,95, I.V.A., C.A.P. e rimborso forfetario 15% come per legge»
Per l'intimata: l'intimata non ha depositato note di udienza. Fatto e svolgimento del processo
1. – Il procedimento trae origine dalla notifica di una intimazione di sfratto per morosità da parte di locatrice dell'immobile ad Parte_1 uso commerciale sito in San Pietro Vernotico (BR), via Brindisi n. 45, nei confronti della conduttrice per il CP_1 Controparte_1 mancato pagamento di cinque mensilità (relative al periodo febbraio-giugno 2022) del canone pattuito di € 300,00 mensili come da contratto di locazione stipulato il 3.1.2006. All'udienza di comparizione, la conduttrice si costituiva presentando opposizione. Con ordinanza del 26.1.2023 veniva disposto il mutamento del rito e la concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio. L'immobile veniva quindi rilasciato spontaneamente dalla conduttrice in data 20.1.2023, come da verbale in atti.
2. - La causa, nel rito convertito, veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale. In particolare, la parte intimante depositava memoria integrativa chiedendo la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni non corrisposti e delle spese processuali, instando altresì per l'ammissione di prova testimoniale a prova contraria sulle circostanze poste a fondamento dell'opposizione della controparte. La conduttrice, dal canto suo, insisteva per la risoluzione del contratto per inidoneità dell'immobile all'uso pattuito, deducendo la presenza di gravi vizi (umidità e muffe) e formulando anch'essa capitoli di prova a fondamento dei propri assunti. La stessa parte intimata, che non si era presentata all'udienza fissata per l'audizione dei testi da essa indicati, rinunciava poi alla relativa prova, mentre, all'udienza del 20.1.2025, veniva escusso il teste , Tes_1 indicato dalla locatrice.
3. - Il procedimento, esaurita l'istruttoria, veniva differito per la precisazione delle conclusioni, e, a seguito di riassegnazione a questo giudice, con decreto del 16.10.2025 era fissata udienza per l'assunzione della causa in decisione al 17.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte.
Motivi della decisione
4. – La parte intimante non risulta avere insistito, nel rito convertito, per la declaratoria di risoluzione contrattuale. Tale domanda, quale potesse essere il suo interesse a mantenerla a fronte dell'avvenuto rilascio dell'immobile da parte dell'intimata (e tenuto conto che le eccezioni di questa non miravano a conservare il relativo rapporto), è stata abbandonata e, pertanto, su di essa non ci si deve pronunciare.
5. – Premesso quanto sopra, e precisato altresì che l'inadempimento al pagamento delle cinque mensilità di cui trattasi non è contestato dalla conduttrice, si deve valutare se quest'ultima abbia ragione di opporsi
2 all'accoglimento dell'unica domanda che la locatrice presenta in questa sede, ovvero il pagamento delle suddette mensilità, per l'importo complessivo di € 1.500,00.
In proposito, si deve anzitutto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 17020/2022 e Cass. n. 16918/2019) secondo il quale non è rispondente a buona fede oggettiva il comportamento del conduttore che sospenda integralmente il pagamento del canone per vizi dell'immobile continuando al contempo a godere del bene;
infatti, una tale sospensione potrebbe ritenersi giustificata solo allorché venga completamente a mancare la controprestazione del locatore, ovvero ricorra un'ipotesi di impossibilità assoluta di utilizzo dell'immobile locato.
Ciò posto, nella specie l'intimata non ha invero neppure offerto un'adeguata prova della ricorrenza dei rilevati vizi (anche per quanto attiene al fatto che si tratti di problematiche la cui soluzione fa carico alla parte locatrice) e della loro materiale incidenza sul godimento dell'immobile. Essa aveva formulato istanza di ammissione di prova testimoniale cui ha poi rinunciato, mentre il teste indotto da parte intimante ha confermato di essere stato a suo tempo incaricato di effettuare un sopralluogo ed intervento per la rimozione di macchie di umidità sulla colonna fognaria e che quest'ultimo non si è reso possibile per assenza della conduttrice e conseguente impossibilità di accedere al locale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte intimante deve essere integralmente accolta.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità alla richiesta di parte intimante.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna l'intimata Controparte_1 al pagamento in favore dell'intimante
[...] Parte_1 dell'importo di € 1.500,00;
II. condanna la stessa intimata alla rifusione in favore dell'intimante delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 2.550,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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